Separazione instaurata dinanzi il Tribunale di Catania. Parte resistente solleva eccezione di litispendenza internazionale perchè il divorzio sarebbe pendente dinanzi al Tribunale distrettuale della Luisiana. La Cassazione rigetta.
Cassazione civile sez. VI 06/05/2015 ( ud. 20/01/2015 , dep.06/05/2015 ) Numero: 9094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza 6586-2014 proposto da:
E.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. GAROZZO
ROSARIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. RAIMONDO
SILVIA, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva
(ammessa al G.P. 26/3/14);
- resistente -
e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha chiesto di dichiararsi
inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;
avverso l'ordinanza R.G. 7358/2013 del TRIBUNALE di CATANIA,
depositata il 04/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel giudizio per separazione personale dei coniugi con addebito, instaurato dinanzi al Tribunale di Catania da S.R. M. nei confronti di E.M.S., in esito alla udienza di comparizione dei coniugi il Presidente adottava, con ordinanza a scioglimento di riserva depositata il 4 febbraio 2014, i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei due figli minori e dei coniugi, rilevando peraltro che sulla eccezione (sollevata dall' E.) di litispendenza internazionale "ci si deve pronunciare in prosieguo, essendo necessario date le contestazioni delle parti- che la circostanza sia oggetto di prova ed essendo ora necessario assumere solo i provvedimenti urgenti e provvisori".
Avverso tale provvedimento E.M.S. ha proposto regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., dolendosi del mancato accoglimento, in violazione della L. n. 218 del 1995, art. 7 della sua eccezione di litispendenza - in relazione al giudizio di divorzio da lui instaurato dinanzi al Tribunale distrettuale della Luisiana il 12 aprile 2013 -, e chiedendo quindi la declaratoria della giurisdizione e competenza del Tribunale della Luisiana, con la conseguente sospensione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania. Resiste con memoria al ricorso S.R.M., chiedendo dichiararsi inammissibile il regolamento. In tal senso si è espresso anche il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è inammissibile, per la considerazione assorbente che esso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 43 c.p.c., risulta diretto nei confronti di un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza.
Invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l'art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c. (cfr. ex multis: Cass. n. 16051/13; n. 4986/11; n. 25883/10; S.U. n. 11657/08). Nella specie, invece, il Presidente ha, con il provvedimento impugnato, adottato unicamente i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 708 c.p.c., comma 3 senza decidere nè sul merito nè sulla competenza, sulla quale ha semplicemente rinviato ogni decisione al prosieguo. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo regolamento, in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge. Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta - 1 civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015
17-05-2015 16:34
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