Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Macellaio in un supermercato assente per malattia svolge attivita' lavorativa in nero presso una struttura concorrente. Legittimo il licenziamento.
Macellaio in un supermercato assente per malattia svolge attivita' lavorativa in nero presso una struttura concorrente. Legittimo il licenziamento.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1° aprile – 4 luglio 2014, n. 15365
Presidente Lamorgese – Relatore Bronzini

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.2.2009 la Corte di appello di Roma confermava la statuizione di primo grado del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Pam Panorama spa al dipendente R.C. per avere svolto attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia. La Corte di appello riteneva sproporzionata la sanzione irrogata posto che l'attività espletata (in altra macelleria) non aveva compromesso la guarigione e non era stata simulata la malattia stessa. Ricorreva in cassazione la Pam Panorama spa e la Corte con provvedimento n. 3753/2011 cassava l'impugnata sentenza ritenendo, accogliendo il motivo che lamentava l'omesso esame di un motivo di appello, che fosse stata contestata la violazione del divieto di concorrenza ex art. 151 del CCNL. La Corte di appello di Roma con sentenza dell'11.2.2003 respingeva la domanda del C. La Corte territoriale osservava che era pacifico che l'attività del C. fosse di macellaio nell'ambito del supermercato della Panorama spa (poi Pam Panorama). Il comportamento contestato violava i principi di correttezza e buona fede perché in stato di malattia il C. aveva lavorato presso altra macelleria benché il suo stato di malattia non lo consentisse. Era stato violato l'art. 151 CCNL che prevedeva anche il licenziamento come sanzione. L'attività in concorrenza era stata ammessa dallo stesso dipendente ed appariva irrilevante che non fosse stata svolta per conto proprio. In realtà indirettamente emergeva anche la simulazione della malattia che precludeva lo svolgimento comunque delle mansioni di macellaio e un testimone aveva ascoltato la telefonata del C. che diceva all'interlocutore che gli avrebbe dato una mano al lavoro prendendosi una giornata di malattia. Il licenziamento pertanto appariva giustificato.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il C. con un motivo; resiste controparte con controricorso.

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si allega l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L'attività svolta era stata minima. Inattendibile era la dichiarazione sulla telefonata che peraltro neppure era stata contestata. Sussisteva una evidente sproporzione della sanzione.
Il motivo appare infondato e muove censure di merito dirette ad una "rivalutazione del fatto" come tale inammissibile in questa sede. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha accertato che il ricorrente svolse attività di concorrenza con il proprio datore di lavoro lavorando in un esercizio concorrente nelle sue mansioni di macellaio benché fosse in malattia; la circostanza alla stregua delle decisione di annullamento della Corte di cassazione risulta essere contestata anche come violazione dell'art. 151 CCNL (che prevede la possibilità dell'irrogazione del licenziamento in caso di violazione del dovere di non concorrenza) . La Corte di appello ha ritenuto che la gravità della violazione legittimasse l'irrogata sanzione anche alla stregua della contrattazione collettiva applicabile, vista anche la slealtà dimostrata dal dipendente che certamente non aveva rispettato in alcun modo i principi di correttezza e buona fede svolgendo le stesse mansioni per terzi che aveva preteso di non poter svolgere per il datore di lavoro a causa di una malattia (di cui quindi era legittimo presumere l'insussistenza). Si tratta di una motivazione congrua, coerente con le previsioni contrattuali ed immune da vizi di ordine logico ed argomentativo alla quale, come detto, si muovono censure oltre che di merito non determinanti come il fatto che l'attività svolta (non contestata in sé) fosse stata molto breve o in relazione alle dichiarazioni rese dal teste B. (di cui si contesta l'attendibilità) che sentì il ricorrente per telefono assicurare un aiuto a terze persone grazie ad una assenza per malattia, che costituisce chiaramente una circostanza riportata in sentenza ad colorandum la dinamica degli avvenimenti, ma non decisiva posto che il fulcro della decisione è l'attività svolta di macellaio in concorrenza con il datore di lavoro ed in stato di malattia.
Il ricorso quindi va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza, così come sussistono i presupposti (stante il rigetto del ricorso e l'epoca della sua presentazione) per la spettanza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come indicato sempre al dispositivo .

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza