Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Tre specializzandi il cui nominativo, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorative e retributiva era stato inserito in un elenco facilmente scaricabile o rintracciabile su Google, fanno causa all'Università per illecito trattamento di dati personali.
Tre specializzandi il cui nominativo, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorative e retributiva era stato inserito in un elenco facilmente scaricabile o rintracciabile su Google, fanno causa all'Università per illecito trattamento di dati personali.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 maggio – 15 luglio 2014, n. 16133
Presidente Carleo – Relatore Vincenti

Ritenuto in fatto

1. - P.M. , M.P. e V.P. proponevano ricorso ex art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per ottenere tutela del proprio diritto alla riservatezza, violato dall'illecito trattamento, ad opera della Università degli Studi Roma Tre, dei rispettivi dati personali.
In particolare, risultava possibile, oltre che attraverso l'indirizzo, inserito direttamente in Internet, “(omissis) ”, anche con la sola digitazione del nome e cognome o soltanto il cognome sul motore di ricerca "Google", avere accesso al file excel “(omissis) ”, recante il nominativo di 3.724 studenti specializzandi e/o ex studenti specializzati, tra cui quello dei ricorrenti, con evidenziazione dei relativi dati personali e cioè generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva.
2. - Con sentenza resa pubblica il 2 luglio 2008, l'adito Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti e cosi disponeva la cancellazione dal web dei dati personali ed identificativi dei medesimi, contenuti nel predetto file excel, inibendone la diffusione all'Università resistente, che condannava, altresì, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli stessi attori, liquidati nella somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali, in favore di ciascuna parte.
Il Tribunale, ritenuto che la divulgazione delle informazioni personali dei ricorrenti risultava sproporzionata rispetto alle finalità proprie del trattamento, escludeva che gli stessi avessero subito un danno patrimoniale, mentre, quanto al danno non patrimoniale, pur essendo stato dedotto "il patema d'animo sofferto per rischio di possibili furti della propria identità, con la necessità di continui controlli", riteneva non dimostrata "tale ultima circostanza", riscontrando, però, a fondamento del liquidato pregiudizio, un "disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione personale anche di carattere economico".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Università degli Studi di Roma Tre, affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono con unico controricorso P.M. , V.P. e M.P. .

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti sul presupposto che l'impugnazione è stata tardivamente proposta rispetto al termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325 cod. proc. civ..
1.1. - A sostegno dell'eccezione si deduce: che la sentenza impugnata in questa sede veniva notificata all'Università degli Studi di Roma Tre in data 3 ottobre 2008; che l'Università provvedeva a notificare il ricorso per cassazione soltanto il 16 dicembre 2008 e, dunque, oltre il termine di legge; che un primo tentativo di notificazione in data 27 novembre 2008, effettuato presso il domicilio eletto, non era andato a buon fine per il trasferimento del difensore di essi attuali controricorrenti; che, tuttavia, lo stesso difensore aveva comunicato al proprio Ordine professionale già in data 4 novembre 2008 il nuovo indirizzo e questo, a far data dal successivo 10 novembre, era visibile sul sito web dell'Ordine; che in data 28 novembre 2008 veniva notificata all'Università altra copia della sentenza con indicazione del nuovo indirizzo del difensore e, in pari data, venivano inviate una missiva via fax ed altra comunicazione per lettera raccomandata, quest'ultima pervenuta il 1 dicembre 2008.
I controricorrenti assumono, dunque, che la prima notificazione del 27 novembre 2008 era "inesistente" (dovendo essere effettuata presso il domicilio reale del procuratore trasferitosi) e che, comunque, l'Università, venuta tempestivamente a conoscenza del nuovo indirizzo del domicilio eletto, era stata negligente nel notificare ivi il ricorso ben 14 giorni dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ..
1.2. - L'eccezione va respinta alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità.
A tal riguardo rileva, infatti, il principio - enunciato da Cass. 30 settembre 2011, n. 19986 (nello stesso senso, anche Cass., 26 marzo 2012, n. 4842) - per cui, "in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale, in particolare, l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante) e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame".
