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Sentenza

Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione  – Società con sede nella regione di lingua olandese del Regno del Belgio – Normativa che impone che le fatture siano redatte in lingua neerlandese a pena di nullità assoluta – Contratto di concessione a carattere transfrontaliero – Restrizione – Giustificazione – Mancanza di proporzionalità.
Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione – Società con sede nella regione di lingua olandese del Regno del Belgio – Normativa che impone che le fatture siano redatte in lingua neerlandese a pena di nullità assoluta – Contratto di concessione a carattere transfrontaliero – Restrizione – Giustificazione – Mancanza di proporzionalità.
EU:C:2016:464, C-15/15 21 GIUGNO 2016
L'art. 35 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come la Comunità fiamminga del Regno del Belgio, che impone a tutte le imprese che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere tutte le indicazioni presenti sulle fatture relative ad operazioni negoziali transfrontaliere solamente nella lingua ufficiale di tale ente, a pena di nullità di tali fatture, che deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La lite riguarda un contratto di concessione esclusiva tra una ditta belga ed una italiana: la prima chiedeva il saldo delle fatture inevase, di cui l'altra contestava la nullità, chiedendo un indennizzo per il recesso anticipato. Una legge regionale imponeva di redigere i documenti, ivi comprese la fatture, nella lingua di uno dei 4 cantoni di riferimento in cui è suddiviso il Belgio, per facilitare i controlli fiscali interni. Ciò, anche nel caso in cui la lingua sia comprensibile dall'altra parte, viola i principi di trasparenza e proporzionalità, eccedendone quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi. Se, invece, queste fatture transfrontaliere fossero state redatte anche in una lingua conosciuta dalla controparte sarebbe stata meno lesiva della libera circolazione delle merci rispetto alla normativa in questione, garantendo nel contempo i medesimi obiettivi (EU:C:2015:116, 641, 826 e 2013:239). Da qui la rassegnata massima.
Avv. Antonino Sugamele

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