Un uomo violenta sessualmente e infligge lesioni alla vittima, sotto gli occhi della figlia della donna: no alla misura cautelare per i Giudici l'episodio può essere catalogato come di minore gravità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 febbraio – 7 marzo 2014, n. 11123
Presidente Teresi – Relatore Marini
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 23/7/2013 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data 5/6/203 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata che ha respinto la richiesta di emissione di misura cautelare nei confronti dell'indagato in relazione ai reati previsti dagli artt. 609-bis e 582-585 cod. pen., commessi nel mese di agosto 2011. Il Tribunale ha ritenuto di qualificare il reato di violenza sessuale nella sua forma attenuata ai sensi del comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen. e di non ravvisare esigenze cautelari attuali che giustifichino l'emissione della misura.
2. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata propone ricorso in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 3 dell'art.609-bis cod. pen., per avere il Tribunale omesso di considerare la contestazione della circostanza aggravante ex art. 61, n. 5, cod. pen. e la circostanza che la bambina fu considerata dai medici, che visitarono la madre persona offesa, "molto spaventata"; per avere, altresì, omesso di considerare che la persona offesa dovette resistere all'aggressione e si procurò lesioni guaribili in 5 giorni, così che risulta erroneamente valutata l'applicabilità della circostanza prevista dal comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen.;
b. errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari: il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze in atti che rivelano ben 8 ricoveri dell'indagato, anche in relazione a un episodio di minacce, e che rivelano come non vi sia certezza che egli segua la terapia prescrittagli; il Tribunale ha inoltre ignorato le motivazioni dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 282-ter avanzata dal Pubblico ministero e ignorato che l'indagato, tornato in Italia, vive ancora nello stesso stabile in cui abita la persona offesa.
Considerato in diritto
1. Osserva la Corte che il primo motivo è manifestamente infondato. Nessun palese errore si ravvisa nella qualificazione dei fatti ai sensi del comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen.; la presenza di modeste lesioni e il fatto che al fatto abbia assistito la figlia della persona offesa non costituiscono circostanze da sole impeditive di una riconduzione del fatto alla connotazione più lieve del reato contestato, posto che detta valutazione deve avere riguardo al bene tutelato dalla disposizione (la libertà sessuale della vittima). In altri termini, il giudizio operato dal Tribunale non appare in contrasto con la legge e contiene una valutazione che in presenza di idonea motivazione è sottratta all'intervento del giudice di legittimità.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che la richiesta di misura è stata formulata a circa due anni dai fatti e che risulta che successivamente a questi l'indagato abbia intrapreso cure specifiche e si sia recato a fini di cura anche nel Paese di origine, con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha considerato non provata l'attualità delle esigenze cautelari.
3. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
08-03-2014 05:10
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