Nella specie, la documentazione versata in atti non consente di evincere con certezza che il nuovo indirizzo del difensore degli attuali ricorrenti fosse effettivamente conoscibile in base a consultazione del sito web dell'Ordine degli Avvocati già prima del 26 novembre 2008, allorquando l'Università ebbe a richiedere all'Ufficiale giudiziario la notificazione del ricorso per cassazione.
In ogni caso, non è dato ascrivere a negligenza della stessa Università, che aveva ricevuto la notificazione della sentenza in data 6 ottobre 2008 (giacché ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione rileva la data di ricezione della notificazione da parte del destinatario e non già quella di spedizione ad opera del mittente), prima del trasferimento del difensore dei notificanti presso altro domicilio, la mancata consultazione del predetto sito web nel ridotto lasso temporale utile per impugnare il provvedimento, in assenza di previe sollecitazioni che potevano far presumere il mutamento di indirizzo.
Sicché, il momento in cui l'Università degli Studi Roma Tre ha avuto contezza del nuovo indirizzo va collocato non prima del 27 novembre 2008 e, segnatamente, allorquando l'Ufficiale giudiziario, investito della originaria richiesta di notificazione del ricorso in data 26 novembre 2008 (dunque, entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., che scadeva il 5 dicembre 2008), ebbe a restituire l'atto da notificare con la relata in cui risultava indicato il nuovo domicilio presso il quale si era trasferito il legale degli attuali controricorrenti. È da ritenere, dunque, rispettosa del criterio di ragionevolezza la riattivazione del procedimento notificatorio il successivo 15 dicembre 2008.
2. - Del pari infondata è l'eccezione, sollevata sempre dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per carente esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., giacché detta carenza non è affatto ravvisabile nell'atto della presente impugnazione, in cui è sintetizzata in modo intelligibile la vicenda storica e processuale, nonché l'oggetto della pretesa azionata in giudizio.
3. - Con il primo motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche codice della privacy o soltanto codice), in combinato disposto con l'art. 2059 cod. civ..
Il Tribunale di Roma avrebbe errato a ritenere che quanto dedotto dai ricorrenti - e cioè il "patema d'animo sofferto per il rischio di possibili furti della propria identità" - concretasse un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Ciò, anzitutto, perché si trattava di c.d. danno morale soggettivo, che le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008) hanno ritenuto "irrisarcibile", negando che esso possa configurarsi come "categoria concettuale".
Inoltre, e sotto diverso profilo, il giudice del merito "ha radicalmente omesso di accertare nel caso di specie la serietà del danno ipoteticamente risarcibile e la gravità della lesione dei diritti fondamentali della persona".
Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti ex art. 366-bis cod. proc. civ.: "Nei casi in cui la legge prevede il risarcimento del danno, è autonomamente risarcibile il patema d'animo lamentato dal danneggiato? Nei casi in cui la legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale, quest'ultimo è risarcibile anche se non è stata accertata la sua serietà e la gravità della lesione?"
4. - Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Integrerebbe fatto controverso decisivo ai fini del presente giudizio l'omessa valutazione, da parte del tribunale, "di serietà del danno e di gravità della lesione", malgrado anche la contestazione mossa da essa Università degli Studi Roma Tre circa la mancanza di prova del danno lamentato e del nesso di causalità tra il comportamento ascritto al danneggiante e l'evento dannoso.
5. - Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18,19 e 24, lett. c), del d.lgs. n. 196 del 2003.
Il Tribunale di Roma avrebbe omesso di considerare che la disciplina giuridica applicabile al trattamento dei dati personali non sensibili, né giudiziari, deriva dalla natura giuridica del suo titolare che, se pubblico, deve utilizzare i dati in modo tale che il loro trattamento sia finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 19, comma 1, codice della privacy). La sentenza che si impugna, pur non negando, nel caso di specie, l'asservimento alla finalità istituzionale del trattamento dei dati, ha, tuttavia, ritenuto il trattamento stesso eccedente le finalità istituzionali perseguite dal soggetto pubblico che lo effettua. Invero, l'utilizzo di dati desumibili da pubblici registri, la cui consultazione li avrebbe resi altrimenti disponibili, non deve essere necessariamente proporzionato rispetto alle finalità istituzionali. Infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del codice, non è richiesto alcun consenso da parte dell'interessato per il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: "I dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque possono essere trattati da un ente pubblico anche indipendentemente dal nesso di proporzionalità rispetto alle sue finalità istituzionali?".
