Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo. Abuso edilizio. 5 mesi di arresto e 26.000 euro di ammenda. La Corte Suprema rigetta il ricorso.
Cassazione penale sez. III
Data:
24/09/2013 ( ud. 24/09/2013 , dep.17/10/2013 )
Numero:
42621
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/10/2012 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore
Generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 05/10/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 11/10/2011 - appellata da N. F., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 71 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; art. 734 cod. pen. (come contestati in atti) e condannato alla pena di mesi cinque di arresto e di Euro 26.000,00 di ammenda - riduceva la pena a mesi tre di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che non vi era stata rituale notifica sia dell'estratto contumaciale della sentenza di 1 grado, sia del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente nullità della sentenza di Appello;
b) che non vi era stata rituale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, a seguito del mutamento della persona del giudice nel corso del giudizio di 1^ grado, con conseguente violazione delle norme di cui agli artt. 511 e 525 cod. proc. pen.;
c) che andava concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1.1 giudici del merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che N.F. - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva eseguito lavori edilizi abusivi in un fondo sito in località (OMISSIS) (sita nel Comune di (OMISSIS)).
In particolare i lavori erano consistiti:
a) nella realizzazione di tre muri, di un piano interrato, di una piazzola in cemento armato, di sbancamenti, di un balcone, di una scalinata in pietra;
b) nella trasformazione di una piazzola in un balcone.
Il tutto in totale difformità della concessione edilizia n. 206 del 12/12/2000; lavori eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in violazione della normativa in materia antisismica, di opere in conglomerato cementizio e di protezione delle bellezze naturali del luogo.
I lavori abusivi erano proseguiti sino al 19/03/2008, data in cui veniva effettuato il sequestro giudiziario del manufatto (vedi sentenza 1 grado pagg. 1 - 3; sentenza 2 grado pagg. 1-3).
2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. Le eccezioni relative alla ritualità delle notifiche (motivi 1 e 2 del ricorso) vanno disattese poichè la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di 1 grado e del decreto di citazione a giudizio di secondo grado sono state eseguite presso il domicilio eletto presso l'attuale difensore di fiducia, avv. Eligio Scaglione (proc. n. 827/2007 R.G.N.R., riunito in sede di giudizio di 1 grado al procedimento n. 1659/2008 R.G.N.R. avente per oggetto la prosecuzione dei lavori abusivi di cui al primo procedimento) a mani di un legale qualificato collega di studio del citato difensore di fiducia; domicilio mai revocato.
2.2. L'ulteriore eccezione processuale relativa alle modalità dell'espletamento della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale conseguente al mutamento della persona del magistrato nel giudizio di 1 grado (3 motivo del ricorso) è tardiva perchè non dedotta nella immediatezza dell'espletamento dell'incombente probatorio vedi sez. 1 sent. n. 781 del 22/01/2000 2.3. Le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (motivo 4 del ricorso) sono inammissibili perchè inerenti a valutazioni di merito congruamente motivate (vedi sentenza 2 grado pag. 3; sentenza 1 grado pagg. 3 - 4).
3. La prescrizione dei reati (anni 5 a decorrere dal 19/03/2008; data del sequestro giudiziario con cessazione della permanenza) - tenuto conto del periodo della sospensione del decorso della prescrizione per la durata di mesi sei e gg. 18; come rilevato dall'esame degli atti - non è tuttora maturato.
4. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da N.F. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2013
01-01-2014 23:48
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