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Sentenza

Rapina aggravata di un orologio Rolex mod. Daytona: 5 anni di reclusione e 1.500 euro di multa.
Rapina aggravata di un orologio Rolex mod. Daytona: 5 anni di reclusione e 1.500 euro di multa.
Cassazione penale  sez. II   
Data:
    09/10/2013 ( ud. 09/10/2013 , dep.21/11/2013 ) 
Numero:
    46349

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. ESPOSITO Antonio         -  Presidente   -                     
    Dott. CASUCCI  Giuliano   -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. TADDEI   Margherita      -  Consigliere  -                     
    Dott. DAVIGO   Piercamillo     -  Consigliere  -                     
    Dott. IASILLO  Adriano         -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                C.F. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  n.  1567/2012 CORTE APPELLO  di  VENEZIA,  del 
    22/11/2012; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 09/10/2013 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI; 
    Udito  il  Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio  Vito 
    che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza in data 22 novembre 2012, la Corte di appello di Venezia, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Padova, appellata da C.F., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di concorso nel delitto di rapina aggravata di orologio Rolex mod. Daytona in danno di D.P. R., fatto commesso in (OMISSIS), e condannato, ritenute le aggravanti contestate delle più persone riunite e della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, di cinque anni di reclusione e millecinquecento euro di multa. La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità a titolo di concorso con gli autori materiali del delitto, per essersi prestato consapevolmente a svolgere attività di supporto logistico per aver noleggiato il furgone (con il quale si era spostato da (OMISSIS)) all'interno del quale è stato trovato lo scooter impiegato dai rapinatori e nel cui bauletto sono state rinvenute targhe posticce. L'uso di telefoni cellulari dedicati esclusivamente ai contatti con il complice identificato ( V.V., giudicato separatamente) valeva a confermare il giudizio di inverosimiglianza delle giustificazioni addotte (il convincimento che gli scooter venissero utilizzati per la vendita di trapani) e quindi di piena consapevolezza dell' apporto concorsuale prestato.

    Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 e 378 cod. pen.; - carenza della motivazione in relazione alle citate disposizioni normative nonchè all'art. 192 cod. proc. pen. posto che le prove acquisite hanno consentito di accertare che il suo intervento è stato limitato alle fasi posteriori alla commissione del delitto e al solo scopo di adempiere a quanto gli era stato richiesto. Si è esaltato, travisandolo, il ruolo iniziale avuto nella vicenda, essendogli stata attribuita la titolarità del noleggio del furgone e non l'effettivo ruolo di autista risultante dal contratto. La sua condotta non è inseribile nell'area del concorso di persone posto che in concreto non ha contribuito alla realizzazione del fatto tipico.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è:

    1. infondato per la parte in cui denuncia violazione di legge posto che con la sua condotta ha fornito un rilevante contributo causale alla commissione del reato, non essendosi limitato a porre in essere un mero aiuto per assicurare agli autori materiali il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (cfr. Cass. Sez. 4, 24.3.2011 n. 13784). La sentenza impugnata, con motivazione congrua, ha giustificato il convincimento di consapevole concorso nell'attività delittuosa degli autori materiali della rapina, attraverso la valutazione della condotta serbata non solo successivamente alla consumazione della rapina ma anche anteriormente alla stessa, tenuto conto della coincidenza temporale del noleggio del furgone e del suo spostamento a (OMISSIS) per il trasporto in tale località del motoveicolo impiegato per la consumazione del reato e tenuto conto aitresì dell'utilizzo di telefono cellulare dedicato esclusivamente per i contatti con gli autori materiali.

    2. è inammissibile per la parte in cui denuncia travisamento della prova, perchè la doglianza si risolve per un verso in una non condivisa valutazione del compendio indiano preso in considerazione dai giudici di merito e quindi nella sollecitazione di una alternativa vantazione di merito, come tale non consentita in questa sede; per altro verso in una generica affermazione di travisamento del ruolo iniziale cioè quello di noleggiatore del furgone con assunto che egli sarebbe stato semplice autista, senza tuttavia spiegare per quale motivo tale questione non venne sottoposta con l'appello (in modo da potere in questa sede lamentare la mancata risposta e quindi l'omessa motivazione, in ipotesi di cd. doppia conforme (in cui quindi è precluso proporre doglianza, non devolute alla cognizione del giudice del gravame), senza neppure allegare 0 indicare in maniera specifica il contenuto dell'atto che si afferma essere stato travisato.

    Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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