Le spese del giudizio possono superare il valore della lite? Solo in un caso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 gennaio – 30 aprile 2015, n. 8806
Presidente Bianchini – Relatore Falaschi
Considerato in diritto
Con sentenza n. 14931 del 19.7.2012 il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta da G.R. avverso la decisione del Giudice di pace di Roma n. 19954/2010 relativa all'accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa, su ricorso dello stesso R. limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari, nel respingere il gravame, sia quello principale sia quello incidentale, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello, ha evidenziato pur avendo il giudice di prime cure ridotto le spese in misura inferiore alla metà dei minimi, nella specie trovavano applicazione gli artt. 82 e 93 c.p.c. come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del d.l. n. 212 del 2011, per cui per le cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad €. 1.000,00, nelle quali la parte è facoltizzata a costituirsi personalmente, le spese liquidate non potevano superare il valore della controversia, determinato in €. 85,05.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso a questa corte il medesimo R., deducendo, con due motivi, la violazione o falsa applicazione degli artt. 82, comma 1, 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c., art. 118, comma 2, disp.att., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., anche quale vizio di motivazione, e delle tariffe forensi di cui al d.l. n. 223 del 2006, cony. in legge n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c. e 24 Cost., anche per insufficiente motivazione quanto ai motivi addotti per disporre detta liquidazione delle spese del giudizio.
L'intimata Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in diritto
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con due motivi il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 82, comma 1, 91, comma 1, 92, comma 2, c .p. c., art. 118, comma 2, disp. att., art. 132, comma 2, n. 4, a p. c., artt. 24 e 111 Cost. e delle tariffe forensi di cui al d. l. n. 223 del 2006, conv. in legge n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p. c. e 24 Cost., nonché vizio di motivazione, lamenta la erroneità della decisione del giudice del gravame che è pervenuto alla liquidazione delle spese del giudizio facendo erroneamente applicazione retroattiva di normativa processuale.
La corte di legittimità ha già avuto occasione di affermare che l' art. 13 d.l. n. 212 del 2011 non è applicabile nei giudici aventi ad oggetto un'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada (cfr Cass. n. 9557 del 2014). L'art. 91, quarto comma, c.p. c. dispone che «nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competente ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».
Al sensi dell'art. 82, primo comma, c.p. c., «davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100».
Risulta, dunque, evidente che la disposi La situazione non muta nella disciplina introdotta dal d. gs. 10 settembre 2011, n. 150 (applicabile ai giudi Si deve solo aggiungere che la distinzione che discende dalla interpretazione dell'art. 91, quarto comma, c p. c, non può ritenersi lesiva degli evocati principi costituzionali. La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c p. c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudici di opposizione a ordinanza-ingiunzione o verbale accertamento violazione del codice della strada, pur se competenza giudice pace e importo ricompreso entro i 1.100,00 euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; giudizi, quindi, è prevista la possibilità sia dell'opponente dell'amministrazione stare persona (art. 23, comma quarto, legge n. 689 1981;artt. 6, 9, 7, 8, d.lgs 150 2011), difesa tecnica appare ogni caso giustificata non indispensabile, tenuto conto complessità delle questioni possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori inferiore ad €. 1.100,00. La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato
04-05-2015 22:33
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