Un avvocato invia una comunicazione ad un collega imputandogli una serie di negligenze professionali senza il doveroso e preventivo accertamento del ruolo rivestito nella relativa vicenda giudiziaria, utilizzando toni minacciosi ed intimidatori, venendo meno ai doveri di dignità, probità, decoro e colleganza. Legittima la sanzione.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 luglio - 15 settembre 2015, n. 18075
Presidente Rovelli – Relatore Di Iasi
Ritenuto in fatto
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ha comminato all'avvocato D.R.G. la sanzione dell'avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare consistente nell'aver inviato alla collega D.L. una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di B.L. , senza il doveroso e preventivo accertamento del ruolo rivestito dalla D. nella relativa vicenda giudiziaria ed utilizzando toni minacciosi ed intimidatori, così venendo meno ai doveri di dignità, probità, decoro e colleganza.
Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l'impugnazione del D.R. . Avverso questa sentenza ricorre con quattro motivi l'avvocato D.R.G. .
Considerato in diritto
Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del codice deontologico nonché omesso esame del quinto motivo d'appello -concernente l'interpretazione delle norme deontologiche in merito al principio di autonomia dell'avvocato nella propria attività professionale, suscettibile di sindacato disciplinare solo nei limiti della condotta emulativa- e si duole del fatto che il C.N.F., come già il C.O.A. di Vicenza, abbiano invece valutato nel merito le contestazioni di responsabilità rivolte all'avvocato D. ritenendole infondate e così sostituendosi all'autorità giudiziaria ordinaria, senza considerare i limiti del sindacato di merito concesso agli organi disciplinari in ordine alle scelte professionali.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 ss. c.c. nonché degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, oltre che degli artt. 4, 54 e 64 del R.D. n. 1578 del 1933 e degli artt. 42 e 48 ss. del R.D. n. 37 del 1934; ex art. 360 n. 4 c.p.c. l'omesso esame dei motivi di appello di cui ai numeri 4.05, 5 dell'atto di impugnazione e l'evidente assenza di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà della medesima; infine, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti costituito dalla individuazione del contenuto del mandato conferito all'avvocato D. .
In particolare, il ricorrente evidenzia che dalla documentazione alla quale egli aveva accesso risultava una molteplicità di elementi (tra gli altri: mandato e incipit del ricorso ex art. 414 c.p.c. prevedente il rilascio di delega a rappresentare e difendere la dottoressa B.L. sia all'avvocato O. che all'avvocato D. ; sottoscrizione del ricorso da parte di entrambi i predetti avvocati; fax alla Direzione Provinciale del Lavoro in cui si indica l'avvocato D. come conferitario di mandato stragiudiziale e verbale dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro in cui si indica, per la lavoratrice B.L. , la presenza dell'avvocato D. ) dai quali era desumibile l'attività della D. come codifensore di B.L. , e si duole del fatto che i giudici d'appello, con motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, non abbiano considerato tali elementi né le responsabilità sul piano civilistico che gravano su di un avvocato che firma un ricorso assumendosene ad ogni effetto la paternità.
Col terzo motivo, deducendo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 ss., 1175, 1176, 1218 e 1375 c.c. in relazione all'art. 2 del codice deontologico, nonché, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contestazione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove i giudici d'appello hanno ritenuto irrilevante la inconsapevolezza da parte dell'incolpato di determinati elementi di fatto al fine di indurre ad escludere l'elemento soggettivo nell'illecito contestato ed al contempo hanno ritenuto di poter attribuire un illecito disciplinare senza valutare quegli elementi di fatto che apparivano di per sé idonei a sostenere le ragioni difensive dell'incolpato.
Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del codice deontologico, omesso esame di un fatto decisivo nonché omesso esame del motivo n. 6 dell'appello per mera apparenza della relativa motivazione, il ricorrente si duole del fatto che il C.N.F. nella sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione la disposizione di cui al citato articolo 6 del codice deontologico secondo la quale l'avvocato che propone azioni giudiziarie non è sanzionabile se non per malafede e colpa grave, nella specie insussistenti.
I motivi sopra esposti possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi.
Le relative censure sono innanzitutto (e a prescindere da ogni valutazione di merito) inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Gli stessi giudici disciplinari proprio nel passo della sentenza impugnata riportato in ricorso hanno affermano che le vicende giudiziali e stragiudiziali nonché il livello qualitativo dell'attività professionale esplicata in relazione a tali vicende dall'avvocato D. contribuiscono certo a determinare il complesso quadro di riferimento della vicenda ma non hanno effetto diretto al fine di valutare se la sentenza del COA meriti le censure dell'avvocato D.R. , perché la valutazione disciplinare va ricondotta ai toni della lettera del 28.08.2008 inviata dal D.R. alla D. e al se, per i toni, i modi e i contenuti di detta lettera, l'avvocato D.R. sia venuto meno ai doveri di dignità, probità, decoro nonché ai doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza.
