Trenitalia rivende i posti già prenotati. Incredibile, ma al viaggiatore non spetta nessun risarcimento per legge.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 gennaio – 8 maggio 2015, n. 9312
Presidente Segreto – Relatore Scrima
Svolgimento del processo
Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Deduceva l'attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008, un biglietto comitiva per il treno espresso n. 1911 in partenza da Milano alle ore 23,20 e diretto a Napoli, di non aver potuto usufruire di tale biglietto in quanto i posti prenotati erano stati rivenduti ed occupati da altre persone, di essere stato costretto a trascorrere la notte in stazione per prendere un diverso treno la mattina seguente e di aver, pertanto, subito un particolare stato di disagio e di stress, in quanto il fatto si era verificato in un giorno di festa, nonché un danno per la spesa del secondo biglietto ferroviario e per aver perso il giorno lavorativo successivo, danni quantificati in Euro 1.032,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Trenitalia S.p.a. si costituiva ed eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza per territorio del giudice adito e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace di Barra, con sentenza del 26 marzo 2009, accoglieva l'eccezione di incompetenza e rimetteva le parti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, fissando il termine per la riassunzione.
Avverso tale decisione l'O. proponeva appello, cui resisteva Trenitalia S.p.a..
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23 giugno 2010, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice del primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, rigettava la domanda e compensava le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale O.M. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria pervenuta a quest'Ufficio in data 12 gennaio 2015, sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, Trenitalia S.p.a..
Motivi della decisione
1. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità della memoria del ricorrente, essendo la stessa pervenuta presso questa Corte il 12 ottobre 2015 e presso la Cancelleria di questa Sezione il 13 gennaio 2015, quindi oltre il termine di cinque giorni prima della data dell'udienza, previsto dall'art. 378 c.p.c., senza che assuma rilievo in contrario la data di spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale (8 gennaio 2015), poiché, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l'art. 134, quinto comma, disp. att. c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui siano spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non é applicabile per analogia alla memoria, in ragione del fatto che il deposito di quest'ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto all'udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cass., ord. 4 gennaio 2011, n. 182; Cass. 4 agosto 2006, n. 17726; Cass. 5 dicembre 2001, n. 15352).
2. Con il primo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1174, 1218, 1223, 1681 e 2059 c.c, nonché del Regolamento CE n. 1371/2007 e omessa, insufficiente o contraddico ria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c.". Premesso che il Tribunale ha rigettato l'appello ritenendo non dimostrati i danni patrimoniali conseguenti all'evento e non ricorrente, in base alla prospettazione attorca, una lesione psicofisica degna di ristoro, il ricorrente assume che, stante l'inadempimento di Trenitalia S.p.a., evidenziato dallo stesso Tribunale, quest'ultimo avrebbe violato "il principio di risarcibilità del danno patrimoniale e non conseguente all'inadempimento delle obbligazioni con motivazione... incoerente e contraddittoria".
L'O. sostiene che il risarcimento conseguente al non esatto adempimento e al ritardo non può essere limitato al solo danno patrimoniale e in tal senso va inteso anche l'art. 1223 c.c., non potendosi escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale nell'illecito contrattuale, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.; richiama l'art. 1681 c.c. che prevede espressamente, nel trasporto di persona, la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto; lamenta che il Tribunale non abbia applicato la legislazione comunitaria (regolamento CE n. 1371/2007), che, a suo avviso, abroga la normativa nazionale, e ritiene non applicabile, nel caso di specie, il r.d.l. n. 1948 del 1934, convertito con la legge n. 911 del 1935, in quanto tale normativa disciplinerebbe il risarcimento dei danni da ritardo mentre il ricorrente si sarebbe lamentato per essergli stato impedito dal personale di Trenitalia di salire a bordo del treno prenotato e regolarmente partito verso (…); si duole, infine, della mancata ammissione dei mezzi di prova volti a dimostrare la mancanza di assistenza da parte di Trenitalia di vitto e alloggio, nonché "i gravi danni subiti ad attendere il treno successivo nonostante la somma spesa per la prenotazione del treno e il successivo giorno di lavoro perso".
3. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all'art. 1681 c.c. - e in forza dell'art. 1680 dello stesso codice - l'art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una "anormalità nel servizio", e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un'anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l'accertamento insindacabile del giudice del merito (v. Cass. 22 aprile 1980, n. 2608).
Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all'art. 11 rubricato "Responsabilità e sue limitazioni", in relazione alla "responsabilità per ritardi o interruzioni" prevede che "il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell'inconveniente che da luogo all'indennizzo". Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell'art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell'art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l'utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio.
Quanto al danno da mancata assistenza, vitto ed alloggio ed altro di cui al regolamento CE n. 1371/2007, non risulta dalla sentenza impugnata che la questione sia stata introdotta in fase di merito, per cui essa è inammissibile in questa sede di legittimità, con la precisazione che detto regolamento, ai sensi dell'art. 37 dello stesso, é entrato in vigore il 3 dicembre 2009, sicché, comunque, non é inapplicabile nel caso di specie, riferendosi la vicenda all'esame a fatti verificatisi il 12 e il 13 gennaio 2008.
Né rileva, alla luce di quanto precede, che il ricorrente lamenti che gli sia stato impedito di salire a bordo del treno prenotato, atteso che, comunque, in tal modo sostanzialmente non gli è stato consentito di proseguire il viaggio con conseguente ritardo.
Quanto al preteso danno esistenziale, esso non è ammissibile nel nostro ordinamento come autonoma categoria, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (Cass., scz. un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Non vi dubbio che, come pure affermato nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.
Tuttavia, la stessa sentenza ha rilevato che esso non può consistere in un mero disagio. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginali, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Nella fattispecie, con valutazione di merito corretta e immune da vizi logici, la sentenza impugnata non ha ritenuto sicuramente sussistente l'inadempimento d Trenitalia s.p.a. - come sostiene il ricorrente - ma ha, anzi, ritenuto che la circostanza del differimento della partenza allegato non risulta adeguatamente dimostrata, in difetto della produzione del biglietto del convoglio effettivamente utilizzato; che, del resto, in base alla stessa prospettazione attorea, la partenza sarebbe stata ritardata per un breve lasso di tempo rispetto al previsto, senza ulteriori costi per l'utilizzo di altro treno; che non sono stati dimostrati ulteriori danni patrimoniali conseguenti al dedotto evento; che l'allegazione si limita ad una doglianza relativa a meri disagi conseguenti al preteso inadempimento di Trenitalia e che, in definitiva, non ricorre, in base alla stessa prospettazione attorea una lesione psicofisica degna di ristoro.
Va poi evidenziato che non sono stati specificamente riportati in ricorso i mezzi di prova della cui mancata ammissione si duole il ricorrente, sicché, sotto tale profilo, il motivo è inammissibile.
4. Con il secondo motivo, lamentando "omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione", il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, pur a voler ritenere provati e risarcibili i pregiudizi lamentati, la responsabilità di Trenitalia è esclusa dal factum principis, ovvero dall'ordine del Prefetto di Milano all'appellata di predisporre un treno straordinario per il trasporto a Napoli dei tifosi presenti nella stazione ferroviaria.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Va osservato, infatti che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, alla cassazione della decisione stessa, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 24 maggio 2006, n. 12372; Cass. 16 agosto 2006, n. 18170).
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
13-05-2015 14:54
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