Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo. Guida in stato di ebbrezza.L'imputato propone ricorso per cassazione, ma per la Corte Suprema si tratta di appello. Trasmessi gli atti a Palermo.
Cassazione penale sez. IV
Data:
02/10/2013 ( ud. 02/10/2013 , dep.28/10/2013 )
Numero:
43996
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.L. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 12343/2010 TRIB di TRAPANI SEZ. DIST. di
ALCAMO, del 16/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO Carlo che
ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con sentenza del 16.02.2011, resa all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava P.L. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Il Tribunale condannava il prevenuto alla pena di venti giorni di arresto ed Euro 1.070,00 di ammenda e sostituiva la pena detentiva, ai sensi della L. n. 689 del 1981, in quella pecuniaria della specie corrispondente pari ad Euro 5.000,00 di ammenda, applicando complessivamente la pena di Euro 6.070,00 di ammenda.
2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione P.L., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo, la parte deduce la violazione di legge, in riferimento all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis. L'esponente osserva che il giudicante ha rigettato la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità assumendo erroneamente che la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, non giustificasse la concessione dell'ulteriore beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale, in contrasto con il dettato normativo, ha pure rilevato che la sostituzione della pena costituisce una mera facoltà, da parte del giudice. L'esponente osserva che nel caso sussistevano i presupposti per l'applicabilità dell'istituto.
Con il secondo motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione. La parte rileva che il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, ha omesso di chiarire le ragioni per le quali non ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che era stato espressamente richiesto dalla difesa in sede di discussione conclusiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Ritiene questa Suprema Corte che la presente impugnazione, proposta nelle forme del ricorso per cassazione, debba essere convertita in appello.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per vizi di pura legittimità; e che, con tale gravame, sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere sub d) e sub e) dell'art. 606 c.p.p., comma 1. Ne consegue che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga - come nella specie - tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza di motivazione, non può essere presentato "per saltum" ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26419 del 03/07/2012, dep. 06/07/2012, Rv. 253122).
E' poi appena il caso di rilevare le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel censire la disciplina normativa dell'inappellabilità delle sentenze di condanna dettata dall'art. 593 cod. proc. pen., comma 3 hanno precisato che, per effetto della sostituzione, non si producono gli effetti sostanziali propri delle pene pecuniarie; che la sanzione L. n. 689 del 1981, ex art. 53, non ha natura di "pena pecuniaria", poichè in tal caso l'ammenda è applicata solo come sanzione sostitutiva dell'arresto; e che, pertanto, è l'arresto la "pena" alla quale occorre fare riferimento, pure in caso di intervenuta sostituzione (Cass. Sez. U, sentenza n. 7902 del 3.02.1995, dep. 14.07.1995, Rv. 201546).
4. Il ricorso va quindi convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
PQM
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013
01-01-2014 09:06
Richiedi una Consulenza