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Sentenza

Esecuzione forzata: cosa succede se non vengono rispettate le istruzioni sulla pubblicità contenute nell’ordinanza di vendita? Aggiudicazione illegittima.
Esecuzione forzata: cosa succede se non vengono rispettate le istruzioni sulla pubblicità contenute nell’ordinanza di vendita? Aggiudicazione illegittima.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 marzo – 7 maggio 2015, n. 9255
Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano

Svolgimento del processo

p.1. - S.R. - debitore esecutato nella procedura espropriativa immobiliare n. 411/98 r.g.e. del Tribunale di Trani, intentata dalla Banca Commerciale Italiana spa, cui era succeduta la Italfondiario spa, procuratrice di Castello Finance srl, con intervento altresì di Capitalia spa - ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Trani n. 618 del dì 11.7.12, con cui è stata in parte dichiarata inammissibile ed in parte rigettata l'opposizione agli atti esecutivi da lui dispiegata - con ricorso dep. il 27.4.07 - avverso la vendita e l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile pignorato, avvenuta il 23.4.07 in favore di B.M..
Delle intimate notifica controricorso la sola Italfondiario spa, nella ripetuta qualità, depositando altresì memoria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. per l'adunanza in camera di consiglio del 23.10.14, seguita alla relazione datata 18.4.13; all'esito di tale adunanza, la Corte ha disposto chiamarsi la causa alla pubblica udienza e, questa fissata per il giorno 11.3.15, il ricorrente deposita documentazione relativa alla notificazione del ricorso a B.M. ed alla succeditrice della Banca Commerciale Italiana spa.

Motivi della decisione

p.2.- Il ricorrente - argomentato, al termine del ricorso, per la sussistenza del suo interesse ad impugnare - si duole:
- col primo motivo, di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo mai egli impugnato l'ordinanza - del 26.2.07
- che aveva fissato la vendita, ma l'aggiudicazione ad essa seguita, per vizi suoi propri, richiamando la prima (siccome di mera riattivazione di una procedura appartenente ad un ruolo "congelato") per la sua inidoneità a dar luogo ad un valido subprocedimento di vendita;
- col secondo plurimo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 490, 570 e 576 cod. proc. civ., denunciando l'erroneità del rigetto della sua opposizione quanto: a) alla carenza di indicazione, nell'ordinanza del 26.2.07, della rifissazione degli incanti, nonché all'anteriorità dell'avviso di véndita rispetto a quest'ultima; b) all'omessa affissione nell'albo del tribunale di Trani e della sezione distaccata di Molfetta, disposte dal g.e.; c) all'irrituale pubblicità a mezzo stampa (avvenuta oltre il termine fissato nell'ordinanza di vendita); d) all'omessa menzione della possibilità, per gli aggiudicatati, di accedere a mutui in convenzione con TABI; e) alla mancanza di prova sull'avvenuta pubblicazione sul sito web indicato; f) alla mancanza di prova sulla eseguita affissione - anch'essa disposta dal g.e. - di manifesti murari nella città di (…).