6. - È logicamente prioritario lo scrutinio del terzo motivo, che veicola una quaestio iuris attinente all'an debeatur e cioè alla sussistenza, o meno, della violazione della disciplina dettata a tutela del diritto alla protezione dei dati personali.
6.1. - Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la condotta tenuta dall'Università Roma Tre integrasse una "divulgazione del contenuto del file sproporzionata rispetto alle finalità proprie del trattamento" dei dati personali degli interessati.
Tale convincimento, nella sua intrinseca portata, non è affatto censurato dalla ricorrente Università, che incentra la denuncia soltanto su un asserito error in indicando, sostenendo che il requisito della proporzionalità non sarebbe necessario in presenza di un trattamento sottratto al consenso dell'interessato, come quello di specie, riguardante dati provenienti da pubblici registri.
La doglianza è infondata.
I principi relativi alle modalità di trattamento ed ai requisiti dei dati, recati dall'art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 - e che si compendiano in quelli di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti - hanno carattere generale, nel senso che trovano applicazione in riferimento a tutti i trattamenti, pubblici e privati, segnando i confini di liceità degli stessi, ove la stessa regolamentazione specifica di settore non ne limiti o conformi diversamente la portata.
Il fatto, dunque, che per gli enti pubblici non sia necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati nell'ambito delle finalità istituzionali (art. 18, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003), che può essere effettuato (ove non riguardi dati sensibili) anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 19, comma 1, stesso d.lgs.) — e, quindi, a maggior ragione se trattasi di dati provenienti da pubblici registri, per i quali anche i soggetti privati e gli enti pubblici economici sono esentati dall'acquisire il consenso [art. 24, comma 1, lett. c), del medesimo d.lgs.; cfr. in tale prospettiva Cass., 11 luglio 2013, n. 17203, in motivazione] - non esclude, alla stregua di quanto contempla la stessa disciplina appena richiamata ed applicabile nella fattispecie, che il trattamento debba comunque essere effettuato in modo lecito e corretto ai sensi del citato art. 11 e, dunque, nel rispetto degli anzidetti principi generali e, tra questi, di quello di proporzionalità o non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità proprie (cfr. anche Cass., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3033).
7. - I primi due motivi, che vanno congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti appresso specificati.
7.1. - Occorre da subito sfrondare il thema decidendum dalla censura con cui si deduce l'erroneità della decisione impugnata là dove la stessa avrebbe risarcito il "danno morale soggettivo", che le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 26972 del 2008) avrebbero "viceversa ritenuto irrisarcibile", giacché - prima ancora della non corretta e, comunque, parziale lettura della citata pronuncia su cui viene imperniata la doglianza - quest'ultima non coglie, in parte qua, l'effettiva ratio decidendo della sentenza del giudice del merito, che riconosce la sussistenza del danno non patrimoniale non già nel "patema d'animo sofferto per il rischio di possibili furti della propria identità" (ritenuto anzi non dimostrato), ma per l'esistenza, in capo ai ricorrenti, di un "disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione anche di carattere economico". E cioè di un tipo di pregiudizio che, astrattamente, non può dirsi estraneo al paradigma del danno non patrimoniale risarcibile in base all'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 come "effetto del trattamento di dati personali".
7.2. - Fondato, per quanto di ragione, è invece il profilo di censura che investe la c.d. "soglia di risarcibilità" (secondo un'espressione icastica che intende soltanto riassumere la quaestio iuris) del danno non patrimoniale anche ai sensi del citato art. 15 del codice della privacy.
7.2.1. - Nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 cod. civ., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione.
