Avvocato sospeso 8 mesi: aveva firmato una cambiale senza onorarla. La somma era dovuta al cliente in forza di incarico ricevuto dal professionista ed eseguito.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 – 28 luglio 2016, n. 15669
Presidente Rordord – Relatore Bianchini
Fatto e diritto
rilevato che:
- Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha condannato l'avv. L.S. alla sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del codice deontologico nonché dei doveri specifici imposti dagli artt. 35, 38, 41 dello stesso codice, per aver consegnato ad un proprio cliente, S.R. , il (OMISSIS) , un effetto cambiario mai onorato di Euro 3.850,00 a fronte di somme dal medesimo legale riscosse dalla compagnia di assicurazione in favore dello stesso S. , vittima di un sinistro stradale e patrocinato dal predetto professionista.
- il L. ha proposto impugnazione avverso tale decisione, che è stata respinta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati;
- detta sentenza ha formato oggetto di ricorso innanzi alle Sezioni Unite, facendosi valere: la nullità del procedimento e della sentenza disciplinare in quanto il Consiglio nazionale avrebbe tenuto udienza senza accedere alla richiesta di rinvio, dovuto alla documentata impossibilità dell'incolpato a presenziare, per i postumi di lesione ad un ginocchio con prescrizione di divieto di carico statico per sette giorni, accertata presso il Policlinico di XXXX e causata da un incidente di moto occorso il giorno prima dell'udienza; la nullità della sentenza per omessa applicazione dell'istituto della continuazione, di cui all'art. 8 bis della legge 689/1981, dovuta al fatto che il procedimento disciplinare era stato preceduto da altri due che erano originati tutti dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell'ambito della medesima causa (il primo per aver incassato somme destinate allo S. dalla compagnia di assicurazione del danneggiante; il secondo, originato da un esposto del medesimo cliente, determinato dal fatto che il legale si era reso inadempiente al pagamento di Euro 3.500,00, concordati con il cliente a bonaria definizione degli esposti precedenti;
considerato che:
l'istanza di sospensione è stata motivata sia sulla fondatezza delle richieste - fumus boni juris - sia sulla sussistenza di un grave pregiudizio - periculum in mora - essendo divenute esecutive precedenti sanzioni disciplinari della sospensione a due ed a quattro mesi dall'esercizio della professione ed essendo il ricorrente unico percettore di reddito nell'ambito familiare;
ritenuto che:
ad una necessariamente sommaria analisi del ricorso, lo stesso non appare prima facie meritevole di accoglimento, sia perché la incidenza della lesione riscontrata al ginocchio -quale impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza disciplinare - ha formato oggetto di specifica disamina, al fine di non accogliere l'istanza di rinvio, sia anche perché l'istituto della "continuazione" ex artt. 8 ed 8 bis della legge 689 del 1981 non può trovare applicazione alla fattispecie, trattandosi di plurime condotte materiali ed estranee all'ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza (vedi Cass Sez L n.12974 del 2008: In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del cod. pen. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi -);
l'incidenza negativa dell'esecuzione della sanzione, appare poi naturale conseguenza dell'accertamento di cui trattasi e non costituisce pregiudizio - medio tempore- foriero di danni irreparabili;
- pertanto non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
30-07-2016 23:47
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