Dal canto suo, la controricorrente contesta ampiamente in rito e nel merito le avverse doglianze; e, con la memoria presentata per l'adunanza in camera di consiglio:
- sottolinea la carenza d'interesse ad agire in capo al debitore, rimarcando (con Cass. 3950/06 e 2512/96) l'omessa prospettazione della compressione della possibilità, quale conseguenza delle modalità di espletamento dell'incanto, di far seguire una vendita a migliori condizioni: e tanto dinanzi ad un prezzo di aggiudicazione perfino superiore a quello di stima, con conseguente insussistenza di alcun detrimento per il debitore;
- rimarca l'irrilevanza della mancata affissione dell'ordinanza di vendita presso la sezione distaccata di Molfetta del tribunale di Trani, anche per la scarsa - se non nulla - valenza od utilità pratica ed in ogni caso per essere il relativo adempimento mancato per fatto della cancelleria o privo di conseguenze giuridicamente apprezzabili, come già argomentato nell'ordinanza del g.e. del 6.12.07;
- contesta la tesi della tardività della pubblicità a mezzo stampa, risultando rispettato il termine di quarantacinque giorni prima dell'incanto - comunque indicato come ordinatorio e non perentorio - e non rilevando, a suo dire, che la pubblicazione abbia avuto luogo nell'edizione del giovedì, anziché della domenica, per essere notorio che il giornale su cui quella è avvenuta rifiuta le relative pubblicazioni in quest'ultima giornata;
- nega rilevanza alla mancata espressa e specifica menzione della possibilità di accedere a mutui convenzionati con TABI, per essere tale circostanza desumibile in via generale da un apposito spazio nel riquadro dedicato dal giornale al complesso delle pubblicità per vendite immobiliari;
- nega la carenza di prova sull'effettuazione della pubblicità elettronica, richiamando i documenti al riguardo prodotti;
- sottolinea la sufficienza, ai fini della prova dell'effettuazione della pubblicità elettronica e mediante affissione dei manifesti, dei documenti già versati in atti.
p.4. - Positivamente riscontrata la sussistenza dei presupposti di rito indicati nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto, sia pure solo per quanto di ragione: e, comunque, dopo il rigetto del primo motivo, visto che la declaratoria di inammissibilità di un'opposizione rivolta avverso l'ordinanza precedente la vendita è stata necessitata dall'esplicita contestazione dell'idoneità di quella a disporre quest'ultima, ma di per sé considerata, mentre i riflessi sulla validità della vendita in sé attengono effettivamente alla successiva impugnativa di questa.
p.5. - Quanto al resto, la controversia si risolve applicando il principio per il quale risponde ad esigenze primarie del processo esecutivo il rispetto rigoroso delle prescrizioni di volta in volta impartite dal giudice dell'esecuzione per il progredire di quello, ove contenute in provvedimento non impugnato (e con esito vittorioso) o non modificato nelle forme di legge: rispetto rigoroso a tutela di tutti i soggetti coinvolti da quel processo, alcuni dei quali istituzionalmente in origine ad esso estranei, come la platea indifferenziata dei potenziali acquirenti, come pure a garanzia dell'indefettibile trasparenza delle operazioni di vendita forzata.
p.5.1. Va ricordato che la fase di vendita perdura dall'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata, ex art. 576 cod. proc. civ., fino al provvedimento di trasferimento coattivo del bene, ex art. 586 cod. proc. civ., che segue l'aggiudicazione, sicché la fase stessa comprende, oltre quest'ultima, anche gli atti preparatori, quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo (tra le altre, v. Cass., 10 gennaio 2003, n. 193).
Già in passato si è statuito che la mancanza od irregolarità delle forme di pubblicità straordinaria stabilite, a mente dell'art. 490, ult. co., cod. proc. civ., con l'ordinanza che dispone l'incanto ex art. 576 cod. proc. civ. (Cass., 9 giugno 2010, n. 13824; Cass. 1 settembre 1999, n. 9212), integra un vizio dello stesso subprocedimento di vendita (con conseguente sua opponibilità all'aggiudicatario o assegnatario: per tutte, v. Cass. 27 febbraio 2004, n. 3970).
p.5.2. Ora, l'art. 490 cod. proc. civ., anche nel testo anteriore alla novella del 2006, prevede alcune forme di pubblicità immancabili ape kgis ed altre (nella parte finale del suo terzo comma) ne ammette, affidate alla discrezionalità del giudice, le quali però, una volta disposte, diventano a loro volta immancabili.