Il superamento della teorica del c.d. "danno evento", elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, è frutto di successive elaborazioni giurisprudenziali, tributarie del revlrement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994, i cui esiti possono compendiarsi nelle parole della sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte (che, unitamente alle coeve decisioni n. 26973, n. 26974 e n. 26975, ha segnato l'approdo del diritto vivente in tema di danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.), secondo cui "gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva)... consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata...)".
Nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ. va ricondotto anche il danno indicato dall'art. 2059 cod. civ., nel senso che tale ultima norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì "regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c." (così Cass., 9 aprile 2009, n. 8703, che ribadisce in sintesi l'elaborazione della citata Cass., sez. un., n. 26972 del 2008, sulla scia delle sentenze n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003, di questa stessa Corte).
Sicché, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio "ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)" (ancora la citata Cass. n. 8703 del 2009).
7.2.2. - Può, dunque, affermarsi in via generale che la "gravità della lesione" attiene al momento determinativo dell'evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore o dall'interprete) come meritevole di tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull'ingiustizia del danno, che non potrà più predicarsi tale in presenza di una minima offensività della lesione stessa. In definitiva, la gravità dell'offesa è funzione plastica del requisito dell'ingiustizia del danno, che ne modella il suo orbitare nella cerchia gravitazionale dell'illecito.
La "serietà del danno" riguarda, invece, il piano delle conseguenze della lesione e cioè l'area dell'obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della perdita subita (il c.d. danno-conseguenza); il pregiudizio "non serio" esclude che vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la soglia di offensività.
Ed è questo il piano rispetto al quale la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, escludendo che, nel sistema della responsabilità civile, al risarcimento del danno possa ascriversi una funzione punitiva, afferma l'insussistenza di un "danno in re ipsa" e ciò, per quanto qui interessa, non solo in riferimento alle ipotesi di lesione di diritti inviolabili (tra le altre, Cass., 21 giugno 2011, n. 13614; Cass., 14 maggio 2012, n. 7471; Cass., 24 settembre 2013, n. 21865), ma anche in quelle in cui il risarcimento del danno non patrimoniale sia previsto espressamente dalla legge (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242).
7.2.2.1. - L'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice, in forza del "parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico" (Cass., sez. un., n. 26972 del 2008, cit.).
Dunque, è accertamento di fatto ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi.
È accertamento di fatto che, naturalmente, richiede la previa allegazione di parte degli elementi fattuali atti ad innescarlo, sui quali incentrare il thema probandum, alla cui definizione possono ben concorrere le presunzioni di cui all'art. 2727 cod. civ..
7.2.3. — La giustificazione della cosi modulata "soglia di risarcibilità" del danno non patrimoniale, dettata dall'esigenza di arginare la "proliferazione delle c.d. liti bagatellari", si rinviene - come affermato dalla citata sent. n. 26972 del 2008 - nel "bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)".
7.2.3.1. - Il principio che configura una soglia nell'accesso alla tutela risarcitoria non rimane, del resto, isolato nell'ambito dei confini nazionali, giacché non solo, de iure condendo, è campo di elaborazione di regole Europee in materia di tort law, ma trova espressione, direttamente positiva o frutto di interpretazione giurisprudenziale, in altri, ed a noi vicini, ordinamenti.
Nondimeno, quello che icasticamente viene indicato come il principio de minimi s non curat praetor guida la Corte Europea dei diritti dell'uomo nella delibazione di ricevibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 35, p.2 b), della Convenzione, alla stregua del criterio del "pregiudizio significativo", che porta a vetrificare, in concreto, se la violazione di un diritto abbia raggiunto "una soglia minima di gravità per giustificare l'esame da parte di una giurisdizione internazionale" (cosi, da ultimo, Corte EDU, sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, n. 77/07, 7 gennaio 2014).
7.2.3.2. - Invero, quel che più preme porre in rilievo è che alla radice delle ragioni giustificative della "soglia di risarcibilità" opera il principio di solidarietà, di cui quello di tolleranza è intrinseco precipitato, il quale, nella sua portata etica, è immanente nello stesso concetto di societas umana e la cui trasposizione in norma giuridica costitutiva si è avuta, nel nostro ordinamento, con l'art. 2 della Costituzione, ponendosi esso, insieme ai diritti inviolabili, tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico stesso, "come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992).
