Notifica ex articolo 140 cpc.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 7 maggio – 30 ottobre 2014, n. 23100
Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca
Premesso in fatto
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1.- Con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Equitalia Polis s.p.a. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato la nullità dell'atto di pignoramento per invalidità della relativa notificazione. Il Tribunale ha ritenuto che Equitalia Polis s.p.a. non avesse fornito la prova dell'avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non avendo depositato in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario, debitore esecutato, Nunziante Esposito, ai sensi di tale ultima norma. Il ricorso per cassazione è proposto da Equitalia Sud S.P.A. (che dichiara di essere subentrata ad Equitalia Polis SPA, a seguito di atto di fusione per incorporazione specificato in ricorso) ed è svolto con due motivi. Resiste con controricorso Nunziante Esposito; non si difende l'altro intimato.
Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e vi si deduce l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel considerare necessaria, ai fini della regolarità della notificazione, la dimostrazione dell'effettivo ricevimento della raccomandata
Il motivo è infondato, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa,anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Poiché la sentenza impugnata ha fatto applicazione della norma come risultante a seguito della pronuncia della Consulta, il primo motivo di ricorso va rigettato.
2.- Col secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso ogni motivazione relativamente alla produzione, effettuata da Equitalia Polis S.p.A., della «raccomandata a/r di avviso n. 13520064959-3 spedita il 25 maggio 2008» e non ritirata dal destinatario, perciò recante la menzione della «compiuta giacenza». La ricorrente rileva che, poiché il giudice a quo si è limitato ad affermare la mancanza di prova della ricezione della raccomandata, non sarebbe possibile desumere dalla sentenza medesima quali siano gli elementi da cui il giudicante abbia tratto il proprio convincimento e quindi non sarebbe possibile alcun controllo sulla motivazione che sorregge la decisione. Il motivo appare manifestamente fondato.
Se ne propone perciò l'accoglimento, essendo la motivazione mancante di qualsivoglia riferimento alla produzione documentale dell'opponente -del cui esame il giudice avrebbe dovuto dare atto, sia pure, eventualmente, al fine di disattendere le ragioni dell'opponente fondate su detta produzione documentale. Anche il resistente riconosce l'avvenuto deposito della raccomandata di cui sopra e, col controricorso, ne contesta l'idoneità ai fini del perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
La relativa verifica comporta accertamenti di fatto, che vanno rimessi al giudice di merito, a seguito della cassazione della sentenza impugnata per il vizio di motivazione di cui sopra.
Va riservata al Collegio la verifica della successione di Equitalia Sud S.p.A. ad Equitalia Polis SPA, contestata dal resistente.
Va riservata al giudice del merito, invece, la delibazione della cessazione della materia del contendere, ove la ricorrente non presti adesione alla relativa deduzione contenuta nel controricorso».
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In merito alle deduzioni svolte nella memoria dal resistente, ove afferma l'inammissibilità del ricorso proposto per carenza di legittimazione attiva, il Collegio, in conformità a quanto statuito nella relazione depositata, ha provveduto a verificare la legittimazione ad causam della ricorrente, con esito positivo: dalla documentazione depositata risulta la fusione per incorporazione della Equitalia Polis s.p.a. in Equitalia Sud s.p.a., con decorrenza dal 1 luglio 2011, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Castellini in data 22 giugno 2011 repertorio n. 77189/19130.
Sul punto non può trovare accoglimento la contestazione del resistente in relazione all'irritualità del deposito della suddetta documentazione poiché non prodotta nei precedenti gradi di giudizio. La documentazione, infatti, è da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., poiché attiene a un profilo di ammissibilità del ricorso.
Nel merito, gli argomenti svolti nella memoria del resistente non consentono di superare i vizi della motivazione della sentenza impugnata ritenuti con la relazione.
Pertanto, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato.
Dovrà il giudice di merito, in primo luogo, verificare se sia stato effettivamente depositato l'avviso di ricevimento riguardante la notificazione a mezzo posta dell'atto di pignoramento, essendo del tutto irrilevante che questo non fosse stato eventualmente depositato già dinanzi al giudice dell'esecuzione, purché la produzione sia stata validamente effettuata dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Va rinviato anche al giudice di merito l'accertamento degli importi versati dal resistente a favore della parte ricorrente ad estinzione del credito per il quale è stata avviata la procedura esecutiva, atteso che Equitalia Sud S.p.A. non ha riconosciuto la sua sopravvenuta carenza di interesse per l'intervenuta estinzione dell'intero credito (come sostenuto dal resistente) e che si tratta di una verifica, in punto di fatto, che non può certo essere eseguita in sede di legittimità, spettando quindi al giudice di rinvio anche l'eventuale declaratoria della cessazione della materia del contendere. Quanto alla doglianza sollevata dalla parte ricorrente nella memoria, circa l'omessa notifica del controricorso, si rileva che parte resistente ha depositato documentazione comprovante che questo è stato spedito per la notificazione a mezzo posta all'indirizzo corretto del procuratore domiciliatario di Equitalia Sud S.p.A., quale risultante dal ricorso notificato.
La Corte ritiene di potere regolare le spese del giudizio di cassazione mediante la loro compensazione, anche in ragione del comportamento extraprocessuale della parte resistente, già esecutata, che ha riconosciuto di essere debitrice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
01-11-2014 00:02
Richiedi una Consulenza