In altri termini:
- da un lato, la pubblicità imposta ope legis non può comunque mancare, neppure ove il giudice disponesse - violando apertamente la legge - che da essa si possa prescindere (Cass. 18 aprile 2011, n. 8864) od ove ad essa comunque derogasse (come, ad esempio, nel caso di incarico di pubblicità elettronica a siti diversi da quelli soli espressamente abilitati dal Ministero, ai sensi dell'art. 173 ter disp. att. cod. proc. civ.);
- dall'altro lato, le scelte discrezionali del g.e. in ordine alla pubblicità straordinaria o perfino alle diverse modalità di espletamento di quella prevista ope legis, una volta trasfuse nell'ordinanza che la vendita disciplina, non possono essere violate, quand'anche eccedenti il minimo previsto dalla normativa.
Infatti, una volta che il giudice abbia estrinsecato la sua potestà di disporre strumenti ulteriori di pubblicità (unico limite incontrando egli nel non potere esentare alcuno dall'osservanza delle forme obbligatorie od imporre modalità contra legem), evidentemente in rapporto alla peculiarità della fattispecie o anche solo per scelte gestionali complessive, la vendita - ed ogni suo adempimento correlato - deve seguire indefettibilmente secondo le specifiche modalità disposte con l'ordinanza.
Quest'ultima finisce col diventare, co 1.
p.5.3. All'ordinanza (che, col suo contenuto anche ulteriore rispetto alle previsioni minime normative - come per la pubblicità ex art. 490, co. 3, cod. proc. civ. - diviene il fondamento o lex specialis dello specifico subprocedimento in cui la vendita si concreta), nella parte in cui non esenta inammissibilmente da forme immancabili di pubblicità, ma ne prevede legittimamente altre, deve quindi darsi piena e incondizionata ottemperanza, almeno fino a parziale o totale sua modifica o revoca (o impugnazione accolta) in parte qua. In mancanza, gli atti esecutivi consistenti nell'aggiudicazione (provvisoria prima e definitiva poi) e nel conseguente decreto di trasferimento sono invalidi per violazione delle specifiche istruzioni o disposizioni, anche integrative o ulteriori rispetto al dettato minimo normativo, contenute nel provvedimento del giudice che organizza e dispone la vendita.
Non può, cioè, condividersi la tesi sostenuta dal giudice del merito, secondo cui "se la nullità di un atto del processo esecutivo deriva dalla mancata conformità dello stesso rispetto al modello legale, certamente non può pronunciarsi tale nullità nel caso di conformità dell'atto medesimo rispetto a quanto previsto dalla normativa": l'asserzione non tiene conto che la conformità alla normativa è, in questo caso, mediata dalle concrete non illegittime disposizioni ulteriori dell'ordinanza di vendita, sicché è rispetto a queste che deve verificarsi la legittimità degli atti successivi, che quella presuppongono.
p.6. - In sostanza, il subprocedimento di vendita è scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dall'avvio di quello, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo successivo e fino all'emanazione del decreto di trasferimento, che quel subprocedimento conclude; e, a tutto concedere, la modifica potrà anche aver luogo (come ricorda Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262, che quelle esigenze pone a fondamento perfino della qualificazione di perentorietà "da sistema" di un termine, quale quello per il versamento della cauzione), ma pur sempre prima che la vendita abbia inizio: onde evitare il mutamento o la violazione delle regole a gioco ormai iniziato ed avviato.
Infatti, solo in tal modo sono mantenute non solo l'uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, quindi, sulla trasparenza, coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte: trasparenza, coerenza ed immutabilità che sole possono scongiurare non solo le reali perturbazioni ex post della regolarità della gara stessa e della genuinità del suo esito, ma anche il solo rischio di esse e, così, l'alterazione delle determinazioni di ciascun potenziale offerente circa la sua partecipazione alla gara e quindi dell'accesso dell'indifferenziato pubblico alla medesima.
p.7. - Il particolare rigore che deve caratterizzare ogni suo sviluppo discende dall'immediata e diretta funzionalizzazione del subprocedimento di vendita alla trasparente correttezza dell'individuazione del miglior offerente possibile in base a condizioni non mutate e non violate per nessun potenziale partecipante dopo l'inizio della gara: funzionalizzazione a sua volta orientata a conseguire il più pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore con il minor sacrificio possibile di quelle del debitore.