Un principio, dunque, che informa lo stesso sistema costituzionale-democratico, che per sua propria vocazione è orientato dal valore cardine rappresentato dalla persona umana e dalla sua dignità. Con ciò, il vincolo solidale è destinato a segnare l'agire sociale di ogni sua componente, sia pubblica, che privata, operando, inscindibilmente con il principio di uguaglianza, quel necessario contemperamento tra posizioni idiosincratiche e socialità, attraverso doveri che si impongono per la tutela e protezione di beni e valori della comunità nel suo complesso.
Il principio di solidarietà costituisce allora il punto di mediazione che consente al sistema ordinamentale di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito della collettività; esso, pertanto, non giustifica in sé la necessità di un apparato di tutela dei diritti inviolabili, ma, tuttavia, ne sorregge l'effettività, rendendolo sostenibile come sistema operante all'interno di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva.
7.2.4. - Il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., "nei casi previsti dalla legge", presuppone, dunque, una previa individuazione positiva, da parte del legislatore, del diritto/interesse meritevole di una siffatta tutela, oppure l'opera selezionatrice del giudice, tenuto ad individuare esso stesso i diritti inviolabili già inscritti nella Carta Fondamentale, inverandone la portata valoristica che ruota intorno alla dignità della persona.
Gravità della lesione e serietà del danno sono, però, connotazioni logicamente indipendenti dalla selezione (legislativa o giudiziale) del diritto/interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di tutela aquiliana ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., nel senso che esse presuppongono che tale selezione sia già avvenuta.
Ciò consente di affermare, in linea di principio, che la verifica di gravità della lesione e di serietà del danno, giustificata a monte dalla forza pervasiva del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è operazione consentanea anche al risarcimento del danno non patrimoniale nelle ipotesi in cui sia lo stesso legislatore ad avere positivamente tipizzato tale rimedio rispetto a quel determinato diritto/interesse.
In altri termini, la mera inclusione da parte del legislatore di un dato diritto/interesse nell'alveo del rimedio risarcitorio del danno non patrimoniale non si risolve, di per sé, nell'affermazione stessa di gravità della lesione del diritto/interesse medesimo e di serietà del danno che ne consegue.
Tuttavia, essendo rimessa all'esercizio ragionevole della discrezionalità legislativa la conformazione stessa della tutela, anche nella sua modulazione di grado ed intensità, occorre verificare, caso per caso, quale sia la concreta disciplina che la legge ha dettato per quel determinato diritto/interesse che ha ritenuto di selezionare come suscettibile di essere ristorato, in caso di lesione, anche sotto il profilo del danno non patrimoniale.
Invero, de iure condendo, la interpositio del legislatore nella tipizzazione delle ipotesi di danno non patrimoniale potrebbe concentrarsi soltanto nella selezione dell'interesse giuridicamente meritevole di tale tutela risarcitoria e lasciare interamente al momento applicativo della legge l'indagine sull'ingiustizia del danno e sulla sua serietà; ovvero potrebbe attrarre nell'orbita della operata selezione anche la gravità della lesione, attraverso un bilanciamento effettuato a priori, in ragione di esigenze complessive che non attengano di per sé alla preminenza del diritto/interesse tutelato - posto che istituire tra i diritti inviolabili una rigida gerarchia inibirebbe il loro fisiologico dispiegarsi - bensì alla interazione tra il principio di solidarietà ed il tipo di rapporti che tali diritti innestano. Potrebbe, infine, lo stesso legislatore, confezionare misure rimediali ancor più intense, in ipotesi derogando anche al principio di effettività della perdita subita e, in un'ottica (diversa da quella attuale) privilegiante piuttosto una funzione meramente sanzionatoria della responsabilità civile, ipotizzare un danno in re ipsa, che prescinda dalla stessa effettività della perdita subita, magari valutando che lo stesso vincolo di solidarietà imponga, in quel dato contesto, una assoluta preminenza di salvaguarda dei diritti implicati.
