Magistrato assolto in sede penale. In sede disciplinare nessuna preclusione all’applicazione della sanzione disciplinare.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 luglio 2014 – 9 luglio 2015, n. 14344
Presidente Rovelli – Relatore Greco
Svolgimento del processo
Il magistrato D.L.C. , sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, venne incolpata dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, carena 1, lettera n), e 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per aver usato in modo improprio la sua utenza di servizio di telefonia mobile per effettuare tra il maggio e l'ottobre 2003 sessantacinque chiamate ad una utenza a tariffazione speciale riferibile ad un servizio di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto.
Il processo penale, correlato all'ipotizzato delitto di peculato, che aveva determinato la sospensione del procedimento disciplinare, è stato definito in appello con piena formula liberatoria, "perché il fatto non sussiste", "per difetto del danno economico di rilievo tale da configurare l'elemento materiale del delitto de quo", atteso che delle 65 telefonate addebitate nel periodo detto, circa 49 si erano risolte in "meri impulsi telefonici ossia in tentativi di contattare l'utenza telefonica chiamata senza successo, della durata di... meno di un minuto", mentre "solo 16 telefonate avevano sortito delle conversazioni peraltro molte di breve durata con costi del tutto contenuti, restando le rimanenti impulsi senza generazione di costi".
La Sezione disciplinare, premesso che sussisteva la certezza dell'uso del telefono da parte dell'incolpata per 65 chiamate dirette ai fornitori di servizi di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto nel periodo maggio/ottobre 2003, e che il fatto accertato in sede penale andava ritenuto immutabile, e suscettibile, così come cristallizzato, di valutazione nel giudizio disciplinare, ha rilevato che la disamina del fatto conduceva all'ipotesi disciplinare declinata sia dall'art. 2, lettera n), del d.lgs. n. 109 del 2006, sia dalla disciplina, vigente all'epoca di consumazione dei fatti, riconducibile all'art. 18 del r.d. n. 511 del 1946, evidenziando l'estraneità al dato patrimoniale del bene giuridico presidiato dalle due norme - l'una il principio di buona amministrazione e l'altra l'immagine ed il prestigio della magistratura.
Ha pertanto ritenuto il magistrato responsabile dell'incolpazione di cui all'art. 2, corona 1, lettera n), del d.lgs. n. 109 del 2006, infliggendole la sanzione della censura, mentre l'ha mandata assolta da ogni addebito, in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006, "in quanto l'incolpazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), si aderge esattamente alla specie concreta valutata con giudizio assolutorio dalla Corte d'appello di Catanzaro".
Per la cassazione della sentenza - la dottoressa D.L. ha proposto ricorso articolando tre motivi.
Il Ministero della giustizia non ha svolto attività.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando “violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 20, comma 2, e 2, cortina 1, lettera f), del d.lgs. n. 109 del 2006 - violazione del giudicato, per avere la sentenza disciplinare contraddetto l'accertamento del giudice penale", la ricorrente si duole non sia stata considerata l'esatta e giusta portata del rapporto tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale definito, a favore della ricorrente, con sentenza assolutoria piena, dichiarativa dell'insussistenza del fatto.
Il motivo è infondato.
Secondo il fermo orientamento di queste Sezioni unite, "in terra di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare" (Cass., sez. un. 24 novembre 2010, n. 23778),- la disciplina dei rapportò fra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, "in base a cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato (regola con cui non contrasta il disposto dell'art. 653 cod. proc. pen. sull'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha connesso), non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità" (Cass., sez. un., 18 ottobre 2000, n. 1120).
Nel caso in esame, governato dalla regola fissata con il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, dall'art. 20, comma 3 - a tenore del quale "ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione" -, la Sezione disciplinare, cane si è visto supra, ha in primo luogo rilevato che sussisteva la certezza dell'uso del telefono da parte dell'incolpata per 65 chiamate dirette ai fornitori di servizi di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto nel periodo maggio/ottobre 2003, e che il fatto accertato in sede penale andava ritenuto immutabile nel giudizio disciplinare.
In secondo luogo, ha affermato che i fatti cane accertati dal giudice penale "nella loro materialità", erano suscettibili, così cane cristallizzati, di valutazione nel giudizio disciplinare.
