Avvocati Cassazionisti: arrivano le nuove regole per l’iscrizione all’Albo.
Verso una maggior specializzazione dei corsi. Con la newsletter n. 280 del 16 dicembre 2015, il Consiglio Nazionale Forense ha dato avviso dell'avvenuta pubblicazione, nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'organismo, del nuovo testo del Regolamento inerente ai corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Il documento modificato, regolamento n. 1/2015, sostituisce integralmente il previgente testo, n. 5/2014.
Con la stesura del nuovo regolamento è stata privilegiata una specializzazione dei suddetti corsi.
In particolare, nei test d'ingresso agli stessi, sarà possibile, per il candidato, scegliere 24 domande a risposta multipla, delle 36 previste, in un'area di riferimento professionale specifica, nell'ambito di talune materie (procedura civile, procedura penale e giustizia amministrativa).
La formazione, inoltre, potrà avvenire a distanza e la prova finale, in precedenza consistente in un colloquio orale, sarà sostituita da un esame scritto, ovvero la redazione di un ricorso per cassazione, in ambito civile o penale, oppure un atto di appello al Consiglio di Stato.
L'entrata in vigore del regolamento è prevista a partire dal 29 dicembre 2015 ed il testo si occuperà di disciplinare i bandi per i corsi propedeutici all'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti successivi a tale data.
Ecco il testo:
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1
Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad apposito regolamento del Consiglio Nazionale Forense l'istituzione e la disciplina della Scuola Superiore dell'Avvocatura;
ritenuto che la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura può assolvere a tale compito, attraverso una Sezione dedicata denominata “Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti”;
ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento il funzionamento della “Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti”, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare l'organizzazione dei corsi per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1.
Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. L'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, Sezione “Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti”, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
1 Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento 16 luglio 2014, n. 5
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Art. 2
La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti
1. La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti, Sezione della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, opera mediante un Consiglio di Sezione e si avvale degli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale Forense, nonché delle strutture e del personale afferenti alla “Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura”.
2. I corsi per l'accesso all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Consiglio di Sezione.
3. Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, ed è composto da dodici membri, scelti tra magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ne è membro di diritto.
4. I componenti del Consiglio di Sezione sono eletti dal Comitato Direttivo della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.
5. Il Consiglio di Sezione cura l'organizzazione dei corsi ed il reclutamento dei docenti e procede sulla base delle previsioni del presente regolamento e del bando di cui al successivo art. 3.
6. Ogni anno è assicurato lo svolgimento di un corso trimestrale, in Roma. Per agevolare la partecipazione ai corsi, una parte delle lezioni potrà svolgersi presso gli Ordini distrettuali secondo le modalità di cui all'art. 7.
Art. 3
Bando e modalità di presentazione della domanda
1. Il Consiglio Nazionale Forense bandisce il corso di cui all'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 247.
2. Nel bando sono indicati i requisiti per l'accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l'erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, la data di svolgimento della prova di accesso di cui al comma 5 del successivo art. 4, e la data di inizio del corso, nonché il nominativo del responsabile del procedimento e il contributo economico per la partecipazione alla selezione ed al corso di cui al successivo art. 5.
3. Nel bando di cui al comma precedente sono altresì indicate le modalità di nomina della Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione di cui al successivo art. 4. La Commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, magistrati addetti alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato, anche a riposo.
4. Il bando indica altresì le modalità di presentazione della domanda.
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5. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all'indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il richiedente specifica la materia sulla quale intende sostenere la prova ai fini di cui al comma 6 del successivo art. 4 a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6 sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.
6. Il richiedente specifica, inoltre, se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.
7. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata.
Art. 4
Accesso ai corsi
1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all'albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'albo da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:
a) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
b) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
c) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
5. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l'ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, in Roma.
6. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36 domande complessive, così ripartite:
a) 12 domande così suddistinte: 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale;
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b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa.
7. Ai fini del superamento della prova di cui al precedente comma 6 è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.
8. Il test è predisposto e corretto dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 3.
Art. 5
Contributi economici e borse di studio
1. Gli ammessi ai sensi degli articoli precedenti dovranno corrispondere, all'atto dell'iscrizione, un contributo, nell'ammontare determinato dal bando di cui all'art. 3.
2. Il contributo di iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l'organizzazione dei corsi, ivi compreso il reclutamento dei docenti.
3. Il bando di cui all'art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. L'assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all'art. 4, tenuto conto del reddito.
4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e da escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.
Art. 6
Organizzazione del corso
1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.
2. Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana.
3. Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.
4. Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalentemente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.
5. I tre moduli specialistici, di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale, la giustizia amministrativa; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati, altresì, orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
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6. Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.
Art. 6 bis
Sede del corso
La sede del corso è a Roma.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Art. 7
Lezioni decentrate
1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.
2. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi e le modalità di svolgimento delle lezioni decentrate e le comunica alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
3. Le sedi individuate, le date e le modalità delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.
4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del Consiglio Nazionale Forense, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno.
Art. 8
Reclutamento dei docenti
1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Consiglio di Sezione di cui all'art. 2.
2. L'insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l'esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.
4. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte.
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Art. 9
Verifica finale di idoneità
1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di Sezione.
2. Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o magistrati del Consiglio di Stato. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.
3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, e comunque si applica ai bandi successivi a quello pubblicato il 25 febbraio 2015
20-12-2015 00:20
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