Sanzioni disciplinari ai magistrati. La durata eccedente un anno del ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta del magistrato, a meno che non sia stata determinata da circostanze assolutamente eccezionali, giustificanti l'inottemperanza al precetto normativo in questione.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 – 24 aprile 2014, n. 9250
Presidente Rovelli – Relatore Piccialli
Svolgimento del processo
La Dott.ssa S.S. , giudice del Tribunale di Napoli con funzioni civili, venne sottoposta a procedimento disciplinare dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, essendo stato accertato che, nel triennio 2010-2012, aveva depositato con ritardi eccedenti il triplo del termine di legge, 147 sentenze, in 49 casi dopo oltre un anno ed in 29 dopo oltre due anni.
Dal conseguente addebito di cui agli artt. l, co. 1, e 2.co. 1 lett. q), del Dlgs, 23.2.2006 n. 109 (di aver mancato ai propri doveri di diligenza e laboriosità, incorrendo nei suddetti gravi e reiterati ritardi), l'incolpata si giustificò, in occasione del reso interrogatorio e con una memoria del suo difensore di fiducia, adducendo, oltre alla gravosità dei compiti assegnatile (il contemporaneo impegno presso due sezioni civili e, nel corso del 2010, l'espletamento di due udienze mensili presso la sezione distaccata di Capri), anche, e segnatamente, la circostanza di aver dovuto assistere la madre durante una grave malattia, che l'aveva condotta a morte il 2 settembre 2010, con i conseguenti inevitabili riflessi sulla regolarità del lavoro, pur nel complesso connotato da elevata produttività.
Tratta a giudizio della Sezione Disciplinare del C.S.M., all'esito del dibattimento, nel quale era stato sentito quale teste a discarico il Presidente della Corte d'Appello di Napoli, con sentenza dei 25.10-2.12.2013, in difformità dalla richiesta del P.G. che aveva concluso per l'esclusione dell'addebiterà Dott.ssa S. venne dichiarata colpevole dello stesso, con conseguente irrogazione della sanzione della censura.
Nella motivazione della suddetta sentenza, dopo un'ampia premessa di carattere generale, normativa e giurisprudenziale, in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito ascritto, evidenziante in particolare, con riferimento alle ipotesi di ritardo, grave (per presunzione legale, nella specie insuperata, nei casi di eccedenza rispetto al triplo del termine di deposito) e reiterato nel deposito dei provvedimenti, l'assoluta intollerabilità di quelli superiori ad un anno, si è escluso che la malattia della madre potesse considerarsi un evento eccezionale scriminante, tanto più in considerazione della sua incidenza esauritasi il 2 settembre del 2010, mentre i più gravi e numerosi ritardi contestati erano stati successivi, e che alcuna giustificazione potesse "derivare dagli impegni lavorativi della Dott.ssa S.S. , certamente non eccezionali né transitori nella realtà giudiziaria napoletana", ivi compreso quello aggiuntivo presso la sezione distaccata di Capri, limitato a pochi mesi nel corso del 2010.
Il giudice disciplinare, infine, pur dando atto dell'"indiscusso prestigio del magistrato testimoniato dal Presidente della Corte d'appello di Napoli", ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 3 bis Dlgs. n. 109/2006, tenuto conto "dell'intensità della reiterazione".
Avverso tale sentenza la Dott.ssa S.S. ha proposto, a mezzo del suo difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività.
Motivi della decisione
p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 60, comma l, lett. e) c.p.p., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, essenzialmente censurando l'esclusione, da parte del giudice disciplinare, della sussistenza delle dedotte eccezionali ragioni che avrebbero determinato il comportamento ascritto all'incolpata, segnatamente in relazione alla presunzione di regolarità e transitorietà dell'evento malattia del prossimo congiunto, alla supposizione che, con il decesso dello stesso, si sarebbe istantaneamente esaurita l'incidenza di tale situazione sull'attività lavorativa del magistrato, che conseguentemente ingiustificati sarebbero stati tutti i successivi ritardi protrattisi dal 2011 al 2012, e che questi ultimi sarebbero stati i più gravi e numerosi.
Si lamenta anzitutto, la mancata considerazione della specificità del caso, comportante la necessità di continua assistenza e frequenti viaggi per praticare le appropriate terapie, incombenze alle quali l'unica parente prossima in grado di dedicarsi sarebbe stata l'odierna ricorrente.
