SPORT - In genere - Violazione di norme dell'ordinamento sportivo - Conseguenze sulla validità del contratto - Difetto di interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - Configurabilità - Fattispecie in tema di contratto di assistenza sportiva tra calciatore professionista e avvocato.
Cassazione civile sez. III Data 17/03/2015 Numero: 5216
Le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste. (Nella specie, è stata ritenuta la nullità di un contratto di assistenza sportiva intercorso tra un calciatore professionista ed un avvocato, in quanto non stipulato in forma scritta sugli appositi moduli previsti dal Regolamento degli agenti dei calciatori della FIGC).
11-06-2015 14:37
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