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Sentenza

Demanialità delle acque - Requisiti - Fattispecie relativa al lago di Lucrino.
Demanialità delle acque - Requisiti - Fattispecie relativa al lago di Lucrino.
Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge 36/1994, sicché, tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale, esse rientrano nel demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse. (Principio affermato riguardo alle acque del lago di Lucrino).

Si richiamano:
a) Sez. 2, Sentenza 9331/2011: ai fini del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, occorre tenere presente che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 36/1994, la natura di acqua pubblica non può essere riconosciuta ad ogni tipo di acqua, bensì solo a quelle che abbiano attitudine ad usi di pubblico generale interesse; ne consegue che è devoluta alla cognizione del tribunale ordinario la controversia tra privati promossa al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di attingimento e di derivazione di acque tra fondi limitrofi.
b) Sez. 6 - 1, Ordinanza 14883/2012: le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del Rd 1755/1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 36/1994; invero l'art. 1 del Dpr 238/1999 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della citata legge 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato Rd 1755/1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque pubbliche.
Avv. Antonino Sugamele

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