Significativamente, tale ultimo è lo scopo del processo esecutivo ormai codificato dall'art. 164-bis cod. proc. civ., introdotto - a riconoscimento di una lenta, talora contrastata, ma inesorabile tendenza interpretativa dei giudici di merito - dall'art. 19, co. 2, lett. b), del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in l. 10 novembre 2014, n. 162.
Ne consegue che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che fissa le modalità della vendita va rispettata alla lettera, visto che quegli, in relazione evidentemente alle peculiarità del caso concreto, ha ritenuto tutte quelle modalità, comprese quelle relative alla pubblicità, come indispensabili all'espletamento della vendita coattiva stessa nelle migliori condizioni possibili in relazione al contesto in cui essa avrebbe dovuto avere luogo. È questo il motivo per cui quell'ordinanza è la lex specialis che regge, se del caso anche con provvedimenti ulteriori (ed alla sola ovvia condizione che non si tratti di previsioni assolutamente abnormi o contra legem) rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge, la singola vendita della singola procedura esecutiva.
E l'unica reazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, alla pari di ogni altro provvedimento, non è quella di disattenderla sic et simpliciter per emendarla arbitrariamente di elementi o previsioni ritenuti superflui o sbagliati, ma quella di impugnarla o renderla oggetto di revoca o modifica e prima di porla in esecuzione.
p.8. - Non può così dirsi prevalente - sia a fini di esclusione dell'interesse del debitore, sia a fini di sanatoria della nullità - la considerazione dell'utilità dell'esito comunque raggiunto:
- da un lato, perché su di essa deve prevalere l'esigenza di trasparenza e legalità: sicché, soprattutto in un settore in cui queste condizionano l'affidamento nell'istituzione pubblica che le pone in essere, l'unica gara corretta non è quella che comunque raggiunge un esito, ma solo quella che si svolge secondo le regole fissate, perfino ed anche se quell'esito poi non raggiungesse;
- dall'altro lato e soprattutto perché, dinanzi ad un procedimento connotato da tante variabili, non c'è alcuna possibilità di escludere che, nel rispetto delle condizioni formalmente imposte dal giudice dell'esecuzione per lo svolgimento delle operazioni di vendita, non si sarebbe conseguito un risultato anche migliore.
In definitiva, è proprio l'imponderabilità degli sviluppi di una gara svolta con modalità di pubblicità - e quindi di sollecitazione ad un pubblico indifferenziato e potenzialmente indeterminato - diverse ed ulteriori - si badi, espressamente valutate idonee dal giudice dell'esecuzione e quindi per definizione (fino ad accolta impugnazione o istanza di revoca) del tutto utili ed opportune in relazione al caso concreto - ad impedire di qualificare comunque raggiunto il migliore risultato possibile dalla vendita: il quale è non già certo o soltanto il conseguimento di un prezzo almeno pari a quello di stima, ma di un prezzo il più elevato possibile, onde potere soddisfare nella misura massima possibile le ragioni creditorie azionate e restituire un eventuale residuo al debitore.
Pertanto, ogni scostamento dalle specifiche istruzioni sancite nel caso concreto deve dirsi, senza possibilità di prova del contrario, come idoneo in astratto ed ex ante ad influire sull'esito successivo della gara, come perturbazione del percorso di raggiungimento delle relative notizie alla platea indifferenziata di potenziali interessati all'acquisto.
p.9. - La conclusione comporta il solo apparente sacrificio del singolo aggiudicatario o creditore, ma tutela invece necessariamente e prioritariamente l'affidamento della platea indifferenziata ed indistinta di tutti i potenziali partecipanti alla gara, onde rendere funzionale quest'ultima: ciò che costituisce uno dei principi portanti delle riforme del processo esecutivo a partire dal 2006 (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708; Cass. 28 novembre 2012, n. 21110; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26202; Cass. 14 giugno 2011, n. 12960; Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262), visto che quelli devono non solo poter sapere quali saranno le condizioni da rispettare per potersi rendere, a scapito di altri che pari affidamento avranno riposto su quelle, aggiudicatali del bene, ma soprattutto fidare sul fatto che quelle condizioni, dopo che su quelle fondandosi essi stessi abbiano deciso di non partecipare o non insistere, non mutino o non siano violate in ulteriore e non consentito favore di altri partecipanti alla gara.
