Muore in un incidente stradale pochi giorni prima del matrimonio: anche la fidanzata ha diritto al risarcimento dei danni.
Tribunale di Firenze, sez. II Civile, sentenza 25 – 26 marzo 2015
Giudice Donnarumma
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
l -Sui danni non patrimoniali – premessa
Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce dei recenti arresti delle Sezioni Unite (vd. Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008), è necessario premettere che:
il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art.185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
in quest'ottica, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale ed il danno c.d. esistenziale non individuano autonome sottocategorie di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrivono un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale o del danno esistenziale, nonché la congiunta attribuzione del danno morale e di quello esistenziale; semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione del la liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
2 -Sul risarcimento spettante a P. F.
A) È ragionevole ritenere che gli stretti congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell'altrui illecito abbiano diritto, iure proprio, al risarcimento del danno morale direttamente sofferto, inteso come intima sofferenza, che non degenera in patologia (si cfr., ex multis, Cass. Civ., 25.2.1997, n. 1704). Sotto altro profilo, qualche anno fa, si è pervenuti all'ammissione della risarcibilità del danno da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva per dita del rapporto parentale.
Si è detto che l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di un congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agii artt.2, 29 e 30 Cost. Trattandosi di un pregiudizio, che si proietta nel futuro - a differenza di quanto accade con il danno morale soggettivo - e dovendosi avere riguardo al periodo di tempo, per il quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto, è ammesso il ricorso a valutazioni prognostiche e per presunzioni, pur sulla base di elementi oggettivi.
Come si è premesso al paragrafo l, nell'ambito di una rivisitazione complessiva della materia del risarcimento del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha osservato che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita viene percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Sicché, occorre far luogo ad una valutazione del danno non patrimoniale tendenzialmente unitaria, quantomeno sul fronte delle voci di danno che tradizionalmente si indicano come danno morale e danno esistenziale. Nell'ambito di tale valutazione, occorre considerare la giovane età dello scomparso, la gravità del fatto illecito, l'intensità del vincolo di sangue esistente tra la vittima e gli istanti, l'età del congiunto danneggiato, la relazione di convivenza nonché tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, così che il risarcimento sia, il più possibile, adeguato al danno e non meramente simbolico.
Nella specie, alla luce di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto e tenuto conto della tabella per la liquidazione del danno da perdita parentale che trova applicazione presso il Tribunale di Roma - tabella che, a differenza delle altre, ha il pregio di indicare valori precisi -, il tribunale ritiene equo e congruo riconoscere al genitore convivente P. F. la somma di euro 272.745.00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale.
B) Una distinta considerazione e valutazione merita il danno biologico che, per effetto della morte del congiunto, ha patito P. F..
La documentazione versata in atti e le risultanze della c.t.u. -che vanno indenni da vizi, per cui possono essere assunte alla base della decisione -danno conto adeguatamente di un danno biologico eziologicamente riconducibile all'evento morte per cui è causa.
Sicché, facendo riferimento alla tabella del danno biologico predisposta ed applicata dal Tribunale di Milano - che, in relazione alla liquidazione del danno biologico, trova costante applicazione presso questo Tribunale di Firenze - e prevedendo equitativamente un incremento per considerare l'inabilità temporanea riconosciuta dal c.t.u. ma non quantificata, si ritiene congruo ed equo quantificare in € 30.665.80, oltre rivalutazione ed interessi, il danno biologico patito da P. F..
Gli importi testé liquidati dovranno essere decurtati della somma di € 59.266,66 già corrisposta dalla compagnia di assicurazione e da attualizzare ad oggi.
C) A titolo di danno patrimoniale emergente, va riconosciuto un risarcimento pari ad € 1.965.17, oltre rivalutazione ed interessi, per spese funerarie documentate.
3-Sul risarcimento spettante a P. V.
A) Per le medesime ragioni esposte in relazione alla posizione dell'attore P. F. ed applicando il medesimo parametro (tabella in uso presso il Tribunale di Roma), va riconosciuto alla genitrice del defunto l'importo di € 272.745.00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale.
