L'impugnazione contro sentenza inappellabile deve essere qualificato come ricorso per cassazione, ma se l'atto è firmato dal solo difensore non abilitato innanzi le giurisdizioni superiori va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 gennaio – 8 maggio 2015, n. 19173
Presidente Fiale – Relatore Andronio
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza del 29 novembre 2012, il Gip del Tribunale di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 134, comma 1, e 71, comma 4, dei decreto legislativo n. 81 del 2008, rispettivamente, per avere consentito il montaggio di un ponteggio presso un cantiere senza la presentazione di un idoneo piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio e per non aver sottoposto gli elementi di tale ponteggio a regolare manutenzione (il 24 marzo 2009).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, sostenendo che il piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio era stato presentato in data 19 marzo 2009 e che, in ogni caso, l'indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio con allegazione delle relative schede non sarebbero previste dalla normativa vigente. Non sarebbe stato, inoltre, dimostrato l'uso regolare e il corretto innalzamento della botola dei ponteggio da parte degli operai, cosicché non vi sarebbe prova della cattiva manutenzione dei ponteggio stesso.
Considerato in diritto
3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza dei 22 gennaio 2014 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Al ricorso è poi aggiunto un ulteriore foglio spillato, il quale reca la conferma della nomina del difensore per il grado di appello, senza nessun riferimento all'impugnazione presentata. Né tale atto di nomina può ritenersi parte integrante dei ricorso, perché oltre a essere contenuto in un foglio a parte, segue l'ultima pagina dei ricorso stesso, sulla quale vi è la sottoscrizione dei difensore che non si trova al margine più basso dei foglio, ma è seguita da uno spazio bianco.
L'atto di nomina dei difensore sottoscritto l'imputato non può, dunque, essere ritenuto apposto in calce al ricorso, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve comunque intendersi personalmente proposto dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina dei difensore sottoscritto dall'imputato (sez. un., 27 novembre 2008, n. 47803, rv. 241355) o lo rechi a margine (sez. 3, 6 giugno 2012, n. 28961, rv. 253204). E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte dei difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000).
E anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che il ricorso è comunque formulato in modo non specifico. Quanto al piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio, il ricorrente non contesta sostanzialmente né che lo stesso fosse privo di l'indicazione esatta delle persone che dovevano seguire il montaggio, né che lo stesso fosse privo dell'indicazione delle verifiche da effettuarsi. E del tutto irrilevante sul punto risulta, perciò, la questione proposta dallo stesso ricorrente relativamente alla necessità dell'allegazione delle schede di verifica. Quanto al profilo relativo alla cattiva manutenzione, il ricorrente si limita a mere indimostrate asserzioni circa la mancanza di prova dei corretto uso dei ponteggio da parte degli operai; asserzioni puntualmente smentite dagli accertamenti direttamente svolti dalla polizia giudiziaria, dai quali è emerso che vi era una botola che si distaccava a seguito dei semplice, regolare, sollevamento della stessa.
4. - Né può essere dichiarata la prescrizione dei reato, commesso il 31 luglio 2008. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
12-05-2015 22:18
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