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Sentenza

Tribunale civile di Trapani. Condanna del Comune di Trapani per illegittima occupazione di terreni. La Corte di Appello riforma e la Cassazione annulla la sentenza di II° grado.
Tribunale civile di Trapani. Condanna del Comune di Trapani per illegittima occupazione di terreni. La Corte di Appello riforma e la Cassazione annulla la sentenza di II° grado.
Cassazione civile  sez. I   
Data:
    22/10/2013 ( ud. 25/06/2013 , dep.22/10/2013 ) 
Numero:
    23893

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA CIVILE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. CARNEVALE Corrado                           -  Presidente   -  
    Dott. SALVAGO   Salvatore                    -  rel. Consigliere  -  
    Dott. FORTE     Fabrizio                          -  Consigliere  -  
    Dott. CAMPANILE Pietro                            -  Consigliere  -  
    Dott. LAMORGESE Antonio Pietro                    -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 9979/2006 proposto da: 
                   T.L. (C.F. (OMISSIS)),  nella  qualità  di 
    erede    di                  S.B.,                  S.A.    (C.F. 
    (OMISSIS)),               D.G. (C.F.  (OMISSIS)), 
                 D'.GI.   (C.F.   (OMISSIS)),   elettivamente 
    domiciliati  in ROMA, VIA DEL GIORDANO 30, presso l'avvocato  GENTILE 
    VALENTINO,  rappresentati  e difesi dall'avvocato  SINATRA  Maurizio, 
    giusta procura a margine del ricorso; 
                                                           - ricorrenti - 
                                   contro 
    COMUNE DI TRAPANI; 
                                                             - intimato - 
    sul ricorso 14456/2006 proposto da: 
    COMUNE  DI TRAPANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente 
    domiciliato  in  ROMA,  VIA  STOPPANI 1,  presso  l'avvocato  SCUDERI 
    ANDREA,  rappresentato  e  difeso dall'avvocato  POLIZZOTTO  STEFANO, 
    giusta  procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;  - 
    c.f. (OMISSIS); 
                            - controricorrente e ricorrente incidentale - 
                                   contro 
                   S.A.,                D.G.,              D'.GI., 
                  T.L.; 
                                                             - intimati - 
    avverso  la  sentenza n. 634/2005 della CORTE D'APPELLO  di  PALERMO, 
    depositata il 16/05/2005; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    25/06/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO; 
    udito,  per  i ricorrenti, l'Avvocato GENTILE VALENTINO,  con  delega 
    avv.  SINATRA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso  principale, 
    rigetto dell'incidentale; 
    udito,  per  il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato 
    DI  MARTINO  PAOLO,  con delega avv. POLIZZOTTO, che  ha  chiesto  il 
    rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale; 
    udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, 
    dell'incidentale. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tribunale di Trapani con sentenza del 18 febbraio 2002 ha condannato il comune di Trapani al risarcimento del danno liquidato in Euro 36.348,52 per l'illegittima occupazione di un terreno di proprietà di B. ed S.A., nonchè di Gi. e D.G. (in catasto al fg. 3, part. 1699 - 1708, 49, 1477, 1455 e 1458) appreso con decreto sindacale 23 ottobre 1986, che ne aveva autorizzato l'occupazione temporanea, onde realizzare alcuni lavori di sistemazione stradale, approvati con Delib. G.M. 22 dicembre 1984.

    In accoglimento dell'impugnazione del comune, la Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 maggio 2005 ha respinto le richieste degli S. - D., in quanto: a) gli stessi avevano prospettato la sussistenza di una c.a. occupazione espropriativa che presuppone la esistenza della dichiarazione di p.u. laddove i primi giudici avevano accolto una domanda diversa fondata su di un illecito comune (c.d. occupazione usurpativa) per l'accertata invalidità della dichiarazione di p.u.; b) detta invalidità non poteva considerarsi sanata per l'introduzione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori nella successiva Delib. 30 ottobre 1985 essendo stati gli stessi collegati ad un imprecisato finanziamento attraverso la stipulazione di un mutuo senza data.

    Per la cassazione della sentenza T.L., quale erede di S.B., nonchè i consorti hanno proposto ricorso per due motivi; cui resiste il comune con controricorso, con il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo i ricorrenti deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per avere addebitato al Tribunale il vizio di ultrapetizione senza considerare che i primi giudici non avevano alterato i fatti storici, nè la causa petendi, ma soltanto la loro incidenza nell'ambito dell'originaria pretesa che restava quella risarcitoria nell'ambito di una occupazione illegittima commessa dal comune.

    Con il secondo, deducendo altra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si dolgono che la Corte territoriale non abbia comunque accolto detta domanda anche in relazione alla eccezione di nullità della dichiarazione di p.u. da essi formulata in appello, e del principio che l'illegittimità dell'occupazione può essere ravvisata in ragioni diverse da quelle prospettate.

