Inammissibilità dell’appello per ragioni processuali - Pronuncia adottata con ordinanza ex art. 348 ter Cpc - Ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) – ORDINANZE.
Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter Cpc - Ricorribilità per cassazione per omessa pronuncia su un motivo d'appello - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) – ORDINANZE.
Inammissibilità dell'appello per ragioni processuali - Pronuncia adottata con ordinanza ex art. 348 ter Cpc - Ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
• La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'art. 348 ter Cpc ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.
• L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter Cpc non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.
• La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'art. 348 ter Cpc ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.
In ordine al primo ed al terzo dei tre principi enunciato con la sentenza riportata, va rilevato che si era espresso in senso contrario ad essi Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza 8940/2014: il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Cpc, e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell'art. 348 ter, terzo comma, Cpc (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonché al rispetto delle regole processuali fissate dall'art. 348 ter Cpc
Per il resto, si richiamano:
i) Sez. 6 - 2, Ordinanza 7273/2014: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter Cpc, se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella specie, per genericità dei motivi), essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell'art. 348 bis Cpc, deve essere pronunciata con sentenza.
ii) Sez. 6 - 3, Ordinanza 13923/2015: in materia di appello, quando il giudice - nel provvedere a norma dell'art. 348 bis Cpc - non si limiti a dichiarare l'appello inammissibile, perché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicché è ricorribile per cassazione. (Nella specie, a fronte di una domanda risarcitoria promossa da uno straniero, dichiarata improcedibile dal giudice di pace per difetto di prova della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, il giudice d'appello aveva riconosciuto l'erroneità, sul punto, della pronuncia di primo grado, ma, avendo ritenuto comunque infondata la domanda risarcitoria per altre considerazioni di merito, piuttosto che statuire secondo le normali regole procedurali aveva pronunciato l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis Cpc, così privando, di fatto, l'appellante della possibilità di contestare tale decisione, potendo egli indirizzare il ricorso per cassazione soltanto avverso la pronuncia di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, quarto comma, Cpc).
iii) Sez. 6 - 1, Ordinanza 20470/2015: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter Cpc emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.
09-06-2016 14:47
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