Un cliente di un bar fa cadere il proprio boccale di birra sul registratore di cassa. Il danno va risarcito in 250 euro.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 febbraio – 18 maggio 2015, n. 10126
Presidente Petti – Relatore Lanzillo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2008 R.R. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Capriati a V.B.I., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati al registratore di cassa del bar da essa gestito, mediante il rovesciamento di un bicchiere di birra che gli era stato servito al bar.
Il convenuto ha resistito, contestando che l'inconveniente potesse avere danneggiato alcunché.
Il GdP ha respinto la domanda attrice.
Proposto appello dalla danneggiata, a cui ha resistito l'appellato, con sentenza 6 aprile 2011 n. 51 il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ravvisato la responsabilità dell'Imundi per il fatto che dalla documentazione in atti risulta che il tecnico chiamato per la riparazione del registratore vi ha trovato all'interno del liquido, che aveva causato il blocco del funzionamento.
Ha ravvisato il concorso di colpa della danneggiata, per avere collocato il registratore di cassa accanto al bancone del bar ed in posizione abbassata rispetto ad esso, sì da essere agevolmente suscettibile di danneggiamento, ed ha condannato l'Imundi al pagamento di € 250,00, ari al 50% del danno; oltre alla metà delle spese processuali.
L'Imundi propone tre motivi di ricorso per cassazione. L'intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo denuncia violazione delle norme in tema di colpa e di nesso di causalità, assumendo che il giudice di appello ha omesso di rilevare la mancanza di prova del fatto che il rovesciamento del bicchiere di birra abbia costituito l'antecedente causale del danno, senza tenere conto del fatto che il liquido era stato prontamente asciugato dal cameriere. Il secondo motivo enuncia erronea applicazione dell'art. 2043 cod. civ. quanto all'addebito al ricorrente della responsabilità, sempre con riferimento alla mancata prova dei nesso causale.
Il terzo motivo lamenta illogica e contraddittoria ricostruzione dei fatti, sul rilievo che l'unica teste sentita nel corso del giudizio non ha assistito direttamente all'inconveniente, essendo seduta ad un tavolino retrostante, né ha potuto confermare alcunché circa il fatto che il liquido sia effettivamente caduto sul registratore di cassa.
2.- I tre motivi vanno congiuntamente esaminati perché connessi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati, poiché - pur prospettando in certa misura anche la violazione di principi di diritto - in realtà censurano esclusivamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ad opera della Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso causale fra il rovesciamento del boccale di birra e il danneggiamento del registratore di cassa, anche in considerazione del fatto che il tecnico chiamato per la riparazione ha trovato del liquido all'interno del macchinario, che ne aveva danneggiato i meccanismi.
La sentenza di appello ha congruamente e correttamente motivato la soluzione adottata ed il ricorrente non ha potuto dimostrare incongruenze od illogicità delle argomentazioni addotte, essendosi limitato a manifestare il suo dissenso dalle valutazioni di merito del giudice di appello. 3. Il ricorso è respinto.
4.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
18-05-2015 22:53
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