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Sentenza

Nei procedimenti camerali il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, non è perentorio.
Nei procedimenti camerali il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, non è perentorio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 23 settembre – 14 ottobre 2014, n. 21669
Presidente Di Palma – Relatore Acierno

"Rilevato che la Corte d'Appello di L'Aquila, nel procedimento relativo alla modifica delle condizioni di divorzio intercorso tra A.L. e G.S., dichiarando improcedibile il reclamo, disponeva:
- che il L. non aveva eseguito la notificazione del ricorso entro il termine originariamente assegnatogli dal giudice;
- che la rimessione in termini per il rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza era privo di rilevanza processuale poiché il mancato rispetto del primo termine originariamente stabilito dal giudice aveva determinato la decadenza dall'attività processuale ad esso correlata, non essendovi stata proroga anteriore alla sua scadenza;
- che, nel caso di specie, non poteva essere invocata la possibilità rinnovare la notifica omessa ex art 350 cod. proc. civ. (rectius: art. 291 cod. proc. civ.), trattandosi di un'ipotesi non di nullità ma di radicale inesistenza della notifica, essendo essa stata del tutto omessa dal reclamante entro il termine fissato dal giudice;
- che in grado d'appello, il reclamo doveva considerarsi improcedibile ogni volta che, pur essendo stato proposto tempestivamente, non veniva seguito dalla notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine stabilito all'interno medesimo decreto, non essendo riconosciuto al giudice il potere di assegnare all'appellante un nuovo termine a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., come statuito dalle sezioni unite della Suprema Corte;
Considerato che avverso tale decreto il L. ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando:
- violazione ed errata applicazione degli artt. 154, 156 comma 3, 160 e 162 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 3. cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello considerato inesistente la prima notifica effettuata dal ricorrente, eseguita nei termini nei confronti della S. presso l'indirizzo del suo procuratore, senza specificazione del nome del difensore e della sua qualità;
- violazione ed errata applicazione degli artt. 156, 162, 164 e 737 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere.la Corte d'Appello applicato al caso di specie il principio per cui il ricorso deve considerarsi improcedibile qualora non sia eseguita tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine fissato dal giudice, essendo stato tale principio affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento non ai casi di tardività ma alle ipotesi di totale inattività della parte ricorrente, come rimedio censura alla violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio;
Rilevato che i due motivi di ricorso, -in quanto logicamente connessi, meritano un analisi congiunta;
Rilevato in particolare, che:
- la Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sent. n. 5700 del 2014, pronunciata con riferimento al procedimento ex artt. 3 e 4 della 1. n. 89 del 2001, hanno affermato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Conseguentemente l'omissione, inesistenza (o tardività) della notifica dei predetti atti (ricorso e decreto) non importa decadenza, può essere concesso dal giudice alla parte ricorrente un nuovo termine ex art. 291 cod. proc. civ. per provvedere alla notifica;
- all'interno della summenzionata pronuncia le Sezioni Unite sviluppano una rassegna dei procedimenti da instaurarsi con ricorso, di natura camerale, (procedimenti ex art. 38 disp. att. cod. civ.; opposizione a decreto di liquidazione onorari difensore etc.) o a cognizione piena (procedimenti assoggettati al rito del lavoro), concludendo, anche alla luce dall'interpretazione dell'art. 6 CEDU data dalla Corte EDU, secondo la quale occorre privilegiare il rispetto del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto in situazioni processuali, come quelle riguardanti i procedimenti camerali, in cui non è previsto a carico della cancelleria un onere di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza che abbia come destinatario il soggetto onerato del rispetto del termine;
- peraltro è necessario sottolineare che la Corte Costituzionale, in ordine ai procedimenti d'appello assoggettati al rito del lavoro (aventi un'identica fase d'instaurazione del procedimento), ha affermato la non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto e la concessione di un nuovo termine anche dopo la scadenza del primo, salvo il rispetto del termine a comparire (Corte Cost. 60/2010; 235 del 2012; Cass. 23426 del 2013; 8685 del 2012);
- alla luce di tali nuovi principi possono essere superati gli orientamenti pregressi di questa sezione fissati nelle pronunce tra _ le altre, n. 11992 del 2010 e 17202 del 2013 di questa sezione;
- tale principio così come sopra ricostruito appare applicabile al caso in esame. Il L. aveva infatti chiesto e ottenuto la fissazione da parte del giudice di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e che successivamente il Collegio aveva dichiarato invece l'improcedibilità sulla base della tardività della seconda notificazione eseguita dopo la rimessione in termini, negando un potere del giudice di rimessione in termini;

Ritenuto che, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione";

Ritenuto che il Collegio, letta anche la memoria di parte ricorrente aderisce integralmente alla relazione;

P.Q.M.

La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.
Avv. Antonino Sugamele

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