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Sentenza

Rescissione del giudicato. Possibile tornare indietro se il contumace condannato non sapeva della celebrazione del processo. Ma la norma non è retroattiva.
Rescissione del giudicato. Possibile tornare indietro se il contumace condannato non sapeva della celebrazione del processo. Ma la norma non è retroattiva.
Lo affermano le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nell'informazione provvisoria n. 23 del 17 luglio 2014.
Buone nuove: possibile “tornare indietro” se il contumace condannato non sapeva della celebrazione del processo. E' intervenuta da poche settimane la legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicata in G.U. n. 100 del 2 maggio 2014, che ha modificato, con efficacia immediata, la disciplina del processo in assenza dell'imputato. La legge ha introdotto la possibilità della rescissione del processo, quando l'assenza del reo sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Nel dettaglio, quando l'imputato-contumace non abbia la prova né della conoscenza della data dell'udienza, né dell'esistenza del procedimento, può ottenere la celebrazione di un nuovo processo, dove poter esercitare il diritto di difesa che era stato limitato nel processo celebrato ingiustamente in sua assenza. La legge tutela, quindi, il condannato che non abbia avuto la possibilità di sapere di essere oggetto di un procedimento penale, a patto che il suo sia un “non sapere” incolpevole.
E' applicabile retroattivamente l'istituto della rescissione? La Cassazione è stata adita per risolvere il quesito riguardante l'eventuale o meno applicazione retroattiva della nuova legge. In particolare, si chiede, mancando un regime transitorio, se l'istituto della rescissione, previsto dall'art. 625 ter c.p.p., come introdotto dall'art 11 della predetta legge, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della l. n. 67/2014.
Rispondono le Sezioni Unite: negativo. La Sezioni Unite hanno chiaramente escluso l'applicazione retroattiva: la novità è da applicarsi ai soli procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato sulla base dell'art. 420 bis c.p.p., anch'esso modificato con la medesima legge. L'informazione provvisoria della Corte Suprema evita che vicende processuali concluse con una condanna definitiva, prima dell'entrata in vigore della citata legge, vengano rimesse in discussione. Le S.U. hanno, così, bilanciato i principi, caposaldo in materia, quali l'irretroattività della nuova legge processuale e l'efficacia immediata della novità.
Avv. Antonino Sugamele

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