Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032/1973 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello corrisposto per il temporaneo esercizio di mansioni corrispondenti a superiore qualifica dirigenziale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 gennaio – 28 maggio 2015, n. 11050
Presidente De Cesare – Relatore Balestrieri
Svolgimento del processo
N.L. , già funzionario della Agenzia delle Dogane inquadrato come Direttore tributario Terza Area F5, riceveva, dal 23.4.1998, l'incarico della temporanea reggenza della circoscrizione doganale di Trieste e, successivamente, dal 2.1.2003, l'incarico provvisorio di responsabile della circoscrizione doganale di Genova, sino alla data di definitiva cessazione dal servizio, avvenuta il 17.9.2004.
Con ricorso al Tribunale di Genova chiedeva la condanna dell'INPDAP alla riliquidazione del trattamento previdenziale, nella fattispecie la indennità di buonuscita ex d.P.R. n. 1032 del 1973, con il computo dell'ultima retribuzione percepita in qualità di dirigente supplente.
Viceversa, l'Ente previdenziale aveva provveduto alla liquidazione del trattamento di fine servizio, sulla scorta dei progetti di liquidazione redatti dalla Agenzia delle Dogane, i quali recavano, quale base di computo della prestazione, la retribuzione spettante nella formale qualifica di inquadramento, quale Direttore Tributario Terza Area F5, e non, viceversa, quella percepita in forza dell'ultimo incarico di direzione sopra riportato.
Nel giudizio di primo grado si costituivano l'INPDAP e il datore di lavoro, al fine di eccepire la inammissibilità e la infondatezza delle domande svolte ex adverso.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 288/2012, accoglieva la domanda avente ad oggetto le differenze retributive per le mansioni dirigenziali svolte (dal 4.10.00 al 17.4.01), con condanna dell'Agenzia delle Dogane alle relative somme, ma dichiarava che la base di computo del trattamento di quiescenza non dovesse tener conto dell'ultimo stipendio effettivamente e successivamente percepito quale dirigente di seconda fascia, comprensivo della c.d. retribuzione di posizione.
Avverso tale decisione proponeva gravame il N. .
Si costituivano l'INPS e la Agenzia della Dogane al fine di resistere al gravame proposto.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 9 novembre 2012, retrodatava la prescrizione dei crediti riconosciuti dal primo giudice al 29.10.98, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ad avviso della Corte di Appello, infatti, con la espressione "ultimo stipendio percepito", contenuta nell1 art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973, doveva intendersi il trattamento economico fondamentale dovuto in forza della qualifica di appartenenza e non già quello percepito per la attribuzione di incarichi dirigenziali assegnati temporaneamente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il N. , affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Resistono l'INPS e l'Agenzia delle Dogane con distinti controricorsi.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'INPS, per contrasto con l'art. 360 bis c.p.c. Basterà al riguardo evidenziare che la questione in esame è stata oggetto di difformi valutazioni da parte di questa S.C. (cfr. ad esempio Cass. n. 9646/12 e Cass. n. 16506/13), per risolvere il cui contrasto sono intervenute le sezioni unite (sent. n. 10413/14).
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata statuizione circa la domanda di condanna dell'Agenzia delle Dogane al pagamento dello stipendio di dirigente di seconda fascia per il periodo 18.2.98-3.10.00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria; omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Il motivo è fondato posto che la Corte di merito, dichiarati i crediti prescritti sino al 28.10.98 e non già, come ritenuto dal Tribunale, sino al 3.10.00, ha confermato sul punto la sentenza di condanna del primo giudice, che tuttavia l'aveva limitata al periodo dal 4.10.00 al 17.4.01. Non essendo stata contestata la decorrenza dei crediti in questione dal 29.10.98 (data anzi confermata dal ricorrente a pag. 17 del ricorso), la sentenza sul punto va dunque cassata, dovendosi riconoscere al N. le differenze retributive dal 29.10.98 al 3.10.00, oltre, tuttavia, i soli interessi legali, applicandosi nella specie l'art. 22 della L. n. 724/94 in tema di divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro, norma che, dichiarata incostituzionale da C. Cost. n. 459/00 limitatamente ai crediti di lavoro dei dipendenti privati, continua a trovare applicazione per i crediti dei dipendenti pubblici.
2.-Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro; dell'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in relazione all'art. 12 delle preleggi e dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, oltre che dell'art. 36 Cost. relativamente al riconoscimento dell'indennità di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio dirigenziale in effetti percepito.
Lamenta che la Corte di merito adottò, in particolare, una interpretazione dell'art. 3 d.P.R. cit. erronea, non considerando che in base ad esso doveva tenersi conto dell'ultima retribuzione in concreto corrisposta al lavoratore, in base ad un principio di effettività, ed indipendentemente dalla qualifica rivestita, pena una illegittima diminuzione del trattamento economico in atto. Evidenzia altresì che nella specie mancava la figura del dirigente titolare (che dunque non era provvisoriamente sostituito) e che non era mai stata avviata la procedura concorsuale per la copertura del posto. Lamenta altresì che in base all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01 il lavoratore adibito a mansioni superiori ha diritto di percepire il trattamento corrispondente alla superiore qualifica, invocando allo scopo Cass. n. 9646/12.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 e biennio economico 1998-99 per il personale dirigente area 1 e del c.c.n.l. per il biennio economico 2000-2001 per il personale dirigente area 1, art. 49 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito non valutò adeguatamente la disciplina legale suddetta, richiamata nell'atto di incarico, che obbligava le amministrazioni resistenti a calcolare l'indennità di fine rapporto nel senso sostenuto in ricorso.