B) A titolo di risarcimento del danno biologico, che trova riscontro nella documentazione versata in atti e nelle risultanze della c.t.u., va riconosciuto l'importo di € 29.901.30 (oltre rivalutazione ed interessi), cui si perviene applicando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano e prevedendo un incremento in via equitativa in considerazione della inabilità temporanea riconosciuta ma non quantificata dal c.t.u.
Anche in tal caso, va detratta la quota già ricevuta dall'attrice, che è pari ad € 59.266,66, da attualizzare ad oggi.
4- Sul risarcimento spettante a P. S.
A) Applicando la tabella elaborata dal Tribunale di Roma, si liquida l'importo di € 141.075,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto.
In tal caso, mette conto rilevare che, alla luce degli atti, è da escludere una relazione di stabile convivenza con il de cuius, poiché risulta una residenza diversa da quella degli altri familiari ed un significativo periodo di permanenza nella città di P. per ragioni di studio.
B) Alla luce delle risultanze peritali, a titolo di risarcimento del danno biologico va riconosciuto l'importo di € 5.975.30 (oltre rivalutazione ed interessi), precisandosi che in tal caso si applica la tabella ministeriale ex art. 139 C.d.A., con un lieve incremento che tiene conto della inabilità temporanea riconosciuta dal c.t.u. ma non quantificata.
C) Non può trovare riconoscimento il risarcimento del danno per perdita di chance, poiché il nesso eziologico non è adeguatamente provato.
Anche in tal caso va detratto l'importo che l'attrice ha già ricevuto, pari ad € 59.266,66, da attualizzare ad oggi.
S-Sul risarcimento spettante a S. M. R.
Alla luce degli atti, all'attrice S. M. R. spetta il solo risarcimento del danno da perdita del congiunto, che, secondo la tabella romana, va liqui dato in misura pari ad € 122.265.00, oltre rivalutazione ed interessi.
6 - Sul risarcimento spettante a G. D.
A) La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale - sub specie di danno morale ed esistenziale -è meritevole di accoglimento.
In tema di risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, secondo la sentenza 10 novembre 2014, n. 46351, della Cassazione Penale, il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali.
Con sentenza 8 ottobre 2012, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado - con la quale il Tribunale di Milano, in data 10 ottobre 2011, aveva condannato Tizio del reato di omicidio colposo, per avere cagionato, in concorso con Caio, per colpa consistita nella violazione della disciplina in materia di circolazione stradale, la morte del pedone Mevio- rideterminava l'ammontare della somma liquidata, a titolo di provvisionale, in favore della parte civile costituita.
Avverso la sentenza del Giudice di secondo grado interponeva gravame di legittimità il. difensore del responsabile civile deducendo la violazione dell'art. 74 cod. proc. pen. e dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento sia alla risarcibilità del danno subito dalla fidanzata non convivente della vittima dell'incidente stradale, sia rispetto alla non corretta applicazione della disciplina dell'onere probatorio, nel caso di richiesta risarcitoria ex art. 185 cod. pen.
La Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10.11.2014, n°46351), con un sintetico, ma lineare e corretto excursus circa la risarcibilità dei danni ai prossimi congiunti della vittima primaria ed in ordine alla nozione enucleatasi a livello giurisprudenziale di "prossimi congiunti", ha riconosciuto la risarcibilità in astratto dei danni iure proprio patiti dalla fidanzata non convivente della vittima primaria, evidenziando come a rilevare sul piano dell'an debeatur non sia tanto la sussistenza di rapporti di parentela, di affinità o coniugio così come civilisticamente definiti, quanto piuttosto la sussistenza di un rapporto tra due soggetti, il quale risulti caratterizzato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti; con la conseguenza che, in tale prospettiva, i parametri costituzionali dovranno individuarsi non già negli artt.29 e 30 Cost., quanto piuttosto nell'art. 2 Cost., il quale accorda rilievo alla sfera relazionale personale in quanto tale e non richiede necessariamente la ravvisabilità di un rapporto di coniugio tra due soggetti legati sul piano affettivo.
