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Sentenza

Il contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra il calciatore professionista ed un agente iscritto nel relativo albo, oppure tra lo sportivo ed un iscritto all'albo degli avvocati. Comunque, anche se l'assistenza è svolta da un avvocato, il rapporto soggiace sempre al regolamento della FIGC e l'incarico deve essere redatto, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Commissione.
Il contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra il calciatore professionista ed un agente iscritto nel relativo albo, oppure tra lo sportivo ed un iscritto all'albo degli avvocati. Comunque, anche se l'assistenza è svolta da un avvocato, il rapporto soggiace sempre al regolamento della FIGC e l'incarico deve essere redatto, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Commissione.
Cassazione civile  sez. III   Data:    17/03/2015 ( ud. 03/12/2014 , dep.17/03/2015 ) Numero:    5216


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE TERZA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. RUSSO    Libertino Alberto                  -  Presidente   -  
Dott. SPIRITO  Angelo                        -  rel. Consigliere  -  
Dott. STALLA   Giacomo Maria                      -  Consigliere  -  
Dott. SCRIMA   Antonietta                         -  Consigliere  -  
Dott. ROSSETTI Marco                              -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 10631/2011 proposto da: 
             S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato  in 
ROMA,  VIA  CAIO  MARIO  27,  presso lo studio  dell'avvocato  SRUBEK 
TOMASSY  CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 
EMILIANO  SORRENTINO, FRANCESCO SORRENTINO giusta procura speciale  a 
margine del ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
            M.A. (OMISSIS), elettivamente  domiciliato  in 
ROMA,  V.  MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell'avvocato FOLCHITTO 
ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO 
MILILLO giusta procura speciale a margine del controricorso; 
                                                 - controricorrente - 
avverso  la  sentenza n. 424/2010 della CORTE D'APPELLO  di  TRIESTE, 
depositata il 18/10/2010, R.G.N. 77/2008; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
03/12/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO; 
udito l'Avvocato CARLO TOMASSY SRUBEK; 
udito l'Avvocato ROBERTO FOLCHITTO; 
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. S. ottenne decreto ingiuntivo contro il calciatore professionista M. per somme chieste a titolo di corrispettivo per assistenza professionale prestatagli in occasione della stipula di un contratto sportivo. L'opposizione del M. fu accolta dal Tribunale di Udine, che dichiarò nullo il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti. La Corte d'appello di Trieste ha respinto l'appello del S., il quale propone ricorso per cassazione attraverso sei motivi, che censurano la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali. Resiste con controricorso il M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo "viene proposto in via prudenziale", ritenuta "equivoca" la motivazione della sentenza nel punto in cui afferma che l'avv. S. ha assistito il M. solo come avvocato libero professionista e, dunque, come soggetto estraneo all'ordinamento sportivo.

Il secondo motivo sostiene che le norme dell'ordinamento sportivo producono effetti solo nei rapporti tra soggetti sportivi e non riguardo ad un avvocato che nell'esercizio della sua professione è soggetto solo all'ordinamento giuridico statale.

Il terzo motivo censura la sentenza per non avere interpretato il contratto alla luce del principio di conservazione o in base ad un equo contemperamento degli effetti.

Il quarto motivo sostiene che la nullità o l'inefficacia del contratto per inidoneità a realizzare uno scopo meritevole di tutela può essere ritenuta soltanto per i contratti atipici e non per quello di cui in causa, che costituisce un tipico contratto di mandato.

Il quinto motivo censura la sentenza per aver respinto le censure e le domande riguardanti il mancato riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., e la mancata applicazione dell'art. 2126 c.c..

Il sesto motivo censura la sentenza per non avere motivato in ordine all'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 1322 c.c..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove prospettano, peraltro in maniera generica e non autosufficiente, questioni di fatto tendenti alla rivalutazione, da parte della Corte di legittimità, del merito della vicenda. Sono infondati laddove lamentano violazioni di legge e vizi motivazionali. La sentenza, infatti, con motivazione congrua e logica (che in questa sede non è necessario ripetere), nonchè immune da errori giuridici sostanziali e processuali, correttamente ritiene che: il contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, oppure tra lo sportivo ed un iscritto all'albo degli avvocati (quale è sicuramente S.); tuttavia, anche se l'assistenza è svolta da un avvocato, il rapporto soggiace pur sempre al regolamento FIGC e l'incarico deve essere dunque, a pena di nullità, redatto sui moduli predisposti dalla Commissione (art. 10 Reg.).

La sentenza ha così fatto corretta applicazione del principio in ragione del quale le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poichè se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (Cass. n. 3545/04).

Altrettanto correttamente, quanto alla contestata mancata applicazione della disposizione dell'art. 2126 c.c., è stato fatto riferimento al principio secondo cui la disposizione stessa s'applica solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Quanto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., il giudice precisa che l'atto d'appello neppure contiene alcuna espressa domanda in tal senso. Sul punto, il motivo è assolutamente privo d'autosufficienza.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015
Avv. Antonino Sugamele

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