Competente il Tribunale per i minorenni di Roma o il Tribunale di Tivoli?: per la Cassazione la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Cassazione civile sez. VI 06/05/2015 ( ud. 20/01/2015 , dep.06/05/2015 ) Numero: 9093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza 10335-2014 proposto da:
D.L.G., nella persona del curatore speciale Avvocato R.
M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE
6551, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa
(ammessa al G.P. 29/4/14);
- ricorrente -
contro
RE.MO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PEREIRA
202, presso lo studio dell'avvocato BOFFA FRANCO, che la rappresenta
e difende giusta delega in calce all'atto di costituzione;
- resistente -
e contro
D.L.A., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI ROMA;
- intimati -
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che ha chiesto visto l'art. 380 - ter c.p.c. che la Corte di
Cassazione in camera di consiglio indichi il Tribunale per i
Minorenni di Roma, competente a giudicare sul procedimento in
oggetto, con le conseguenze di legge;
avverso il decreto N. 2266/2010 V.G. del TRIBUNALE PER I MINORENNI di
ROMA del 25/02/2014, depositato il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
è solo presente l'Avvocato Ruo Maria Giovanna difensore della
ricorrente;
è solo presente l'Avvocato Boffa Franco difensore della resistente.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento instaurato nel luglio 2010 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma su istanza del Pubblico Ministero a norma dell'art. 333 c.c. nell'interesse della minore D.L.G. nei confronti della madre Re.Mo. veniva definito dal Tribunale con decreto depositato il 27 febbraio 2014 con il quale, in accoglimento di istanza presentata dalla Re., dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Tivoli, dinanzi al quale pendeva giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso nel novembre 2010 dal padre della minore, D. L.A.. Ciò in ragione di quanto previsto dalla L. n. 219 del 2012, intervenuta nel corso del procedimento. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l'avv. R.M.G., nella qualità di curatore speciale della minore, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni, principalmente sul rilievo dell'inapplicabilità nella specie del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.p.p., comma 1, introdotto con la richiamata L. n. 219 del 2012.
Al ricorso, ritualmente notificato al P.M. minorenni, al P.G. Cassazione, al D.L. ed alla Re., resiste solo quest'ultima con memoria difensiva. Il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni.
Il ricorso è fondato, per due ragioni entrambe decisive. In primo luogo, il disposto dell'art. 5 c.p.c. prescrive che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda: nella specie, alla data del 20 luglio 2010. Il testo vigente a tale data dell'art. 38 disp. att. c.c. attribuiva espressamente al Tribunale per i minorenni la competenza ad emettere i provvedimenti previsti dall'art. 333 c.c., sì che il successivo mutamento normativo nel riparto di competenze, realizzato con la L. n. 219 del 2012 (che ha parzialmente modificato l'art. 38 citato prevedendo per l'appunto la competenza del Tribunale ordinario ove dinanzi ad esso sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio), è, a norma dell'art. 5 c.p.c., privo di rilevanza. D'altra parte, l'inapplicabilità nella specie delle modifiche introdotte con la suddetta L. n. 219 del 2012 deriva anche dall'espresso disposto dell'art. 4 di tale Legge, secondo cui le disposizioni ivi contenute si applicano ai giudizi instaurati a decorrere- dalla entrata in vigore della legge stessa, cioè dal 1 gennaio 2013: ne sono quindi esclusi i procedimenti già pendenti, come quello qui in esame. Deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per il regolamento delle spese di questo procedimento.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma dinanzi al quale rimette le parti, anche per il regolamento delle spese di questo regolamento.
Ai sensi del D.L. n. 196 del 2003, dispone che in caso di diffusione di questo provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta - 1 civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015 17-05-2015 16:51
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