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Sentenza

Intervento “amicus curiae” - Inconfigurabilità - Intervento di un soggetto parte di un giudizio diverso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Intervento “amicus curiae” - Inconfigurabilità - Intervento di un soggetto parte di un giudizio diverso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il giudizio per cassazione non contempla la figura dell'”amicus curiae”, né in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce un procedimento meramente strumentale ed incidentale, è consentito l'intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello in cui l'istanza di regolamento è stata presentata, e nel quale la pronuncia regolatrice della Corte avrà mero valore di precedente. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di una associazione sindacale, già intervenuta “ad adiuvandum” in un giudizio di merito analogo, ma tra parti diverse).

In precedenza:
a) Sez. 3, Sentenza 10813/2011: non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 Cost., giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Né risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all'impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
b) Sez. U, Ordinanza 20340/2005: il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto - tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio “a quo”, la lite gli sia stata contestata - dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio “a quo”, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.
Avv. Antonino Sugamele

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