E così, in una prospettiva questa volta de iure condito, se può ritenersi che il giudizio sulla gravità della lesione (ma non quello sulla serietà del danno) sia già definitivamente espresso dal legislatore nella stessa scelta di politica criminale di punire, per il particolare disvalore che lo caratterizza, un fatto come reato (quale ipotesi che da luogo al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 185, secondo comma, cod. pen.; per l'ingiustizia in re ipsa del danno da reato, cfr. Cass., 11 febbraio 1995, n. 1540), la stessa gravità della lesione, oltre che la serietà del danno, è delibazione che l'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), nella sua attuale formulazione, sembra affidare complessivamente all'apprezzamento del giudice, salvo poi ravvisare - al comma 2-quinquies - talune ipotesi in cui la pur esistente violazione della durata ragionevole del processo non da luogo ad alcun indennizzo.
7.2.5. - Nel caso che qui interessa, l'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede che chiunque è tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., il danno ad altri cagionato "per effetto del trattamento di dati personali" (comma 1) e che il "danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11" (comma 2).
Posto che il significato della congiunzione "anche" utilizzata dal citato comma 2 è quello di non confinare la risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi di pregiudizio conseguente ai fatti incriminati dalle disposizioni previste dallo stesso codice della privacy (art. 167, sul trattamento illecito di dati), occorre valutare in che termini l'accesso al risarcimento, che il legislatore ha ancorato alla "violazione dell'articolo 11", si atteggi sulla verifica di gravità della lesione e serietà del danno. Con l'ulteriore precisazione che dall'ambito applicativo dell'art. 11 sono escluse talune ipotesi (trattamento effettuato per scopi esclusivamente personali e rispetto a dati non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; trattamento effettuato da soggetto non annoverabile tra le figure, di titolare e responsabile, tipizzate dagli artt. da 28 a 30 del codice), le quali, tuttavia, possono dar luogo (rispettivamente: la prima, per effetto della esplicita previsione dell'art. 5, comma 3, del codice; la seconda, per la clausola soggettiva generale del "chiunque" di cui al comma 1 dell'art. 15 del codice) ad un danno di natura non patrimoniale, la cui risarcibilità dovrà essere vagliata, già in punto di antigiuridicità della condotta, in base alle comuni regole sulla responsabilità aquiliana.
7.2.5.1. - Invero, la questione appare problematica unicamente sotto il profilo della gravità della lesione, e dunque dell'ingiustizia del danno, giacché la necessità di una delibazione giudiziale sulla serietà dello stesso, come conseguenza della lesione, non può essere revocata in dubbio neppure ove si ritenesse che la legge abbia configurato la lesione apprezzabile dell'interesse tutelato con il rimedio risarcitorio come effetto diretto di una mera violazione dell'art. 11. Ciò in quanto la norma dell'art. 15, prevedendo espressamente come "risarcibile" il "danno non patrimoniale", lascia impregiudicato il profilo della sussistenza, o meno, di una perdita (non patrimoniale) effettivamente subita dal danneggiato, non esibendo ulteriori indici significativi dai quali possa evincersi che l'interpositio legislatoris sia giunta sino a configurare un danno in re ipsa.
7.2.5.2. - Ciò premesso, più di un elemento milita nel senso che l'art. 11 del codice costituisce l'architrave su cui verificare l'antigiuridicità della condotta di trattamento dei dati personali, ma non già l'ingiustizia del danno, intesa come lesione al diritto/interesse tutelato dalla normativa di settore, necessaria per dare ingresso al risarcimento del pregiudizio patito, là dove esso si presenti serio.
Sotto un primo profilo, che attiene al dato letterale delle disposizioni implicate, rileva la circostanza per cui la violazione dell'art. 11 - in quanto la norma è volta a delineare i criteri di comportamento, lecito e corretto, ai quali si deve conformare il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali - non assorbe in sé tutte le componenti materiali dell'illecito, mentre l'art. 15, sia pure non aggettivandolo come ingiusto, indica in ogni caso la necessità dell'esistenza di un danno che sia effetto di un trattamento di dati personali.
