Indennizzo agli eredi delle vittime di un eccidio di civili commesso dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale in territorio greco.
Cassazione civile sez. un. 06/05/2015 ( ud. 24/03/2015 , dep.06/05/2015 ) Numero: 9098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18792-2013 proposto da:
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore pro
tempore, elettivamente 134 domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso
lo studio dell'avvocato PETRILLO ANDREA, rappresentata e difesa
dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE STEREA ELLADA - GRECIA (già AUTOGESTIONE PREFETTIZIA DI
VOJOTIA), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio
dell'avvocato GIANGIACOMO CLAUDIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato LAU JOACHIM, per procura speciale, in atti;
- controricorrente -
per revocazione della sentenza n. 14199/2008 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Andrea PETRILLO per delega dell'avvocato Augusto
Dossena, Joachim LAU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che:
la Repubblica Federale di Germania impugnò per cassazione la sentenza (n. 486 del 20 marzo 2007) con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva respinto l'opposizione da se stessa proposta avverso il decreto con il quale era stato concesso l'exequatur alla sentenza della Corte di cassazione greca recante la sua condanna al pagamento, in favore dell'Amministrazione Regionale della Vojotia, delle spese processuali (per Euro 2.934,70) relative ad un giudizio per indennizzo agli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto dall'esercito tedesco in Grecia;
queste SU, con sentenza n. 14199 del 6 maggio 2008, respinsero il ricorso, ritenendo che la sentenza di uno Stato straniero (nella specie, la Grecia) di condanna di altro Stato straniero (nella specie, la Repubblica Federale di Germania) al pagamento delle spese processuali, relative ad un giudizio per il riconoscimento di un indennizzo agli eredi delle vittime di un eccidio di civili commesso dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale in territorio greco, passata in giudicato e con in calce espressa la formula esecutiva, può essere dichiarata efficace in Italia ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64;
ora, la Repubblica Federale di Germania propone ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 395 c.p.c. e della L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3 per la revocazione della citata sentenza delle SU della Corte di cassazione; in particolare, la Repubblica ricorrente fa rilevare che la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 marzo 2012 ha ritenuto che la Repubblica Italiana, nella fattispecie in questione, abbia violato il proprio obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode nell'ambito del diritto internazionale, dichiarando esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali greci per violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in Grecia dal Reich tedesco;
la ricorrente fa altresì rilevare di avere proposto innanzi alla Corte d'appello di Firenze istanza per la revocazione della succitata sentenza della stessa Corte d'appello n. 486 del 20 marzo 2007;
risponde con controricorso l'Autogestione Prefettizia di Viotia (ora Regione Sterea Ellada);
osserva che:
la disposizione normativa della L. n. 5 del 2013, art. 3 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in forza della quale la ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa S.C. n. 11163 del 2011, ha stabilito che le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia (che, nel definire un procedimento di cui sia stato parte lo Stato italiano, abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile), anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'art. 396 c.p.c.; la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3 nonchè l'illegittimità costituzionale della L. 17 agosto 1957, n. 848, art. 1 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona; l'istanza di revocazione in esame è divenuta, dunque, inammissibile a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nella L. n. 5 del 2013, art. 3 sulla quale l'istanza stessa fonda;
siffatta ultima, particolare, evenienza comporta l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015
16-05-2015 21:38
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