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Sentenza

Commissario giudiziale - Compenso - Attività svolta nella fase di osservazione - Parametri - Applicazione analogica della disciplina dettata per il fallimento - Esclusivo riferimento al valore dell’attivo - Fondamento.
Commissario giudiziale - Compenso - Attività svolta nella fase di osservazione - Parametri - Applicazione analogica della disciplina dettata per il fallimento - Esclusivo riferimento al valore dell’attivo - Fondamento.
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 270/1999 (e con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 47 del detto D.Lgs. ad opera dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Dl 83/2012, convertito con la legge 134/2012) il compenso spettante ai commissari giudiziali per l'attività svolta nella cd. fase di osservazione propria della procedura deve essere corrisposto facendo ricorso analogico a quanto stabilito in materia di fallimento solo per il parametro del valore dell'attivo della procedura, opportunamente modulandolo tra i valori minimi e massimi, atteso che la figura del commissario giudiziale, oltre a tali eventuali (anche se probabili) attività liquidatorie, svolge principalmente quella relativa alla fase di osservazione della procedura, che, altrimenti, rimarrebbe del tutto priva di remunerazione.
Avv. Antonino Sugamele

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