    Per converso, il comune con il ricorso incidentale, insiste nella eccezioni di prescrizione del diritto di controparte a percepire l'indennizzo per l'occupazione appropriativa, costituente la sola richiesta dei proprietari nel giudizio di primo grado, in quanto: a) la dichiarazione di p.u. sarebbe divenuta inefficace alla scadenza dei tre anni (1987) dalla data di approvazione del progetto; b) anche a considerare il termine quinquennale apposto con la Delib. 30 ottobre 1985, del comune, lo stesso era inutilmente spirato il 30 ottobre 1990; laddove la u citazione introduttiva del giudizio gli è stata notificata soltanto nell'anno 1997.

    Il Collegio ritiene fondate le censure dei proprietari; mentre va respinto il ricorso incidentale del comune.

    La stessa Corte di appello ha accertato, ed entrambe le parti hanno confermato: a) che il T. ed i suoi danti causa nell'atto introduttivo del giudizio avevano dedotto l'avvenuta temporanea occupazione del loro fondo da parte del comune di Trapani con ordinanza 23 ottobre 1986 (che l'aveva autorizzata per 5 anni) onde completare e sistemare alcune vie cittadine, come da progetto 22 dicembre 1984 della G.M. contenente la dichiarazione di p.u.

    dell'opera; b) che il periodo di occupazione era decorso inutilmente in quanto il comune aveva realizzato le opere stradali, senza tuttavia conseguire il decreto ablativo, perciò configurandosi la c.d. occupazione espropriativa che dava loro diritto a conseguire il controvalore dell'immobile; c) che la vicenda ablativa era stata prospettata negli stessi termini dal comune di Trapani, che nella comparsa di costituzione si era limitato ad eccepire la prescrizione del diritto suddetto per essere stata la citazione introduttiva del giudizio notificata soltanto il 15 luglio 1997 (pag. 2 sent.).

    Pertanto, proprio perchè "una illegittimità ab origine dell'occupazione non era mai stata prospettata dagli attori originari,la cui domanda era viceversa fondata sulla validità ed efficacia della dichiarazione di p.u. e sulla (inizialmente legittima) occupazione del bene" (pag. 5 sent.), non soltanto al Tribunale, ma anche - ed a maggior ragione al giudice di appello - era precluso "alterare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia introducendo un tema di indagine nuovo sul quale non si era formato il contraddittorio" (pag. 5 cit.): quale quello relativo al procedimento amministrativo di approvazione del progetto dell'opera stradale iniziato con la Delib. Giunta 22 dicembre 1984, proseguito con quella del Consiglio comunale 22 novembre 1984, nonchè con l'atto di finanziamento del mutuo stipulato il 31 luglio 1985 (pag. 15 controric.), e concluso con la Delib. 30 ottobre 1985, n. 654, con cui il Comune aveva approvato i piani di esproprio e fissato i termini per il compimento dei lavori e della procedura espropriativa ancorandoli alla data di concessione di detto finanziamento. E non era in particolar modo consentito a detti giudici nella indiscussa carenza di contraddittorio tra le parti su detta vicenda procedimentale, provvedere alla relativa indagine esaminando soltanto taluno di detti atti, peraltro isolatamente considerato, e senza chiedersi neppure quali vizi di legittimità potessero essere rilevati di ufficio dal giudice ordinario, e quali necessitassero di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Se è vero, infatti, che al giudice di appello è consentito dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia,il limite a detto potere-dovere è comunque costituito dal suo obbligo di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" della domanda e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 15764/2004; 4008/2006; 19090/2007): quali nel caso erano l'apposizione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, la loro ubicazione ed il loro collegamento con il mutuo stipulato dal comune di Trapani, neppure prospettati dalle parti.

    Consegue che la Corte di appello, una volta accertato il menzionato vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado, doveva trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, costituito per quanto detto dall'avvenuta occupazione espropriativa del terreno S. per l'inutile scadenza del termine di occupazione temporanea e dalla conseguente liquidazione dell'indennizzo; nonchè dall'eccezione di prescrizione del credito tempestivamente formulata dal comune e reiterata con l'atto di appello (Cass. 13892 e 19152/2005; 15373/2000; 4836/1991). E che in tale ottica l'eccezione suddetta andava respinta non certamente perchè i termini contenuti nella delibera 30 ottobre 1985 fossero incerti in quanto collegati ad una imprecisata data del mutuo (invece già stipulato); bensì perchè non era invocabile in base alla stessa prospettazione delle parti che avevano riferito dell'occupazione temporanea disposta per 5 anni con provvedimento sindacale 23 ottobre 1986. E perchè detto periodo era stato prorogato di un biennio dalla L. n. 47 del 1988 e di altro biennio dalla L. n. 158 del 1991, perciò venendo a scadere, unitamente alla dichiarazione di p.u. (cfr. L. n. 166 del 2002, art. 4) non prima del 23 ottobre 1995: dal quale era iniziato a decorrere il termine di prescrizione, ancora in corso al momento della citazione introduttiva del giudizio.

    La sentenza impugnata va conclusivamente cassata con rinvio alla medesima Corte di appello di Palermo che, attenendosi ai principi esposti, provvederà alla menzionata decisione di merito, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

    Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.

    Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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