Si obietta, poi, che le conseguenze dei ritardi accumulati, in considerazione delle circostanze di cui sopra, si sarebbero inevitabilmente protratte oltre il 2 settembre del 2010, tenuto conto del tempo occorrente per il relativo graduale recupero e, conseguentemente, si contesta, in base ai dati numerici e cronologici relativi alla distribuzione dei ritardi, che i più gravi e numerosi si fossero verificati successivamente a tale data.
p.1.1 Il motivo è infondato, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui la durata eccedente un anno del ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta del magistrato, a meno che non sia stata determinata da circostanze assolutamente eccezionali, giustificanti l'inottemperanza al precetto normativo in questione;in particolare non è consentito al giudice civile, quand'anche particolarmente oberato da carichi di lavoro, effettuare la scelta di assumere in decisione un numero di cause eccedente la possibilità far fronte ai relativi depositi entro termini ragionevoli, anziché graduarne opportunamente le discussione (tra le altre e più recenti v. nn. 26550/2013, 69/2014).
Nel caso di specie va, anzitutto, osservato che il giudice disciplinare ha escluso, con argomentazione non oggetto di specifica censura, che nel periodo in considerazione gli impegni di lavoro della Dott.ssa S. , nel notorio contesto della realtà giudiziaria napoletana, fossero connotati da eccezionale gravosità rispetto a quello di altri colleghi.
A tal riguardo, peraltro, si osserva che nel ricorso nessun particolare elemento comparativo viene addotto, né vengono forniti dati statistici, atti a consentire un raffronto tra la complessiva mole del lavoro svolto dal magistrato incolpato nel triennio in questione ed il numero delle sentenze depositate con ritardo eccedenti il triplo dei termini di legge, sì da poter desumere in termini percentuali l'eventuale scarsa significatività di questi ultimi rispetto ai depositi puntuali.
Del tutto condivisibile risulta, altresì, l'argomentazione essenziale posta a base della gravata decisione, secondo cui l'infermità, anche se gravissima e penosa, della madre dell'incolpata possa considerarsi una circostanza assolutamente eccezionale, tale da rendere giustificabile i ritardi ascritti. La grave malattia o lo stato di vecchiaia invalidante di un prossimo ascendente costituiscono, infatti, evenienze normali, anche se dolorose, che tutti o quasi si devono attendere, quali tappe obbligate, dalla vita in particolari stagioni della stessa, la cui sopravvenienza tuttavia, ove riguardi un magistrato, non può consentirgli di anteporre l'adempimento dei propri doveri morali e di solidarietà familiare rispetto a quello dei compiti istituzionali.
In proposito queste Sezioni Unite, nel ribadire che i ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l'entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 24.febbraio 2006, n. 109, in relazione all'inosservato dovere di diligenza di cui all'art. 1, anche nei casi di accertata laboriosità del magistrato e di sussistenza di ragioni estranee all'ambiente di lavoro, hanno già avuto modo a tale ultimo riguardo di precisare, in un caso in cui le ragioni addotte riguardavano gravi ed impellenti esigenze di assistenza familiare, che le stesse "non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall'ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari ed aspettative per motivi familiari" (sent. n. 12108 del 2013).
L'applicazione di tale principio, che in questa sede si ribadisce ed al quale risulta sostanzialmente conforme, nelle sue basilari ed essenziali ragioni, la decisione impugnata, risulta nella specie dirimente e dispensa dal prendere in considerazione i rimanenti profili di censura (attinenti al contestato esaurimento temporale dell'addotto impedimento ed alle connesse questioni circa la protrazione dei relativi effetti, alla percentuale ed alla riferibilità cronologica dei casi più gravi), esposti nel mezzo d'impugnazione, tutti diretti a confutare argomentazioni aggiuntive contenute nella gravata sentenza, con le quali il giudice disciplinare, pur non essendovi tenuto (alla luce di quanto sopra consideratola ritenuto di doverne rafforzare l'apparato argomentativo.
p.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. b), e/o comma 3, c.p.p., inosservanza o erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge punitiva, e/o violazioni di legge altrimenti deducibili, con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 3 bis del Dlgs. n. 109 del 2006, in subordine invocata dal difensore dell'incolpata.
