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Sentenza

Nozione di paese in cui il danno si verifica, di danno e di conseguenze indirette del fatto illecito – Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile.
Nozione di paese in cui il danno si verifica, di danno e di conseguenze indirette del fatto illecito – Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile.
L'art. 4 §.1 regolamento (CE) n. 864/2007  (legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, c.d. Roma II), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

I parenti di una cittadina rumena, residente nel nostro paese, uccisa da un pirata della strada, impugnarono il rifiuto dell'ISVAP di accedere al Fondo delle vittime della strada per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziale: fu loro rifiutato l'indennizzo perché non ritenute vittime del sinistro. La lite s'inserisce, quindi, nella vexata questio del risarcimento danni allo straniero (refusi spesso in misura minore di quelli liquidati ad un italiano), più volte affrontato dalla S.C., come dato atto nella nostra rivista e nel dibattito sull'omicidio stradale, il cui DDL è stato approvato oggi al Senato e che passa alla Camera per l'approvazione finale. Il Tribunale di Trieste ha sollevato una pregiudiziale sulla qualificazione di detti danni come iure proprio dei congiunti, come previsto dalla nostra legge o come conseguenza di un fatto illecito altrui, come disciplinato dal diritto dell'UE. La questione è stata risolta come sopra chiarendo che in base all'art.2 «il danno comprende ogni conseguenza del fatto illecito»: gli eredi hanno diritto al risarcimento (il ricorrente è il padre della vittima, la madre e la sorella vivono in Italia e sono intervenute nel giudizio). «Orbene, per identificare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dal considerando 16 del citato regolamento». Inoltre in base all'art.17 il luogo in cui si verifica il danno diretto è quello in cui si verifica la lesione della sfera personale e/o degli interessi economici. «Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente. Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. Lazar, danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia. Quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale» ai sensi dell'art. 4 §.1. È, perciò, indubbio che il foro competente è l'Italia, mentre dall'art.15, che indica i soggetti cui spetta il risarcimento, si desume come oltre alla vittima diretta del danno da fatto illecito,  spetti alle c.d. vittime di riflesso che hanno diritto alle refusione dei danni morali (pecunia doloris) ed economici conseguenza del decesso del proprio congiunto. Ciò trova conferma anche dall'art.7 punto 2 Regolamento 1215/2012/UE, che sostituisce il Regolamento c.d. Bruxelles I, in vigore dal 10/1/15. L'ISVAP, tramite l'assicurazione designata al risarcimento, dovrà attenersi a questi criteri e liquidare il dovuto indennizzo ai congiunti della vittima senza addurre ulteriori scuse.
Avv. Antonino Sugamele

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