Palermo. Aeroporto. Rissa tra tifoserie. Divieto d'accesso per cinque anni a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a carico di un tifono. Legittimo.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 aprile – 11 maggio 2015, n. 19341
Presidente Squassoni – Relatore Graziosi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21 febbraio 2014 il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato decreto dei questore di Palermo, notificato il 17 febbraio 2014, che imponeva divieto d'accesso per cinque anni a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a carico di M.F., e lo obbligava altresì a presentarsi alla questura di Padova durante ogni partita di calcio della squadra del Padova in sede e in trasferta.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. II primo motivo lamenta difetto di motivazione sulla necessità della prescrizione ex articolo 6, comma 2, l. 401/1989 e sulla presunta insufficienza della misura del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le partite di calcio. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 3 e 10 I. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore riguardo alla gradualità della sanzione e del provvedimento del gip al riguardo alla congruità della stessa.
Considerato in diritto
3. II ricorso è infondato.
I due motivi possono essere accorpati in vaglio, in quanto, a ben guardare, concernono entrambi una pretesa assenza di adeguata motivazione dell'ordinanza dei gip di convalida del decreto del questore per quanto concerne l'obbligo di presentarsi del prevenuto durante le partite di calcio agli uffici di polizia in termini di necessità e di congruità, ciò investendo, indirettamente, pure il provvedimento del questore che, ad avviso del ricorrente, non avendo adeguatamente motivato al riguardo, sarebbe incorso in eccesso di potere.
È dunque sufficiente richiamare l'apparato motivazionale del provvedimento del questore e quello della conseguente ordinanza di convalida per evidenziare la infondatezza delle prospettazioni del difensore dei prevenuto.
Il questore, anzitutto, nel suo decreto descrive quella che definisce una "azione di facinorosi" - tra i quali è risultato, sulla base di filmati della polizia scientifica dei Gabinetto Regionale, essere presente anche il prevenuto - che ha avuto luogo il 25 gennaio 2014 alle 10:55 circa nell'area arrivi dell'aerostazione Falcone-Borsellino, e che è consistita in uno scontro di tifoserie (della società Padova calcio e della società Modena calcio, l'una contro l'altra), armate "di spranghe, mazze, catene ed altro materiale atto ad offendere", tifoserie che, "travisate, provocavano una grave rissa che veniva sedata dalla Polizia di Frontiera unitamente ad altro personale", non senza però evitarsi contusioni a quattro poliziotti e una ferita lacerocontusa con otto punti di sutura a un funzionario di polizia. Dinanzi a un quadro così dettagliato nell'evidenziare quella che ictu oculi è da definirsi una spiccata pericolosità asociale del prevenuto quale tifoso nelle partite di calcio del Padova non si vede come sia attribuibile al decreto del questore alcuna assenza di motivazione e tantomeno alcuna violazione di legge anche nel senso di eccesso di potere nella irrogazione della misura preventiva consistente nell'obbligo di presentazione durante le partite di calcio alla polizia, emergendo chiaramente l'insufficienza di misure di minor incidenza.
Per quanto concerne, poi, l'ordinanza di convalida, questa è fornita di un apparato motivazionale ancor più dettagliato ed efficace nella illustrazione della sussistenza dei presupposti dell'obbligo contestato, sotto un profilo della sua concreta necessità e non sostituibilità con altre misure.
Rileva infatti il gip la certa attribuibilità al prevenuto "delle condotte descritte nella comunicazione in data 25 gennaio 2014 della Digos della Questura di Palermo e della Polizia di Frontiera Aerea di Palermo Punta Raisi", da cui si evince che il suddetto si era reso responsabile di "atti di marcata violenza fisica in un contesto (rissa tra opposte tifoserie delle società Padova Calcio e Modena Calcio) nel quale risultano essere state cagionate lesioni, altresì, ad un funzionario della Polizia di Stato (colpito da una cinghia in pieno volto)", correttamente riconducendo poi il gip tale condotta alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, I. 401/89, e rimarcando altresì che il prevenuto risulta "soggetto chiaramente legato ai gruppi più violenti della tifoseria della compagine sportiva Padova Calcio", onde avrebbe potuto in seguito reiterare analoghe condotte, si intende se non gli fosse stata imposta la misura di cui si tratta. Osserva inoltre il gip che gli episodi di violenza fisica sopra richiamati "denotano una spiccata personalità aggressiva e violenta", per di più "accresciuta dalla frequentazione con gli altri appartenenti delle frange più violenti della tifoseria", ciò comportando un'assoluta probabilità di reiterazione qualora non fossero stati effettuati interventi preventivi come la misura imposta, che è espressamente dichiarata "congrua rispetto alla gravità degli episodi" quanto alla durata.
L'ordinanza, dunque, offre un apparato motivazionale esemplare nella sua dettagliata congruità, e le censure contro di essa mosse dal ricorrente risultano improntate su una pluralità di citazioni giurisprudenziali evinte dall'insegnamento di questa Suprema Corte e a livello astratto pertinenti alla fattispecie, ma nel caso in esame non dotate di reale attinenza alla concreta conformazione del provvedimento impugnato, e pertanto non meritevoli di accoglimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
13-05-2015 12:58
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