Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto applicabile all’esecuzione della pena – Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione – Effetti giuridici delle decisioni quadro – Obbligo di interpretazione conforme.
L'art. 17 §§. 1 e 2 della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'UE, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena. Il diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente a detta decisione quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell'UE.
Come si evince dal terzo pilastro (art. 34 §.2 Lett. B) : la Decisione quadro ha e continua ad avere efficacia immediata dato che non è stata né abrogata né annullata. In base ad essa le condizioni per l'esecuzione della pena sono stabilite dallo Stato dell'esecuzione che deve, però, rimettere i periodi di detenzione scontati nello Stato di emissione. La pregiudiziale risolta con questo caso riguarda per l'appunto la possibilità di riconoscere uno sconto della pena in base al diritto dello Stato d'esecuzione (Bulgaria), anche se questa remissione non era stata concessa in base al diritto dello Stato d'emissione (Danimarca). Nella fattispecie il diritto danese negava una riduzione di pena al ricorrente relativa al periodo di lavoro svolto in carcere (EU:C:2016: 198, 278 e 514 questa ultima, per altro, è nei confronti di questo stesso ricorrente).
07-12-2016 14:45
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