Si lamenta che la non ricorrenza del "fatto di scarsa rilevanza" sarebbe stata motivata con il semplice richiamo agli elementi della gravità, reiterazione ed ingiustificatezza dei ritardavate a dire con mero riferimento ad elementi costitutivi dell'illecito disciplinare, senza alcuna valutazione in concreto della specificità del caso e doverosa considerazione di fattori esterni alla fattispecie tipica, tali da evidenziare, in un contesto nel quale era rimasto acclarato "l'indiscusso prestigio del magistrato", la trascurabile entità, se non l'insussistenza, del bene protetto dalla norma disciplinare.
p.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. e), c.p.p. che, per effetto dell'error in judicando denunciato con il precedente mezzo, sarebbe mancata una doverosa motivazione in ordine agli elementi generatori della "scarsa rilevanza", omettendo ogni indagine sulla "immagine del magistrato", sulle "circostanze oggettive della vicenda addebitata" e sul "grado di colpevolezza...certamente nullo o infimo", in un magistrato che prima e subito dopo l'invocata causa di "forza maggiore", aveva dato prova di "eccezionale abnegazione", tanto da riscuotere una nota di elogio del Presidente del Tribunale per la "quantità e la qualità del lavoro svolto ...nonostante il concomitante gravoso carico di lavoro delle sezioni di appartenenza".
Sotto diverso profilo, si lamenta l'omissione di una essenziale verifica della effettiva lesione della "ragionevole durata del processo", ascrivibile al magistrato incolpato, non tenendo conto del già avvenuto superamento relativo a buona parte dei procedimenti, ancor prima della presa in carico da parte della Dott.ssa S. , del termine di ragionevolezza.
p.4. Neppure tali motivi, che per ragioni di evidente connessione e sostanziale identità vanno esaminati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.
Il giudice disciplinare non si è sottratto, come si lamenta, all'obbligo di motivare il diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità, prevista dall'art. 3 bis Dlgs 109/2006, considerato che la rilevata "intensità" esprime un quid pluris rispetto al richiamato elemento tipico della fattispecie disciplinare, costituito dalla "reiterazione", non necessariamente intensa (oltre alla gravità ed ingiustificatezza). Il negativo giudizio valutativo al riguardo, pur nella sua particolare sinteticità, può ritenersi esplicito ed esauriente nel sottolineare tale peculiare connotato del comportamento censurato, da leggersi in relazione a tutte le considerazioni esposte nella parte precedente della motivazione, nella quale il giudice disciplinare ha avuto modo di evidenziare come la complessiva condotta ritardataria del magistrato incolpato, per il numero delle sentenze depositate oltre il triplo dei termini di legge e la protrazione di una notevole parte dei ritardi oltre il limite "giurisprudenziale" (annuale) della ragionevolezza, non si collocasse a quei livelli minimi della trasgressione, tali da comportare, per la scarsa lesività rispetto ai beni protetti (l'immagine del magistrato e l'interesse al buon andamento del servizio della giustizia), quel giudizio di sostanziale innocuità in concreto, richiesto ai fini dell'applicazione dell'esimente.
Tanto premesso, esclusa la fondatezza del profilo di censura denunciante il tautologico riferimento ad elementi oggettivi della fattispecie disciplinare, è agevole osservare come, per il resto, le rimanenti doglianze riferite alla mancata valutazione di tutti gli elementi positivi emersi sulla figura del magistrato, si risolvano in inammissibili censure di merito avverso una decisione dal cui complessivo contesto è dato desumere che il giudice disciplinare, pur tenendo conto delle favorevoli referenze professionali dell'incolpatale abbia tuttavia ritenute insufficienti ad elidere il disvalore deontologico della contestata e non episodica condotta.
Quanto ai termini di "ragionevole durata del processo”, che alla stregua (e per gli effetti) della speciale normativa di cui alla L. n. 89 del 2001 risulterebbero già essere stati superati per tutti o quasi i processi in questione, ancor prima della relativa assegnazione al giudice S.S. , la questione è palesemente irrilevante, attenendo ad una considerazione non essenziale contenuta nella sentenza impugnata.
p.5. Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
p.6. Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di controparti resistenti, né alla statuizione di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, aggiunto dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012, non essendo la controversia soggetta al c.d. "contributo unificato".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
29-04-2014 05:17
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