Chiarisce la Suprema Corte che per "convivenza" non deve intendersi la sola situazione di coabitazione tra prossimo congiunto e vittima primaria di un illecito, quanto piuttosto lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, con la conseguenza che, in tale prospettiva, i parametri costituzionali a venire in considerazione non sono quelli di cui agli artt. 29 e 30 Cost., quanto piuttosto l'art. 2 Cost., il quale accorda rilievo alla persona umana intesa sia come singolo sia nelle forma zioni sociali ove si svolge la sua personalità e, prime tra tutte, quelle primi genie, vale a dire quelle illuminate da un intenso e duraturo legame .affettivo, anche ove lo stesso non risulti genetico o giuridico.
Va, pertanto, riconosciuta la configurabilità di un danno a carico della fidanzata non convivente della vittima primaria di un reato, non rilevando, come detto, la sussistenza in termini di necessarietà di un rapporto di coniugio, quanto piuttosto la ravvisabilità e la prova di uno stabile legame tra due persone, connotato da stabilità e significativa comunanza di vita e di affetti.
In sede civile, la Suprema Corte ha, addirittura, statuito che, in caso di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che - a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell'illecito - era destinato successivamente ad evolvere in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una fami glia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale (Cass. Civ., III, 21/03/2013, N.7128).
È esattamente questo il caso di specie, avendo l'attrice dato ampiamente conto di un rapporto sentimentale molto risalente nel tempo, connotato da stabilità e profonda condivisione (si veda, tra l'altro, la vasta documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo), che, solo qualche giorno dopo il dì del tragico evento, avrebbe trovato nel matrimonio il proprio naturale coronamento.
È documentato - e, per vero, non contestato - che i due fidanzati avevano acquistato una casa sin da12.5.2001, impegnando i rispettivi patrimoni in ragione del 50% cadauno e trasferendovi la propria residenza già dal 26.5.2001.
È provato che i predetti avessero formalizzato le reciproche promesse con la richiesta di pubblicazione del matrimonio, fissato per il giorno 8.2.2003, laddove il decesso di P. Marco è intervenuto il26.1.2003.
Condividendo e facendo proprio il pensiero della Suprema Corte, per cui la relazione prematrimoniale o di fidanzamento che, a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell'illecito, sia destinata ad evolvere in matrimonio trovi il fondamento della tutela risarcitoria nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale, non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto a contrarre matrimonio e quindi a formare una famiglia fondata sul matrimonio, questo Giudice ritiene che, ai fini della liquidazione del pregiudizio, il danno non patrimoniale patito dall'attrice G. D. per effetto della perdita del futuro marito possa essere liquidato equiparando la condizione in esame a quella di un coniuge che con coabita con l'altro.
Sicché, applicando, ancora una volta, la tabella del Tribunale di Roma e considerando il parametro relativo al coniuge non "convivente" (laddove la convivenza è intesa come coabitazione), si perviene alla liquidazione dell'importo di € 263. 340,00, oltre rivalutazione ed interessi.
B) Per le ragioni esposte (legame sentimentale stabile e duraturo, destinato ad evolvere nel matrimonio) è, senz'altro, risarcibile anche il danno biologico patito dall'attrice, dal momento che la documentazione in atti e le risultanze peritali danno adeguatamente conto di un pregiudizio psico - fisico eziologicamente riconducibile all'evento morte per cui è causa.
Sicché, considerando gli accertati postumi permanenti in ragione del 9/10% ed applicando la tabella del Tribunale di Milano, con un lieve incremento per ricomprendere l'inabilità temporanea riconosciuta e non quantificata dal c.t.u., si ritiene equo e congruo liquidare nella misura di € 23.796.85 (oltre rivalutazione ed interessi) il danno biologico patito da G. D..
C) A titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente va riconosciuto l'importo di € 1.878.00 (oltre rivalutazione ed interessi) per spese documentate e riconosciute congrue dal c.t.u.
L'importo di € 510,00 corrisposto al ctp e quello corrisposto al c.t.u. vanno liquidati nell'ambito delle spese di lite.
D) Non sono meritevoli di risarcimento i danni dedotti in relazione alla vendita della casa destinata ad abitazione coniugale ed all'estinzione del mutuo, poiché non si ravvisa un rigoroso nesso di consequenzialità immediata e di retta rispetto all'evento morte per cui è causa.
