Donazioni – Foro - Azione di annullamento per incapacità del donante.
Le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato, prevista all'art. 24, punto 1, bensì nella competenza speciale di cui all'art. 7, punto 1 Lett.A. L'azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all'art.24, punto 1.
Si fa presente che nei casi analoghi alla fattispecie (azione di annullamento della donazione per incapacità del donante e di cancellazione dell'iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario) la determinazione della capacità di agire del donante non costituisce l'oggetto principale di tale azione, vertente sulla validità giuridica di una donazione, bensì una questione preventiva. Questo Regolamento ha sostituito Bruxelles I (44/2001) ed i principi per l'individuazione del foro competente sono già stati codificati dalle EU:C:2016:449 e 2015:833 (nelle rassegne del 17/6/16 e del 18/12/15), cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
07-12-2016 14:56
Richiedi una Consulenza