Ed ha infine ritenuto che la disamina del fatto conduceva all'ipotesi di illecito declinata sia dall'art. 2, lettera n), del d.lgs. n. 109 del 2006, sia dalla disciplina, vigente all'epoca di consumazione dei fatti, riconducibile all'art. 18 del r.d. n. 511 del 1946, evidenziando l'estraneità al dato patrimoniale del bene giuridico presidiato dalle due norme - l'una il principio di buona amministrazione e l'altra l'immagine ed il prestigio della magistratura -, di guisa che l'accertamento della mancanza di danno economico, che aveva condotto il giudice penale ad' escludere la sussistenza del delitto' di peculato, non spiegava nel giudizio disciplinare (in relazione a tale capo di incolpazione) rilievo alcuno.
Con il secondo motivo denuncia "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in. ordine alla configurazione dell'illecito", "soprattutto in relazione all'assoluzione che la Sezione disciplinare ha ritenuto di pronunciare in afferenza alla violazione dell'art. 4, canna 1, lettera d), del d.lgs. 109/2006. Coerenza avrebbe dovuto incorre diversa statuizione". Con riguardo all'illecito di cui all'art. 2, canna 1, lettera n), del d. lgs. n. 109 del 2006 - del quale ella è stata ritenuta responsabile -, illecito che presuppone che l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti si presenti "grave" o "reiterata", la ricorrente assume che "in modo inappropriato quanto ingiustificato la Sezione disciplinare ha ritenuto sussistere entrambe le aggettivazioni, seppure normativamente disgiunte, laddove ha ritenuto di escludere proprio l'ipotesi di incolpazione caratterizzata dalla condotta lesiva dell'immagine del magistrato (art. 4 lett. d)".
Il motivo, pervero formulato in forma non proprio lineare, è infondato, sol che si consideri che l'illecito previsto dall'art. 4, lettera d), del d.lgs. più volte citato è uno degli illeciti disciplinari conseguenti al reato, ed è integrato da "qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine dei magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita". Ne consegue, cane chiaramente esposto dalla Sezione disciplinare, che una volta escluso dal giudice penale il reato di peculato contestato, viene meno la configurabilità del detto illecito disciplinare, dal quale il magistrato è stata quindi assolta.
E ne consegue ancora, quanto all'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni individuato dall'art. 2, canna 1, lettera n), del d. lgs. n. 109 del 2006 nella "reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi o informatici adottate dagli organi competenti", che non è "inappropriato o ingiustificato" aver ritenuto sussistente una inosservanza grave e reiterata - laddove la disgiunzione "o" 'lascia intendere sia sufficiente la ricorrenza di uno solo dei due requisiti -, a condizione che la sentenza contenga in ordine ad essa una valutazione (in proposito, Cass., sez. un., 25 marzo 2013, n. 7383), nella specie presente in forma congrua in ordine ad entrambi i requisiti.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente, con riferimento all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa importanza - assume che nella specie, in considerazione della mancata compromissione dell'immagine del magistrato e della magistratura, difetterebbe-"a monte qualsivoglia elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, ingiustamente ritenuto sussistente, e, in ogni caso, la rilevanza del fatto".
Il motivo è infondato, in quanto non risulta essere stata richiesta al giudice disciplinare l'applicazione dell'esimente, né la ricorrente deduce sul punto alcunché.
Questa Corte ha affermato il principio a tenore del quale "la previsione di cui all'art. 3-bis del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 (aggiunta dall'art. 1 della legge 24 ottobre 2006, n. 269), secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, risulta applicabile - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica risulta essere stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce carpito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico, fermo restando che un'esplicita motivazione non risulta neppure necessaria quando l'incolpato abbia omesso di sollecitarla" (Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7937). Se è infatti "certamente consentita alla Sezione una valutazione negativa formulata con motivazione implicita le volte in cui nessuna espressa richiesta di applicazione provenga dalla difesa (S.U. 14665 del 2011 e 6237 del 2012), la Sezione stessa dovrà farsi carico di una esplicita motivazione dell'eventuale diniego le volte - e tale è il caso
sottoposto - in cui la difesa abbia espressamente invocato l'istituto di cui trattasi allegando le ragioni della sua applicabilità: S.U. 20570 e 7934 del 2013" (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24152, in motivazione).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
10-07-2015 23:25
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