Competenze ed obblighi di un giudice adito ai fini della designazione di un giudice territorialmente competente a conoscere del procedimento contenzioso in seguito all’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea basato su indennizzo da volo in ritardo- Compensazione.
EU:C:2016:148 , C-94/14 10 MARZO 2016
Il diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un giudice è investito di un procedimento, come quello della controversia principale, relativo alla designazione di un giudice territorialmente competente dello Stato membro d'origine dell'ingiunzione di pagamento europea (DINGUE), ed esamina, in dette circostanze, la competenza internazionale dei giudici di tale Stato a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito all'origine di una siffatta ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione nei termini di legge: poiché il Regolamento (CE) n. 1896/2006 (Decreto ingiuntivo europeo) non fornisce alcuna indicazione relativa ai poteri e agli obblighi di tale giudice, dette questioni procedurali restano, ex art. 26, disciplinate dal diritto nazionale di detto Stato membro. Il Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) richiede che il conflitto di giurisdizione sia deciso in applicazione delle norme processuali che consentono di garantire l'effetto utile delle disposizioni dello stesso ed i diritti della difesa, indipendentemente dal fatto che la pronuncia sul punto sia emessa dal giudice di rinvio o da quello da esso designato quale competente a conoscere questa lite territorialmente e ratione materiae ai sensi del cpc Nell'ipotesi in cui un giudice quale quello di rinvio si pronunci su questa competenza internazionale e ne accerti la sussistenza alla luce dei criteri enunciati dal R. 44/2001, quest'ultimo e il R. 1896/2006 gli impongono di interpretare il diritto nazionale nel senso che gli consenta di individuare o di designare tale giudice competente, chiarendo che ex art. 20 R.1896/2006 non può riesaminare d'ufficio detta ingiunzione.
Si tratta di una cessione di un credito in compensazione ad una ditta ungherese che aveva ottenuto da un notaio interno un'ingiunzione contro un vettore tedesco, ricavando la competenza territoriale e per materia dall'art. 33 Convenzione di Montreal. La peculiarità del caso è nel fatto che non sono stati indicati gli ordinari criteri per la scelta del foro (luogo della conclusione od esecuzione del contratto, quello in cui si è verificato il danno, sede del vettore con cui era stato stipulato il contratto o destinazione del volo interessato) che ha provveduto a stipulare il contratto né la destinazione del volo interessato. Ergo la pregiudiziale si basava sulla possibilità di ricavare il foro competente dalla Convenzione di Montreal o da detti Regolamenti. I principi sottesi a questo caso sono già stati esplicati dalle EU:C:2015:37 e 715 (nelle rassegne del 30/1 e 23/10/15), 2013:393, 2009:439.
03-04-2016 20:37
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