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Sentenza

Nozioni di “programma” e di “servizio di media audiovisivo” ‑ Contenuti video di breve durata disponibili sulla pagina Internet di un quotidiano.
Nozioni di “programma” e di “servizio di media audiovisivo” ‑ Contenuti video di breve durata disponibili sulla pagina Internet di un quotidiano.
La nozione di «programma», ai sensi dell'art. 1§.1 Lett. B Direttiva 2010/13/UE (coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi) deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento. Le Lett. A ed I devono essere interpretate nel senso che, ai fini della valutazione dell'obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell'ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell'attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l'offerta audiovisiva presenta con l'offerta testuale. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio.

Questo servizio è equiparato de facto ai programmi televisivi on demand ed è chiaramente rivolto ad un pubblico di massa, ex Considerando 21, indipendentemente se esso rivesta la totalità dell'offerta od abbia un ruolo secondario. Non si può convalidare un'esclusione di dette norme se il sito svolge un'attività giornalistica (quotidiano online) perché si snaturerebbe la ratio della D.2010/13: in questo caso si avallerebbe un'ipotesi che elude gli oneri e le sanzioni imposte dalla stessa.
Avv. Antonino Sugamele

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