Le Corti devono contestare e documentare espressamente i vizi del mandato alle liti.
Fu rigettata la sua domanda riconvenzionale, in ogni grado di giudizio, contro l'annullamento del certificato di proprietà di alcuni immobili in base all'accordo raggiunto col sindaco l'anno precedente. Il rifiuto si basa su una presunta deroga alla leggi processuali interne sulla nomina del legale.
Violato l'art. 6 §.1. Il diniego della riconvenzionale e quindi dei diritti processuali della ricorrente si basa sulla mancata autentica del notaio della procura rilasciata all'avvocato, dato che lei risiede all'estero. Le Corti devono sempre esplicitare e documentare i vizi opposti alle parti, cosa che non hanno fatto nella fattispecie, anzi hanno irrimediabilmente compromesso l'essenza stessa del diritto di accesso alla giustizia, una delle principali componenti dell'equo processo (Stanev c. Bulgaria [GC] del 2012 e Nowinsky c. Polonia del 20/10/09). Le autorità hanno fallito nel vigilare sulla tutela delle sue guarentigie processuali, tanto più che recenti leggi prevedevano forme alternative all'autentica del notaio (ormai desueta in quel paese): la procura è valida purché sia in forma scritta. Si noti che è stata ravvisata una violazione dell'equo processo anche nel caso Navalnyy ed Ofitserov c. Russia del 23/2/16 sull'ingiusta detenzione del noto blogger anti Putin.
27-02-2016 21:19
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