Tale rilievo è da coniugare con l'ulteriore considerazione - fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la tutela apprestata dal codice della privacy al diritto alla protezione dei dati personali non è espressione di una concezione "statica" della riservatezza, bensì "dinamica" di essa, "tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati" (Cass., 18 luglio 2013, n. 17602).
Tale evoluzione esalta, per contro, le finalità rispetto alle quali è improntato il sistema delineato dallo stesso decreto, in cui diventa prioritaria la tutela "dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, e in particolare della riservatezza" e, per l'appunto, "del diritto alla protezione dei dati personali nonché dell'identità personale o morale del soggetto", indicati dall'art. 2 del codice (tra le molte, oltre alla già citata Cass. n. 17602 del 2013, anche Cass., 8 agosto 2013, n. 18981 e, in precedenza, Cass., 8 luglio 2005, n. 14390). Di qui, la necessità di un bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, in cui, seppur senza posizioni gerarchicamente definite, dovrà trovare adeguata considerazione anche il diritto fondamentale “alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost., nonché all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a chiunque (d.lgs. n. 196 del 2003, art. 1) e ad ogni persona (art. 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza” (cosi Cass. n. 17602 del 2013, cit.; Cass., 4 gennaio 2011, n. 186).
Sicché, nel sistema del d.lgs. n. 196 del 2003, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali non vive isolatamente, ma simbioticamente con gli altri ed implicati diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana, operando strumentalmente per la sua integrale tutela.
In tale quadro, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 determinerà, quindi, una lesione ingiustificata del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, ma soltanto quella che ne offenda in modo sensibile (e cioè oltre la soglia di tollerabilità) la sua portata effettiva, calata in un contesto in cui si combinano strettamente i diritti e le libertà contemplate dai primi due articoli del codice, perché il risultato sia quello di una tutela piena della persona umana a fronte di un vulnus concreto ed effettivo, che, come tale, necessita di essere ristorato.
Agli evidenziati rilievi va aggiunto che il rimedio risarcitorio si accompagna, nel disegno del legislatore del codice, ad una tutela inibitoria composita, che rende pertanto suscettibile di graduare la risposta in funzione delle concrete esigenze di salvaguardia dell'interessato. Tra i vari rimedi (si veda, segnatamente, l'art. 7 del codice) è da annoverare anche quello della inutilizzabilità dei dati personali "trattati in violazione della disciplina rilevante in materia", prevista dal comma 2 dello stesso art. 11; inutilizzabilità che, questa volta, opererà direttamente in ragione della illiceità e/o scorrettezza della condotta del responsabile e/o del titolare del trattamento.
Vi è, dunque, una sinergia tra tutela preventiva (eminentemente inibitoria) e quella risarcitoria che il legislatore, nel costruire l'apparato rimediale, ha tenuto presente, cosi da far convergere la seconda là dove il pregiudizio risulti attuale, effettivo ed apprezzabile.
Conclusivamente può, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto:
“il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di "gravità della lesione" (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all'interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l'interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva. L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi. Un siffatto accertamento - che, ove l'offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno - è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato”.
8. - Nella specie, il Tribunale di Roma, nell'accertamento del danno non patrimoniale poi liquidato ai ricorrenti ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, ha fatto riferimento al mero "disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione personale anche di carattere economico", mancando, altresì, di rendere pienamente intelligibile lo sviluppo dei criteri che hanno guidato un tale giudizio, il quale, come sopra evidenziato in linea di principio, avrebbe dovuto formarsi all'esito di una verifica in concreto circa la gravità della lesione e la serietà del danno.
9. - Sicché, rigettato il terzo motivo di ricorso ed accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata in punto di riconoscimento del danno non patrimoniale e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel delibare nuovamente la questione dovrà attenersi al principio di diritto innanzi enunciato.
Al giudice del rinvio spetterà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso ed accoglie i primi due per quanto di ragione;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza