Controversie in materia di famiglia riguardanti la prole – attribuzione al Tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare i provvedimenti [ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale] di cui agli artt. 330 e 333 del codice civile – inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile allorché il petitum del giudice rimettente non sia supportato da elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l'unica scelta costituzionalmente compatibile.
In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 223/2015: allorché sia possibile una pluralità di scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile.
19-06-2016 14:20
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