Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno –Autonomia processuale degli Stati membri – Ricevibilità di motivi di cassazione – Motivo di ordine pubblico.
Corte di Giustizia EU :C: 2016:175, C-161/15 17 MARZO 2016
Il diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell'Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall'ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità di porre limiti al diritto di soggiorno purchè siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività: nella fattispecie un cittadino spagnolo si era visto rifiutare il permesso di soggiorno dalle autorità belghe perché aveva mentito sull'esistenza di un contratto di lavoro con un ditta locale. Per le leggi interne questa bugia è una violazione che assurge a motivo di ordine pubblico (buona amministrazione e tutela della salute pubblica, visto che non erano stati pagati i contributi previdenziali ed era, perciò, un peso per lo Stato ospitante). L'uomo contestò presso la S.C. che la decisione era presa inaudita altera parte, negando i suoi diritti di difesa ed al contraddittorio. Orbene se il G. I. della S.C. considera il motivo attinente all'inosservanza del diritto di essere sentito come un motivo di ordine pubblico interno che può essere sollevato per la prima volta dinanzi ad esso nell'ambito di un contenzioso disciplinato dal diritto nazionale, il principio di equivalenza impone che, nell'ambito del medesimo contenzioso, un motivo analogo attinente a una violazione del diritto dell'UE possa parimenti essere sollevato per la prima volta dinanzi a tale medesimo giudice nel procedimento per Cassazione. Si noti che tale diritto in linea generale non rientra tra quelli di ordine pubblico anche se il giudice di rinvio specifica che per la legge belga vi rientrano le disposizioni relative alla competenza delle autorità amministrative ed giurisdizionali ed al rispetto dei diritti della difesa od ancora quelle riguardanti altri diritti fondamentali (EU:C:2016:42, 2015:622 – nella rassegna del 9/10/15- e 2005:368). Da queste riflessioni è scaturita detta massima.
03-04-2016 20:36
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