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Sentenza

Nella circonvenzione di incapaci anche la pressione morale configura l’induzione.
Nella circonvenzione di incapaci anche la pressione morale configura l’induzione.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 dicembre 2013 – 15 gennaio 2014, n. 1419
Presidente Gallo – Relatore Carrelli Palombi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 21/6/2013, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona in data 15/10/2012, riduceva la pena inflitta a P.O. ad anni due di reclusione concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nonché riducendo l'ammontare della provvisionale ad Euro 5.000,00.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto di appello in punto di responsabilità dell'imputata in ordine al reato alla stessa ascritto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 643 cod. pen. e 125 comma 2, 187 e 192 cod. proc. pen. con riguardo alla mancanza dell'attività di induzione ed abuso della persona offesa nonché alla mancanza dello stato di infermità psichica della stessa al momento della redazione dei testamenti. Evidenzia, al riguardo, che nella sentenza manca qualsiasi riferimento alla condotta materiale posta in essere dall'imputata per indurre la persona offesa a redigere le schede testamentarie a proprio vantaggio abusando dello stato di infermità ed inoltre non risulta dimostrato che la stessa versasse in uno stato di infermità tale da impedirle di disporre per testamento.
2.2. mancanza o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla condotta dell'imputata idonea ad indurre la persona offesa a redigere i testamenti nonché in ordine all'esistenza dello stato di deficienza psichica o di infermità al momento della redazione dei testamenti.

Considerato in diritto

3. Il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo proposto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Il secondo motivo proposto rimane assorbito dalla decisione adottata.
Deve in via preliminare evidenziarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare nei termini che seguono quelli che sono gli elementi costitutivi del delitto di circonvenzione di incapaci: “Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (sez. 5 n. 29003 del 16/4/2012, Rv. 253311). E con specifico riferimento all'elemento materiale del reato si è precisato che le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far si che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso (sez. 2 n. 31320 del 1/7/2008, Rv. 240658).
Ora con riferimento al caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata emerge la totale assenza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato ipotizzato così come ora delineato. Segnatamente manca qualsiasi indicazione in ordine all'attività di induzione ed abuso che sarebbe stata posta in essere dall'imputata nei confronti della persona offesa al fine di indurla a redigere i testamenti. Unico elemento valorizzato in tal senso dai giudici di merito è costituto dalla sequenza degli atti di disposizione posti in essere dalla vittima ritenuti significativi, secondo il giudice di primo grado “di un'azione costante di induzione da parte del soggetto beneficiario, con l'unica finalità di ottenere un atto di disposizione valido ...”. Ed i giudici di appello, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto sul punto dall'imputata, non aggiungono altro, limitandosi a riportare la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla condotta di induzione ed abuso idonea ad integrare il reato, omettendo qualsiasi indicazione specifica inerente agli atti che concretamente avrebbe, in tale direzione, posto in essere l'imputata. In sostanza la responsabilità dell'imputata risulta fondata su affermazioni apodittiche che non hanno trovato riscontro negli elementi emersi nel giudizio, apparendo, invece, al di là di mere supposizioni, che le disposizioni testamentarie in suo favore fossero state il frutto di una libera scelta della B. .
Certo dagli atti emerge una minorata capacità psichica di quest'ultima, ma ciò costituisce solo il presupposto del reato, occorrendo, come sopra si diceva, la prova di una concreta attività di induzione ed abuso da parte del soggetto agente, che nel caso di specie non risulta essere stata raggiunta; risulta, appunto, carente l'individuazione di un'attività positiva posta in essere dall'imputata e diretta a determinare o quantomeno a rafforzare nel soggetto passivo il proposito di adottare le disposizioni testamentarie incriminate.
Questa Corte tempo addietro aveva avuto modo di chiarire che indurre vuoi dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell'integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall'agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest'ultimo al compimento dell'atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, (sez. 2 n. 9731 del 24/6/1985, Rv. 170826). E nella stessa direzione si è mossa anche la giurisprudenza successiva (sez. 2 n. 1064 del 13/10/1988, Rv. 183144), affermando che l'induzione non può dirsi sussistente senza la dimostrazione di un comportamento attivo di persuasione da parte dell'interessato, la cui prova può desumersi anche da concordanti elementi indiziari. Ed ancora (sez. 2 n. 1195 del 13/12/1993, Rv. 196331), si è precisato che per la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.
In conclusione nel caso di specie ciò che risulta dalla lettura della sentenza impugnata è la sola esistenza di situazioni che possono eventualmente legittimare la proposizioni di azioni di annullamento delle disposizioni testamentarie adottate in favore dell'imputata per vizi di volontà del testatore; il che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Avv. Antonino Sugamele

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