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Sentenza

Sostituzione misura cautelare con misura meno afflittiva. Il ristretto perde l'autonomia nelle ordinarie attività quotidiane. La Corte annulla il provvedimento del tribunale della libertà.  In sede di giudizio di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso.
Sostituzione misura cautelare con misura meno afflittiva. Il ristretto perde l'autonomia nelle ordinarie attività quotidiane. La Corte annulla il provvedimento del tribunale della libertà. In sede di giudizio di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso.
Cassazione penale  sez. II   
Data:
    28/11/2013 ( ud. 28/11/2013 , dep.18/12/2013 ) 
Numero:
    51148

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. PETTI    Ciro            -  Presidente   -                     
    Dott. IANNELLI Enzo            -  Consigliere  -                     
    Dott. GENTILE  Domenico        -  Consigliere  -                     
    Dott. CASUCCI  Giuliano   -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. VERGA    Giovanna        -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO; 
    nei confronti di: 
                       C.F.P. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza  n.  516/2013 TRIB.  LIBERTA'  di  PALERMO,  del 
    07/05/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI; 
    sentite  le  conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha  chiesto 
    l'annullamento con rinvio. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ordinanza in data 7 maggio 2013, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di C.F.P. avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

    Il Tribunale, osservato che all'esito della perizia medica era risultato che il cheratocono all'occhio sinistro e l'opacità corneale dell'occhio destro avevano comportato un calo del visus talmente severo da privarlo dell'autonomia nelle ordinarie attività quotidiane, riteneva fondata la richiesta difensiva per la parte in cui aveva evidenziato il conseguente affievolimento delle esigenze cautelari. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ne ha chiesto l'annullamento per erronea applicazione della legge processuale penale, perchè nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia cautelare l'oggetto risulta delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta, con la conseguenza che il giudice dell'appello non può tenere conto di motivi di versi ed ulteriori rispetto a quelli dell'originaria istanza. Nel caso in esame l'originaria istanza aveva ad oggetto solo la questione della compatibilità con il regime carcerario in ragione dei rappresentati motivi di salute. In conseguenza al Tribunale palermitano non potevano essere proposte questioni diverse rispetto a quella della compatibilità, perchè dell'affievolimento delle esigenze cautelari il primo giudice non era stato investito.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è fondato.

    In sede di giudizio di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso, sicchè il giudice di appello non può assumere a sostegno della decisione elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, fatta eccezione del caso in cui l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare (Cass. Sez. 5, 17.5.2006 n. 25595; conf. Cass. Sez. 6, 25.1.2013 n. 6292).

    Non sfugge il diverso orientamento interpretativo, secondo il quale l'appello "de libertate" attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta una valutazione globale della prognosi cautelare da esprimere, pur nel rispetto di quanto devoluto, anche in relazione a circostanze sopravvenute al momento genetico della modifica operata dal giudice competente ex art. 299 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 17.4.2012 n. 19008), orientamento che tuttavia il collegio non condivide, anche sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte anche a sezioni unite, secondo cui la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 c.p.p., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (Cass. SU 25.6.1997 n. 8 riguardante fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per asserita contestazione a catena, fondata, tra l'altro, sull'esistenza di vincolo di continuazione o di connessione tra i reati contestati. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà basata, pur in assenza al riguardo di deduzioni dell'appellante o di argomentazioni del giudice "a quo", sull'esistenza di una preclusione derivante dal giudicato cautelare sul punto).

    Il Pubblico Ministero ricorrente ha infatti correttamente evidenziato che il Tribunale di Trapani, non investito della questione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità in relazione ad esse della custodia in carcere, non aveva potuto esprimere valutazione alcuna sul punto. Ne consegue che per la prima volta la questione non poteva essere devoluta ed affrontata in sede di appello. Si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato.
    PQM
    P.Q.M.

    Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

    Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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