I danni in parola risentono, per così dire, di una precisa scelta, esercitata in un certo momento e con certe modalità.
Non è provata l'impossibilità di estinguere il mutuo e vendere la casa in un momento storico diverso e, tenuto conto del mercato immobiliare, è ragionevole ritenere che i dedotti danni sarebbero stati evitati se le operazioni sud dette fossero state condotte prudentemente.
Non sono risarcibili i danni dedotti in relazione a spese documentabili e non documentate: in quest'ottica si disattende la domanda di risarcimento relativa alle spese connesse all'evento nuziale, non essendo adeguatamente provato il quantum.
Non è risarcibile il danno dedotto in relazione ai futuri ed eventuali apporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, poiché la posizione economica e la capacità di guadagno dei nubendi induce a ritenere che essi avrebbero provveduto autonomamente e rispettivamente al proprio mantenimento ed avrebbero contribuito in egual misura alla gestione del menage familiare.
7 -Sul risarcimento spettante a C. A.
A) La documentazione versata in atti e, segnatamente, le risultanze peritali danno adeguatamente conto di un danno biologico riconducibile al sinistro per cui è causa.
Il perito d'ufficio è pervenuto alle seguenti conclusioni:
postumi permanenti 8/9 %
inabilità temporanea assoluta di giorni 30 inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50%
inabilità temporanea parziale di giorni 90 al 25%.
Sicché, applicando la tabella ministeriale ex art. 139 C.d.A. e personalizzando il quantum in considerazione della gravità dell'illecito e di tutte le peculiarità del caso concreto, il danno non patrimoniale complessivamente patito da C. A. va liquidato in misura pari ad € 19. 762. 56, oltre rivaluta zione ed interessi.
Va detratto l'importo già ricevuto, pari ad € 12.000,00, da attualizzare ad oggi.
B) A titolo di danno patrimoniale emergente va riconosciuto l'importo di € 1.980,02 (oltre rivalutazione ed interessi) per spese documentate e riconosciute congrue dal c.t.u.
8 -Sul risarcimento spettante a F. S.
A) ln relazione alla posizione del terzo chiamato ha correttamente rilevato il G.l. pro tempore che "... quanto alla richiesta di ctu medico -legale sulla persona di S. F. ... non risultano specifiche contestazioni in or dine agli esiti della relazione medico legale allegata dalla difesa del suddetto a sostegno delle pretese risarcitorie avanzate ricorrendo pertanto evidenti ragioni di economia processuale ad escludere la necessità di tale mezzo istruttorio ..." (vd. ordinanza del27/30.5.2011).
Sicché, si tiene conto delle risultanze della consulenza medico legale allegata al fascicolo del terzo chiamato (doc. 9):
postumi permanenti in ragione del 4%
inabilità temporanea totale di giorni 44
inabilità temporanea parziale di giorni 44 al 50%.
Applicando la tabella ministeriale ex art. 139 C.dA. si perviene alla liquida zione dell'importo risarcitorio di € 6.478.83, oltre rivalutazione ed interessi. B) A titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente va riconosciuto l'importo di € 432.50 (oltre rivalutazione ed interessi) per spese mediche documentate (vd. ricevute allegate al fascicolo del terzo chiamato).
L'importo di € 151,29 relativo al compenso del ctp, per giurisprudenza pacifica, rientra nelle spese di lite.
9 –Conclusivamente
A) Ogni altra istanza disattesa, in quanto non provata, vanno accolte le sole domande già ritenute meritevoli di accoglimento.
Nello specifico, tenuto conto di quanto si è statuito con la sentenza non definitiva in punto di an debeatur, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere le somme sopra liquidate agli attori ed al terzo chiamato F. S..
B) Solo per completezza, val la pena precisare che per tutti i congiunti del de cuius va esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale iure hereditario.
È orientamento consolidato, soprattutto nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, nel caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale intervenuto immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non sia configurabile un danno biologico stricto sensu, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita coincide con il definitivo venir meno del soggetto e, quindi, non si traduce e non può tradursi nella contestuale acquisizione al pa trimonio della vittima di un diritto al risarcimento trasferibile agli eredi.
