La detenzione cautelare deve essere inflitta in rari casi: bisogna sempre optare per misure alternative.
Sono tutti membri di una nota gang condannati a pene severe per criminalità organizzata, omicidi, porto d'armi illegale, preparazione di esplosivi etc.: per 47 volte cercarono di ottenere una revisione dei processi perché, a loro avviso, non ebbero l'assistenza di un legale di fiducia, di un interprete, tempo per predisporre le difese etc. (ma ciò è risultato infondato) e la detenzione provvisoria fu prolungata diverse volte.
Tutte le doglianze sono state respinte per infondatezza eccetto quella per l'eccessiva durata della detenzione preventiva del ricorrente principale pari a 7 anni e 4 mesi. Questa misura, che deve essere sempre di breve durata (non ci sono standard precisi per quantificare quanto sia esattamente questo lasso di tempo) può essere inflitta solo per gravi e determinati motivi e se si vi è un radicato interesse pubblico da tutelare che giustifichi questa deroga alla presunzione d'innocenza: la detenzione cautelare, perciò, deve essere di breve durata (Kovaleva c. Russia del 2/12/10 e Labita c. Italia [GC] del 2000). In ogni caso è auspicabile concedere la od adottare misure preventive alternative che garantiscano la presenza dell'imputato o dell'indagato al processo: impegno scritto, pagamento di una cauzione etc.
23-04-2016 12:24
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