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Sentenza

Mutuo.
Mutuo.
Le operazioni di cambio nell'ambito di taluni tipi di mutui in valuta estera non costituiscono servizi di investimento e dunque non sono soggette alle norme di diritto dell'Unione relative alla protezione degli investitori (art. 4, par. 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE). Le operazioni di cambio, realizzate nell'ambito della concessione di un mutuo in valuta estera, costituiscono attività puramente accessorie alla concessione e al rimborso del prestito in quanto fungono unicamente da modalità di esecuzione di queste due obbligazioni essenziali del contratto di mutuo, e non hanno lo scopo di realizzare servizi di investimento.
Avv. Antonino Sugamele

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