Chi perde la vita non acquista un diritto risarcitorio, poiché, fino a quando egli è in vita, non vi è perdita; quando è morto, non è titolare di alcun diritto e non è in grado di acquistarne.
Diversamente, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte dalle stesse determinata, è ravvisabile un diritto al risarci mento del danno biologico trasferibile agli eredi, che si va a liquidare in re lazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica subita dal sog getto leso ed alla durata del danno: insomma, uno degli elementi costitutivi ed indefettibili del danno biologico è la durata (vd., tra le altre, Cass. Civ., ill,N.458/2009, che esclude la risarcibilità del danno biologico iure heredi tario nel caso di sopravvivenza della vittima per tre soli giorni dopo il sinistro).
Nel caso in esame, è chiaramente emerso che il giovane de cuius è immediatamente deceduto, per cui non può riconoscersi un risarcimento del danno biologico iure hereditario.
Né può riconoscersi un risarcimento del danno morale iure hereditario, che avrebbe richiesto momenti di lucidità e consapevolezza, tali da consentire la percezione del proprio stato (cfr. documentazione clinica e Cass. Civ., III,N.28423/2008).
L'esito del giudizio depone per la soccombenza dei convenuti, che vanno, perciò, condannati, in solido, al rimborso in favore degli attori e dei terzi chiamati.
A carico dei convenuti, in solido, vanno definitivamente poste anche le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott. Massimo Donnarumma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie per quanto di ragione la domanda la domanda di P. F. e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, da cui va detratto l'acconto già corrisposto di € 59.266,66, da attualizzare ad oggi:
€ 272.745,00, a titolo di risarcimento del danno parentale;
€ 30.665,80, a titolo di risarcimento del danno biologico;
€ 1.965,17 per danno patrimoniale emergente, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (26.1.2003) ad oggi sulle somme sopra liquidate, devalutate al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, rivalutate anno per anno fino ad oggi secondo il medesimo indice, oltre successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di P. V., delle somme, da cui va detratto l'importo di € 59.266,66, da attualizzare:
€ 272.745.00, per danno parentale;
€ 29.901,30 per danno biologico, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale come sopra;
c) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di P. S., delle seguenti somme, da cui va detratto l 'importo di € 59.266,66, da attualizzare:
€ 141.075,00 per danno parentale;
€ 5.975,30 per danno biologico, oltre rivalutazione ed interessi come sopra;
d) Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di S. M. R., della somma di € 122.265,00 per danno parentale, oltre rivalutazione ed interessi;
e) Condanna i convenuti al pagamento, in favore di G. D., delle seguenti somme:
€ 263.340,00 per danno esistenziale;
€ 23.796,85 per danno biologico;
€ 1.878,00 per danno patrimoniale emergente, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come sopra;
t) Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di C. A., delle seguenti somme, da cui va detratto l'acconto di € 12.000,00 da attualizzare ad oggi:
€ 19.762,56 per danno biologico;
€ 1.980,02 per danno patrimoniale emergente, il tutto oltre rivaluta- zione ed interessi;
g) Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di F. S., delle seguenti somme:
€ 6.478,83 per danno biologico;
€ 432,50 per danno patrimoniale emergente, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
h) Condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore di P. F.+ 3, delle spese di lite, che liquida in € 27.804,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e notifica, spese generali, IVA e CPA come per legge;
i) Condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore di G. D., delle spese di lite, che liquida in € 21.387,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e notifica, spese di ctp per € 510,00, spese generali, IVA e CPA come per legge;
j) Condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore di C. A., delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e notifica, spese generali, IVA e CPA come per legge;
kl Condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore di F. S., delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso, oltre spese di ctp per € 151,29, spese generali, IVA e CPA come per legge;
l) Condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore dei terzi chiamati SPA ASSITALIA- LE ASSICURAZIONI D'ITALIA e ATAF SPA, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
m) Condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore della terzachiamata INA ASSITALIA SPA, delle spese di lite, che liquida in complessivi € l0.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
n) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido.
02-07-2015 07:16
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