La ricostruzione dell'oggetto della censura disciplinare ad opera del CNF, siccome sopra riportata, non è stata oggetto di espressa, diretta ed idonea censura, pertanto in questa sede l'incolpazione a carico dell'avvocato D.R. deve essere interpretata e valutata alla stregua della incensurata lettura datane dal giudice d'appello nella sentenza impugnata.
Da tanto discende che le censure proposte con i motivi di ricorso in esame, siccome direttamente o indirettamente riguardanti il merito della vicenda che ha dato origine alla missiva e non volte a contestare specificamente l'idoneità dei toni, modi e contenuti della missiva di per sé considerata (prescindendo quindi dagli aspetti di merito della vicenda che l'ha originata) ad incidere negativamente sui doveri di dignità, probità, decoro nonché di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza, non colgono la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.
In particolare le censure di cui al primo ed al quarto motivo di ricorso non colgono la suddetta ratio decidendi e, a monte, neppure la ragione stessa dell'azione disciplinare, posto che con l'incolpazione di cui si discute (siccome interpretata dal CNF) non si pone in discussione l'autonomia dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale né la proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di una collega (in relazione alla quale l'avvocato non sarebbe sanzionabile se non per malafede o colpa grave) e neppure la fondatezza o meno di tale azione, bensì l'invio a detta collega di una lettera i cui toni, modi e contenuti sono tali da far ritenere che l'autore sia venuto meno ai propri doveri di dignità, probità, decoro nonché ai doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza.
Ugualmente non colgono la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata le censure esposte nel secondo e terzo motivo di ricorso, proprio in virtù del rilievo che, come sopra riportato, gli stessi giudici disciplinari, nel circoscrivere alla lettera del 28.08.2009 ed ai modi, toni e contenuti di essa le ragioni dell'azione disciplinare, hanno relegato le vicende giudiziali e stragiudiziali nonché il livello qualitativo dell'attività professionale esplicata in relazione ad esse dall'avvocato D. (quindi il "merito" delle suddette vicende) sullo sfondo, come fatti che contribuiscono a determinare il quadro di riferimento della vicenda ma non dispiegano effetto diretto in ordine alla valutazione dell'impugnazione avverso la decisione del COA, con la conseguenza che anche le eventuali valutazioni espresse sul merito della vicenda dallo stesso CNF non possono che assumere, nell'economia della sentenza impugnata, il valore di meri obiter dieta esposti ad abundantiam, rispetto ai quali pertanto non sussiste l'onere né l'interesse all'impugnazione.
Tanto evidenziato sul piano generale, occorre in linea di principio ulteriormente precisare che se oggetto della contestazione disciplinare sono, secondo la sentenza impugnata (non censurata sul punto in questa sede), i modi, toni e contenuti della missiva inviata all'avvocato D. e non (se non in via indiretta) la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l'ha determinata, l'elemento soggettivo dell'illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all'invio ad una collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta - al fine di indurre ad escludere l'elemento soggettivo nell'illecito contestato - della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell'incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l'invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell'incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva.
È pertanto alla luce delle sopra esposte premesse che deve essere letta la sentenza impugnata nella parte in cui si evidenzia che nel conferire il mandato all'avvocato D.R. i coniugi B. - R. avevano individuato quale precedente difensore solo l'avvocato O. e che pertanto doveva ritenersi pacifico che il loro rapporto con l'avvocato D. non aveva riguardato l'incarico "di curare l'intera pratica relativa....all'incidente al fine di tutelare i diritti di entrambi in ogni aspetto", con la conseguenza che al momento di redazione della lettera di cui alla contestazione le accuse rivolte all'avvocato D. "potevano e dovevano quanto meno essere ritenute dubbie ed avventate".
Infatti, giusta tutto quanto innanzi evidenziato, la notazione di cui sopra non potrebbe che essere intesa a "circostanziare" la gravità dell'illecito contestato (per aver inviato una missiva di quel tenore addirittura in presenza di dubbi in ordine alle accuse rivolte alla collega), non ad illustrare il relativo elemento psicologico (che, per quanto sopra esposto alla stregua delle incensurate valutazioni del CNF, deve essere accertato con esclusivo riguardo a toni, modi e contenuti della più volte citata missiva di per sé considerata), essendo peraltro appena il caso di aggiungere che, sotto questo profilo, il rilievo non risulta in ogni caso avere in concreto inciso sulla determinazione finale della sanzione, risultando questa nella specie irrogata nella misura minima dell'avvertimento, onde, anche sotto tale aspetto, non sussisterebbe interesse all'impugnazione.
Dall'argomentare che precede discende la reiezione del ricorso.
In mancanza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
24-09-2015 10:50
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