Operatore tecnico professionale dell'Umberto I° di Roma viene trasferito alla clinica Pediatrica e non si presenta. Inoltre non si presenta negli Uffici del Personale appositamente convocato. Licenziato.
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 gennaio – 26 marzo 2014, n. 7109
Presidente Miani Canevari – Relatore Venuti
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da R.A., operatore tecnico professionale, nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
La Corte di merito, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che il lavoratore non si era presentato presso la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera dove in data 20 giugno 2005 era stato trasferito. Inoltre il R. aveva anche omesso di ottemperare alle disposizioni di presentarsi entro l'11 luglio 2005 presso gli Uffici del personale, rimanendo assente dal servizio per un tempo superiore a quindici giorni, circostanza questa che, a norma dell'art. 13, comma 7, CCNL del personale del servizio sanitario nazionale, comportava la sanzione del licenziamento con preavviso.
Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. L'Azienda ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo è denunziata motivazione carente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.
Si deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere che il ricorrente non avesse volontariamente preso servizio presso la Clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliera, dove il medesimo era stato trasferito, con ordine di servizio del 20 giugno 2005, dall'Ufficio di Prevenzione e Protezione.
Ed infatti il ricorrente non si è presentato presso tale nuovo posto di lavoro, non essendo venuto a conoscenza del provvedimento di trasferimento, posto che questo era stato "fatto pervenire" all'Ufficio Prevenzione e Protezione, dove l'Azienda ospedaliera era a conoscenza che il ricorrente "aveva, quantomeno, difficoltà a recarsi per il rifiuto del suo superiore" di consentirgli di svolgere l'attività lavorativa.
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 cod. civ., in relazione agli artt. 1175 e 1375 dello stesso codice.
Si sostiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere sufficiente la comunicazione del trasferimento "al reparto", mentre era "pacifico che il R. fosse presente al luogo di lavoro come attestano i fogli di presenza e come non contestato da parte convenuta". L'Azienda ospedaliera avrebbe dovuto quanto meno «tentare di consegnare" il provvedimento di trasferimento a mani del ricorrente.
Inoltre la Corte territoriale non ha tenuto conto che il datore di lavoro ha violato i principi di correttezza e buona fede, per avere omesso di comunicare al ricorrente il provvedimento di trasferimento nonostante il medesimo "fosse in servizio presso l'Economato", ufficio al quale era assegnato prima del trasferimento al Servizio Prevenzione e Protezione.
3. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 2118 cod. civ.
Si assume che il comportamento del dipendente non giustificava il licenziamento, non essendo stato provato il rifiuto del medesimo di adempiere al provvedimento datoriale e comunque la volontarietà della sua condotta. Il fatto, poi, "che il lavoratore fosse in realtà in servizio attesta la non esistenza di un'effettiva assenza ingiustificata, ma semplicemente che lo stesso dopo un lungo periodo in cui non veniva utilizzato non sapesse dove svolgere la propria prestazione lavorativa".
4. Il quarto motivo denunzia, ancora, violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 2118 cod. civ.
Si afferma che la sentenza impugnata dà per scontato che il dipendente "non fosse presente in servizio volontariamente, mentre al contrario era stato dimostrato da un parte come il lavoratore non fosse utilizzato da oltre un anno e d'altra parte come lo stesso fosse in servizio nel periodo in cui si contestava l'assenza e come lo stesso semplicemente non avesse preso servizio a Pediatria in quanto non venuto a conoscenza dell'ordine di servizio".
5. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.
La Corte di merito ha osservato che il ricorrente con ordine di servizio del 20 giugno 2005 è stato trasferito dal Servizio Prevenzione e Protezione, dove in precedenza era stato assegnato, alla Clinica Pediatrica e che a tale ordine di servizio il R. non ha ottemperato. Ha aggiunto che non valeva a giustificare la mancata ottemperanza al provvedimento di trasferimento il fatto che, come sostenuto dal lavoratore, esso non gli era stato comunicato personalmente, ma presso il Servizio Prevenzione e Protezione, dal momento che era in tale ufficio che il lavoratore era stato trasferito.
Né rispondeva al vero che il responsabile del Servizio anzidetto, tale S., si era rifiutato di utilizzarlo in detta struttura, essendo stata tale circostanza smentita sia dallo stesso S. che dai signori S. e D.A., tutti assunti quali testi in corso di causa.
Inoltre, il R., secondo la sentenza impugnata, non ha ottemperato alle disposizioni del 7 e dell'8 luglio 2005, comunicategli rispettivamente con telegramma e lettera raccomandata, prodotte in atti, con le quali era stato invitato a presentarsi presso gli Uffici del personale immediatamente e comunque entro la data dell'11 luglio 2005, rimanendo assente per un periodo superiore a quindici giorni, circostanza questa che ha comportato il suo licenziamento ai sensi dell'art. 13, comma 7, lett. d), del CCNL per il personale del servizio sanitario nazionale.
A fronte di tali affermazioni, assistite da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto non censurabili in sede di legittimità, la ricorrente ripropone in questa sede le medesime censure cui il giudice d'appello ha dato risposta, chiedendo sostanzialmente un riesame della vicenda, senza considerare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia dei vizi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.
In altre parole, non è consentito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Inoltre il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata, omette del tutto di considerare che il medesimo è stato licenziato anche per avere omesso di ottemperare alla disposizione di presentarsi entro l'11 luglio 2005 presso gli Uffici del personale, rimanendo assente dal servizio per un tempo superiore a quindici giorni, circostanza questa che, secondo la disposizione contrattuale sopra richiamata, ha giustificato il licenziamento.
Tale capo della sentenza non è stato investito dai motivi del ricorso, i quali fanno esclusivo riferimento alla mancata ottemperanza del ricorrente al trasferimento presso la Clinica Pediatrica dell'Ospedale.
Al riguardo è principio consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. 29 marzo 2013 n. 7931).
6. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell'Azienda resistente, in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
28-03-2014 19:44
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