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Sentenza

Nei motivi del ricorso in Cassazione, è obbligatorio enunciare l’ipotesi di vizio denunciato, da individuarsi necessariamente all’interno delle ipotesi tassative declinate nell’art. 360 c.p.c.
Nei motivi del ricorso in Cassazione, è obbligatorio enunciare l’ipotesi di vizio denunciato, da individuarsi necessariamente all’interno delle ipotesi tassative declinate nell’art. 360 c.p.c.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 febbraio – 12 maggio 2014, n. 10244
Presidente Russo – Relatore Rubino

Svolgimento del processo

La società ricorrente, Avion Travel di V.A. s.a.s., iniziò un giudizio nei confronti dei Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo che essi fossero condannati ex art. 2043 c.c. a risarcirle il danno subito per non aver potuto utilizzare per un periodo di 36 giorni un autobus di sua proprietà, reimmatricolato per uso proprio ed adibito al trasporto esclusivo dei clienti della Avion Travel, mediante il quale avrebbe dovuto eseguire già concordate gite scolastiche. Esponeva di aver subito a più riprese controlli da parte della polizia stradale, che elevava a suo carico tre verbali di accertamento di violazione successivamente annullati dal giudice di pace e procedeva anche al sequestro del libretto di circolazione, impedendo di utilizzare il mezzo per oltre un mese, fino alla sua restituzione parte della Motorizzazione civile di Caserta.
In primo grado il Tribunale di Napoli accolse la sua domanda, condannando il solo Ministero dell'Interno a risarcire alla società danni per circa 17.000,00 euro.
Il Ministero proponeva appello e la Avion Travel si costituiva spiegando appello incidentale nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in appello la sentenza di primo grado veniva integralmente riformata e la domanda della Avion Travel rigettata.
La Avion Travel di V.A. s.a.s. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avverso la sentenza n. 1176 del 18 aprile 2007 della Corte d'appello di Napoli, articolato in 6 motivi.
Resistono i Ministeri con unico controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Il ricorrente adotta in tutti e sei motivi in cui è articolato il ricorso alcune caratteristiche ricorrenti di tecnica redazionale, ovvero omette costantemente di enunciare quale sia l'ipotesi di vizio denunciato, da individuarsi necessariamente all'interno delle ipotesi tassative declinate nell'art. 360 c.p.c., e, pur essendo il ricorso soggetto pro tempore alla disciplina di cui all'art. 366 bis c.p.c., ovvero all'onere di concludere l'esposizione di ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un appropriato quesito di diritto, preferisce enucleare direttamente i principi di diritto ai quali ritiene debba la corte attenersi nel valutare ogni singolo motivo sottoposto al suo esame.
Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione e cattiva applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso la configurabilità della colpa in capo agli agenti della polizia stradale nell'effettuare i ripetuti controlli a carico del pullman e nel riscontrare presenti le irregolarità che invece sono state successivamente escluse in sede di opposizione a sanzione amministrativa, senza tener conto della regolare documentazione esibita loro dall'autista e dal titolare dell'Avion Travel. Al termine del motivo di ricorso la ricorrente ritiene di enunciare il principio di diritto al quale si dovrà attenere la corte, così formulato: "Non è consentito agli agenti della polirla stradale disapplicare ed interpretare provvedimenti giurisdizionali e carte di circolazione rilasciate dalla Motorizzazione competente. In caso di erronea interpretazione di detti atti, l'amministrazione di appartenenza degli agenti che hanno agito con dolo o colpa grave, elemento soggettivo che si presume in ragione dei successivi provvedimenti di annullamento dei verbali elevati, risponde dei danni subiti dal cittadino".
Anche con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112 c.p.c. nonché della omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non aver rilevato l'atteggiamento persecutorio assunto dai verbalizzanti e la sua reiterazione, in quanto gli stessi si presentavano in più occasioni, allorchè il pullman era già carico di studenti in procinto di partire per una gita scolastica, e, alla presenza di un folto gruppo di genitori, eseguivano una serie di verifiche ed impedivano al pullman di partire, lasciando a terra tutti gli studenti con evidente pregiudizio anche all'immagine della società ricorrente. Anche in questo caso la ricorrente si sente in dovere di fornire alla corte il principio di diritto cui si dovrà attenere.
Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 191 e seguenti in relazione all'art. 112 c.p.c.; in particolare, lamenta che sia stata presa in considerazione dal giudice di appello l'eccezione della difesa erariale in ordine al fatto che il c.t.u. avrebbe ritenuta congrua una fattura prodotta dalla società (probabilmente la fattura riportante le spese per il noleggio di un altro pullman con conducente, per portare a termine le gite scolastiche già concordate con la scuola).
Anche questo motivo è del tutto inammissibile, sia perché si avvale sempre della singolare tecnica di non formulare un quesito di diritto da sottoporre all'attenzione della corte perché decida su di esso, ma di formulare autonomamente il principio generale ed astratto al quale ritiene la corte si debba attenere. Inoltre il motivo non denuncia alcuna ipotesi tra quelle tipiche indicate dall'art. 360 c.p.c., che consentono l'accesso al giudizio di legittimità ma contesta alquanto confusamente la decisione in fatto adottata dalla corte d'appello, che non è sindacabile in questa sede.
Con il quarto motivo di ricorso la società si duole che non sia stata presa in considerazione la sussistente legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, contro il quale aveva rivolto l'appello incidentale, per aver ritirato la carta di circolazione e per il ritardo nel restituirla, e che di conseguenza sia stato rigettato il suo appello incidentale.
Con il quinto motivo si duole del fatto che la corte territoriale abbia ritenuto che la decisione sulla mancanza di colpa in capo agli agenti operanti assorba le questioni relative al risarcimento dei danni poste con l'appello incidentale, ed infine col sesto motivo si duole di essere stata condannata a pagare le spese del doppio grado di giudizio, pur in mancanza sul punto di domanda da parte del Ministero.
Anche questi motivi, in quanto redatti con la stessa cifra stilistica degli altri, enunciata all'inizio della motivazione, e mancanti di un idoneo quesito di diritto, sono inammissibili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico del ricorrente le spese legali sostenute dai controricorrenti e le liquida in complessivi curo 1.900,00, di cui curo 200,00 di spese oltre accessori.
Avv. Antonino Sugamele

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