Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore – Marchio comunitario che gode di notorietà nell’UE – Portata geografica della notorietà.
L'art. 4 §. 3 Direttiva 2008/95/CE (marchi d'impresa), deve essere interpretato nel senso che, laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario anteriore su una parte sostanziale del territorio dell'UE, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro, il quale non deve necessariamente essere quello in cui è stata depositata una domanda di registrazione di marchio nazionale posteriore, si deve ritenere che tale marchio goda di notorietà nell'UE. I criteri che sono stati enucleati dalla giurisprudenza riguardo all'uso effettivo del marchio comunitario non sono, di per sé, rilevanti al fine di determinare la sussistenza di una «notorietà» ai sensi di tale norma. Nel caso in cui il marchio comunitario anteriore abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'UE, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto dell'opposizione, il titolare del marchio comunitario può beneficiare della tutela introdotta da detta norma laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosca detto marchio stabilendo un nesso tra questo e il marchio nazionale posteriore, e laddove sussista, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, o una violazione effettiva e attuale del marchio comunitario ai sensi di tale disposizione, o, in mancanza, un rischio serio che una simile violazione si produca in futuro.
Il conflitto può essere dato dalla somiglianza (per lo meno media) sul piano concettuale di elementi figurativi e/o denominativi riferibili al marchio più noto (EU:C:2015:807, 2014:837 ed EU:T:2015:73).
26-12-2015 16:13
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