Ed è allora l'esigenza di tutela dei terzi, sollecitati dall'ufficio giudiziario con la messa in vendita del bene, come pure quella della credibilità (sub specie di trasparenza e legalità) delle operazioni da quello (direttamente o per delega) espletate, che comporta la necessità del rispetto rigoroso - salva revoca o modifica o impugnazione vittoriosamente esperita, ma comunque in tempo anteriore all'espletamento degli atti del subprocedimento di vendita - di tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza che quelle operazioni di vendita in concreto ha disciplinato.
p.10. - Su queste premesse è agevole concludere che il debitore ha di per sé interesse al rituale e regolare andamento delle operazioni di vendita, una volta inquadrato nella superiore esigenza di garantirne la trasparenza e la regolarità formale.
In altri termini, l'interesse del debitore all'osservanza di tali forme complessive, anche se ulteriori rispetto alle previsioni minime normative, è intuitivamente ed evidentemente ex se insito nella valutazione, operata liberamente dallo stesso giudice dell'esecuzione, dell'opportunità di queste ultime in merito alla più proficua possibile sollecitazione del pubblico alla partecipazione alla vendita giudiziaria, in modo da metterla in condizione di conseguire il miglior prezzo ricavabile dal mercato, con evidente vantaggio anche per il debitore (che, a fronte di una maggiore somma ricavata dalla vendita, può soddisfare in maggior misura i creditori o perfino, in estrema ipotesi, conseguire un residuo attivo alla cui restituzione ambire).
p.11. - Alla stregua delle viste premesse può poi decidersi il merito del secondo motivo di doglianza.
p.11.1. Nel caso di specie almeno alcuni dei profili di illegittimità, per violazione delle puntuali ed analitiche istruzioni impartite con l'ordinanza di vendita, non possono essere disconosciuti:
- l'affissione dell'ordinanza di vendita anche presso la sezione distaccata di Molfetta (oltre che presso la sede centrale del tribunale di Trani), una volta pacificamente disposta dal g.e. in sede di fissazione delle modalità di vendita, andava eseguita, fino ad eventuale ma formale espressa revoca della specifica suppletiva disposizione sul punto: a nulla valendo che, quindi, essa non fosse prevista come obbligatoria dalla relativa disposizione di legge; e, per quanto detto, a nulla vale addurre che a poco o a nulla sarebbe servita, visto che era stata imposta e che nessuno aveva instato per la modifica o revoca in parte qua dell'ordinanza che in tal senso aveva statuito; e tanto a tacer del fatto che la maggiore prossimità possibile al luogo di ubicazione dell'immobile è intuitivamente foriera di maggiore utilità della specifica forma pubblicitaria, destinata ad operare in un ambito estremamente circoscritto e sicuramente locale;
- la pubblicità a mezzo stampa era stata disposta per la domenica precedente i quarantacinque giorni prima della data per gli incanti, ma pacificamente è avvenuta tardivamente rispetto a tale giorno: anche in tal caso, non rileva che il termine di quarantacinque giorni complessivi sia stato rispettato, visto che la specifica disposizione dell'ordinanza di vendita, consapevolmente limitativa delle facoltà del creditore, è stata violata, senza che abbia rilievo - per essere mancata, ad impulso del creditore, un'istanza di revoca o modifica in parte qua - che il giornale prescelto non provveda alle pubblicazioni nel giorno di domenica (e tralasciata l'invocazione alla notorietà della relativa circostanza, del tutto esulante invece dalle nozioni di comune esperienza).
p.11.2. Può tralasciarsi l'esame dell'ulteriore profilo della prova sulla effettività della pubblicazione dei manifesti e sul sito web: dovendosi peraltro ribadire che la mera ricevuta dei relativi versamenti non da - di per sé sola - prova anche del successivo adempimento, da parte dell'obbligato incaricato di quelle attività, di quanto a suo carico previsto perché quelle pubblicità abbiano luogo.
