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Sentenza

Separazione instaurata dinanzi il Tribunale di Catania. Parte resistente solleva eccezione di litispendenza internazionale perchè il divorzio sarebbe pendente dinanzi al Tribunale distrettuale della Luisiana. La Cassazione rigetta.
Separazione instaurata dinanzi il Tribunale di Catania. Parte resistente solleva eccezione di litispendenza internazionale perchè il divorzio sarebbe pendente dinanzi al Tribunale distrettuale della Luisiana. La Cassazione rigetta.
Cassazione civile  sez. VI   06/05/2015 ( ud. 20/01/2015 , dep.06/05/2015 ) Numero:    9094

 
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE 1                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. DI PALMA    Salvatore                        -  Presidente   - 
    Dott. BERNABAI    Renato                           -  Consigliere  - 
    Dott. RAGONESI    Vittorio                         -  Consigliere  - 
    Dott. CRISTIANO   Magda                            -  Consigliere  - 
    Dott. SCALDAFERRI Andrea                      -  rel. Consigliere  - 
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso per regolamento di competenza 6586-2014 proposto da: 
                  E.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso  la 
    CORTE   DI  CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  GAROZZO 
    ROSARIO, giusta procura speciale in calce al ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
                     S.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,  presso 
    la  CORTE  DI  CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.  RAIMONDO 
    SILVIA,  giusta  procura  speciale in calce  alla  memoria  difensiva 
    (ammessa al G.P. 26/3/14); 
                                                           - resistente - 
    e  sulle  conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  Generale  in 
    persona  del  Dott.  IMMACOLATA ZENO che ha  chiesto  di  dichiararsi 
    inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; 
    avverso   l'ordinanza  R.G.  7358/2013  del  TRIBUNALE  di   CATANIA, 
    depositata il 04/02/2014; 
    udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 
    20/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI. 
                     


    Fatto
    IN FATTO E IN DIRITTO

    Nel giudizio per separazione personale dei coniugi con addebito, instaurato dinanzi al Tribunale di Catania da S.R. M. nei confronti di E.M.S., in esito alla udienza di comparizione dei coniugi il Presidente adottava, con ordinanza a scioglimento di riserva depositata il 4 febbraio 2014, i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei due figli minori e dei coniugi, rilevando peraltro che sulla eccezione (sollevata dall' E.) di litispendenza internazionale "ci si deve pronunciare in prosieguo, essendo necessario date le contestazioni delle parti- che la circostanza sia oggetto di prova ed essendo ora necessario assumere solo i provvedimenti urgenti e provvisori".

    Avverso tale provvedimento E.M.S. ha proposto regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., dolendosi del mancato accoglimento, in violazione della L. n. 218 del 1995, art. 7 della sua eccezione di litispendenza - in relazione al giudizio di divorzio da lui instaurato dinanzi al Tribunale distrettuale della Luisiana il 12 aprile 2013 -, e chiedendo quindi la declaratoria della giurisdizione e competenza del Tribunale della Luisiana, con la conseguente sospensione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania. Resiste con memoria al ricorso S.R.M., chiedendo dichiararsi inammissibile il regolamento. In tal senso si è espresso anche il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

    Il ricorso è inammissibile, per la considerazione assorbente che esso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 43 c.p.c., risulta diretto nei confronti di un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza.

    Invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l'art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c. (cfr. ex multis: Cass. n. 16051/13; n. 4986/11; n. 25883/10; S.U. n. 11657/08). Nella specie, invece, il Presidente ha, con il provvedimento impugnato, adottato unicamente i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 708 c.p.c., comma 3 senza decidere nè sul merito nè sulla competenza, sulla quale ha semplicemente rinviato ogni decisione al prosieguo. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, che si liquidano come in dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo regolamento, in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge. Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta - 1 civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2015.

    Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015
Avv. Antonino Sugamele

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