Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Atti impugnabili - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Fondamento.
Atti impugnabili - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Fondamento.
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Si richiamano:
a) Sez. 6 - 5, Ordinanza 2248/2014: il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi.
b) Sez. U, Sentenza 3773/2014: nel caso in cui il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 Cpc abbia ad oggetto l'esistenza di un credito d'imposta del contribuente esecutato, la controversia investe un rapporto di natura tributaria e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, dovendosi ritenere - in virtù di una doverosa interpretazione estensiva del “catalogo degli atti impugnabili” di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) - che anche la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, costituisca espressione del potere impositivo ad essa spettante.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza