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Sentenza

Indennizzo agli eredi delle vittime di un eccidio di civili commesso dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale in territorio greco.
Indennizzo agli eredi delle vittime di un eccidio di civili commesso dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale in territorio greco.
Cassazione civile  sez. un.    06/05/2015 ( ud. 24/03/2015 , dep.06/05/2015 ) Numero:    9098

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONI UNITE CIVILI                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. ROSELLI        Federico             -  Primo Presidente f.f.  -
    Dott. RORDORF        Renato                  -  Presidente di sez.  -
    Dott. BERNABAI       Renato                         -  Consigliere  -
    Dott. CAPPABIANCA    Aurelio                        -  Consigliere  -
    Dott. BANDINI        Gianfranco                     -  Consigliere  -
    Dott. NOBILE         Vittorio                       -  Consigliere  -
    Dott. SPIRITO        Angelo                    -  rel. Consigliere  -
    Dott. CURZIO         Pietro                         -  Consigliere  -
    Dott. AMENDOLA       Adelaide                       -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 18792-2013 proposto da: 
    REPUBBLICA  FEDERALE  DI GERMANIA, in persona  dell'Ambasciatore  pro 
    tempore, elettivamente 134 domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso 
    lo  studio  dell'avvocato  PETRILLO ANDREA,  rappresentata  e  difesa 
    dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO, per delega in calce al ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    REGIONE  STEREA  ELLADA  - GRECIA (già AUTOGESTIONE  PREFETTIZIA  DI 
    VOJOTIA),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  elettivamente 
    domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso  lo  studio 
    dell'avvocato   GIANGIACOMO   CLAUDIO,   rappresentata    e    difesa 
    dall'avvocato LAU JOACHIM, per procura speciale, in atti; 
                                                     - controricorrente - 
    per  revocazione della sentenza n. 14199/2008 della CORTE SUPREMA  DI 
    CASSAZIONE, depositata il 29/05/2008; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO; 
    uditi  gli avvocati Andrea PETRILLO per delega dell'avvocato  Augusto 
    Dossena, Joachim LAU; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    GIACALONE  Giovanni  che  ha  concluso  per  l'inammissibilità   del 
    ricorso. 
                     


    Fatto
    FATTO E DIRITTO

    La Corte:

    rilevato che:

    la Repubblica Federale di Germania impugnò per cassazione la sentenza (n. 486 del 20 marzo 2007) con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva respinto l'opposizione da se stessa proposta avverso il decreto con il quale era stato concesso l'exequatur alla sentenza della Corte di cassazione greca recante la sua condanna al pagamento, in favore dell'Amministrazione Regionale della Vojotia, delle spese processuali (per Euro 2.934,70) relative ad un giudizio per indennizzo agli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto dall'esercito tedesco in Grecia;

    queste SU, con sentenza n. 14199 del 6 maggio 2008, respinsero il ricorso, ritenendo che la sentenza di uno Stato straniero (nella specie, la Grecia) di condanna di altro Stato straniero (nella specie, la Repubblica Federale di Germania) al pagamento delle spese processuali, relative ad un giudizio per il riconoscimento di un indennizzo agli eredi delle vittime di un eccidio di civili commesso dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale in territorio greco, passata in giudicato e con in calce espressa la formula esecutiva, può essere dichiarata efficace in Italia ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64;

    ora, la Repubblica Federale di Germania propone ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 395 c.p.c. e della L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3 per la revocazione della citata sentenza delle SU della Corte di cassazione; in particolare, la Repubblica ricorrente fa rilevare che la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 marzo 2012 ha ritenuto che la Repubblica Italiana, nella fattispecie in questione, abbia violato il proprio obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode nell'ambito del diritto internazionale, dichiarando esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali greci per violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in Grecia dal Reich tedesco;

    la ricorrente fa altresì rilevare di avere proposto innanzi alla Corte d'appello di Firenze istanza per la revocazione della succitata sentenza della stessa Corte d'appello n. 486 del 20 marzo 2007;

    risponde con controricorso l'Autogestione Prefettizia di Viotia (ora Regione Sterea Ellada);

    osserva che:

    la disposizione normativa della L. n. 5 del 2013, art. 3 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in forza della quale la ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa S.C. n. 11163 del 2011, ha stabilito che le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia (che, nel definire un procedimento di cui sia stato parte lo Stato italiano, abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile), anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'art. 396 c.p.c.; la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3 nonchè l'illegittimità costituzionale della L. 17 agosto 1957, n. 848, art. 1 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona; l'istanza di revocazione in esame è divenuta, dunque, inammissibile a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nella L. n. 5 del 2013, art. 3 sulla quale l'istanza stessa fonda;

    siffatta ultima, particolare, evenienza comporta l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.

    Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

    Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015
Avv. Antonino Sugamele

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