E restano assorbiti pure gli altri motivi ed irrilevante la loro eventuale infondatezza: come nel caso delle omissioni della menzione della possibilità di accedere a mutui convenzionati con l'ABI - che però davvero poteva bene essere contenuta nella parte generale di tutti i bandi di vendita pubblicati sulla pagina a stampa - o della corretta data dell'ordinanza di vendita - risultando irrilevante anche un eventuale errore, purché la vendita fosse stata in concreto disposta e non sussistessero dubbi sul suo oggetto e sul contenuto complessivo dell'ordinanza stessa; ovvero, come nel caso dell'anteriorità delle formalità rispetto all'ordinanza, ove esse fossero comunque conformi a quest'ultima.
p.11.3. Tali violazioni delle disposizioni chiaramente impartite dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita, neppure potendo graduarsi il rispetto e l'ossequio dovuto a quest'ultima in rapporto alla minore o maggiore gravità dell'inottemperanza, sono quindi sufficienti a giustificare la fondatezza dell'originaria opposizione agli atti esecutivi avverso gli atti relativi all'aggiudicazione in esito ad una vendita svoltasi senza il rispetto di quelle istruzioni.
E va fatta applicazione del seguente principio di diritto: le condizioni del subprocedimento di vendita, come fissate dal giudice dell'esecuzione anche in relazione ad eventuali particolari modalità di pubblicità, pure ulteriori o diverse rispetto a quelle minime stabilite dall'art. 490 cod. proc. civ., devono essere scrupolosamente rispettate, a garanzia del mantenimento - per tutto lo sviluppo della vendita forzata - dell'uguaglianza e della parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte e sulla complessiva legalità della procedura; pertanto, al loro rispetto hanno interesse tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore; ed esse vanno applicate - a meno di revoca o modifica o di impugnazione fruttuosamente esperita prima dell'espletamento della vendita - rigorosamente, determinando una qualsiasi inottemperanza l'illegittimità dell'aggiudicazione che ugualmente ne segua, per vizi dello stesso subprocedimento di vendita.
p.12. - Pertanto, il ricorso va accolto, sia pure limitatamente al secondo motivo e per quanto di ragione, essendo infondato il primo, con cassazione della gravata sentenza.
Poiché non vi sono ulteriori accertamenti di fatto a compiersi e vista la natura di giudizio meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, ritiene poi il Collegio possibile decidere quest'ultima nel merito, con annullamento dell'ordinanza di aggiudicazione provvisoria del 23.4.07: spettando al giudice dell'esecuzione della proc. es. n. 411/98 r.g.e. del tribunale di Trani adottare poi, adeguatamente investito dalle parti interessate, ogni altro provvedimento relativo alla prosecuzione della procedura esecutiva dalla quale quell'aggiudicazione è stata espunta siccome illegittimamente seguita alla violazione, da parte del creditore procedente, delle specifiche modalità di pubblicità della vendita fissate dal giudice dell'esecuzione.
La circostanza dell'esito fausto - sebbene non anche di quello migliore possibile secondo la prospettazione originaria dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita - della vendita pure seguita con modalità di pubblicità manifestamente dissonanti rispetto a quelle fissate integra un grave ed eccezionale motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite dell'intero giudizio, tra cui quelle di legittimità.
Non trova infine applicazione, ratione temporis, l'art. 13 comma 1-quateràd d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Per l'effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria oggetto di quella, resa dal tribunale di Trani il 23.4.07 in proc. es. n. 411/98 r.g.e.; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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