4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Essi, oltre a presentare profili di inammissibilità per sottoporre a questa Corte nuove valutazioni in fatto (tra cui l'inesistenza del direttore titolare ovvero la sua temporanea assenza, la mancata indizione di concorso allo scopo), non meritano accoglimento, discutendosi nella specie solo della computabilità nel calcolo della buonuscita dell'ultimo stipendio effettivamente percepito quale dirigente di seconda fascia, comprensivo della c.d. retribuzione di posizione, per l'incarico provvisorio di responsabile della circoscrizione doganale di Genova dal 2003 al 2004.
Al riguardo occorre evidenziare che questa Corte, già con sentenza 11 giugno 2008 n. 15498, aveva affermato, con riferimento alla fattispecie di un funzionario della 9A qualifica funzionale che aveva svolto mansioni vicarie di dirigente, che nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell'indennità di buonuscita, che è normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica corrispondente alle mansioni di fatto svolte, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza. Questo principio non è stato condiviso da Cass., sez. lav., 13 giugno 2012, n. 9646, che ha invece ritenuto che ai fini della buonuscita si debba considerare il trattamento economico corrisposto per l'incarico svolto a titolo di reggenza, affermando in particolare che nell'ipotesi di reggenza conferita per un posto vacante di dirigente per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di selezione per la copertura del posto stesso con attribuzione del relativo trattamento economico, se la reggenza prosegue per un periodo eccessivamente lungo e nel frattempo il dipendente matura i requisiti per il collocamento a riposo, nel computo dell'indennità di buonuscita non si può non tenere conto, come ultimo trattamento economico percepito, di quello corrisposto per il suddetto incarico dirigenziale, anche se a titolo di reggenza.
L'orientamento precedente è stato tuttavia ulteriormente ribadito da Cass., sez. lav., 2 luglio 2013, n. 16506, che, ponendosi in critico confronto (ed in consapevole contrasto) con Cass. n. 9646 del 2012, ha in particolare evidenziato che il rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, è una soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa. Le Sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014 hanno aderito a quest'ultimo, prevalente, orientamento.
Richiamando le pronunce della Corte Costituzionale che hanno affermato la legittimità della tassatività degli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di buonuscita (C. Cost. n. 243/93 e n. 278/95) nonché le pronunce di legittimità e del Consiglio di Stato che si sono espresse in piena sintonia con la giurisprudenza costituzionale con riguardo a settori diversi (Cass. Sez. Un. n. 3673/97; Cass. n. 16596/04; Cass. n. 22125/11; Cass. n. 2259/12; Cass. n. 709/12: Cons. St., Sez. 6, n. 6736/11; n. 2075/11; n. 3717/09; n. 482/09), le Sezioni Unite hanno affermato che gli stessi principi trovano applicazione nella fattispecie della reggenza, la quale è connotata dalla temporaneità e presuppone che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro, nel caso di vacanza di posto in organico, sia temporaneamente adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore. Anche in tali ipotesi l'intrinseca temporaneità dell'Incarico dirigenziale come reggente, affidato al dipendente sprovvisto della qualifica di dirigente, comporta che l'incremento di trattamento economico rispetto a quello corrispondente alla qualifica di appartenenza sia concettualmente isolabile e non appartenga alla nozione di "stipendio" che è invece il trattamento economico tabellarmente riferibile alla qualifica di appartenenza.
D'altra parte, aggiungono le Sezioni Unite, rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, significa realizzare di fatto lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento, effetto questo che il legislatore con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha sempre inteso evitare, disponendo che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non rileva ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi dirigenziali.
Ne consegue, hanno rilevato Sezioni Unite, che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente che da ultimo abbia svolto le superiori mansioni di dirigente in situazione di reggenza, non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione, ma dovendo esse essere riferite al trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza.
È stato dunque affermato, ex art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 lo stipendio da considerare come base di calcolo dell'indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello corrisposto per il temporaneo esercizio di mansioni corrispondenti a superiore qualifica dirigenziale".
A questo principio (ribadito da ultimo da Cass. n. 22698/14) questo Collegio intende dare continuità, conseguendone il rigetto delle censure in esame.
5.- Col quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente compensato le spese, del grado e confermando, sul punto, la statuizione (di parziale compensazione) di primo grado. Il motivo è infondato, stante la reciproca soccombenza delle parti, ed anzi la prevalente soccombenza del dipendente.
6.- In conclusione deve accogliersi, nei limiti sopra esposti, il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti. La sentenza impugnata va pertanto casata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con condanna dell'Agenzia delle Dogane al pagamento, in favore del N. , anche delle differenze retributive relative al periodo dal 29.10.98 al 3.10.2000, oltre interessi legali.
Valutato l'esito complessivo della lite e l'accoglimento solo parziale del ricorso, il Collegio stima equo lasciare immutata la statuizione sulle spese contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, compensando le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna l'Agenzia delle Dogane al pagamento, in favore del N. , anche delle differenze retributive relative al periodo dal 29.10.98 al 3.10.2000, oltre interessi legali. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, la Corte da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
04-06-2015 05:56
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