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Sentenza

La peculiarità di una corrente di una religione non può giustificare il suo pubblico riconoscimento.
La peculiarità di una corrente di una religione non può giustificare il suo pubblico riconoscimento.
Sono seguaci dell'alevismo una delle correnti islamiche (per alcuni è una setta): lamentano che i loro «cemevis», centri culturali e di culto al pari delle moschee, offrivano un servizio pubblico e che la loro religione non era riconosciuta e subordinata alla benevolenza dei funzionari pubblici. Criticano i numerosi ostacoli incontrati nella libertà di culto ed una discriminazione non solo verso altri credi riconosciuti, ma anche verso la corrente islamica sunnita. Rinviata direttamente alla Grand Chamber.

La GC ha ritenuto che questa particolare forma di religione e cultura islamica è discriminata rispetto a quella statale e che i luoghi ed i ministri di culto sono stati adeguatamente tutelati, sì che è avuta una violazione della libertà di religione: lo Stato ha avuto un'indebita ingerenza adducendo ragioni non pertinenti al rifiuto del riconoscimento ed in netto contrasto con la società democratica (nei factsheets: Freedom of religion) Oggi la GC ha smentito la decisione del 10/12/13 sul ricorso Murray c. Olanda< (ric.10511/10) in cui aveva escluso deroga dell'art. 3 circa il negare un regime carcerario speciale e la grazia ad un ergastolano malato (nei factsheets: Life imprissonement e Detention and Mental Health).
Avv. Antonino Sugamele

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